(Protocollo 3-art. 19)
                             Articolo 19 
                      Clausola di salvaguardia 
    

1.   Nessuna   disposizione  del  presente  Protocollo  pregiudica
diritti, obblighi e responsabilita' degli Stati ed individui ai sensi
del   diritto  internazionale,  compreso  il  diritto  internazionale
umanitario  e  il  diritto internazionale dei diritti dell'uomo e, in
particolare,  laddove  applicabile,  la Convenzione del 1951(2) ed il
Protocollo  del  1967(3),  relativi  allo  Status  di  rifugiati e il
principio del non allontanamento.
2.  Le  misure  di cui al presente Protocollo sono interpretate ed
applicate  in  modo  non  discriminatorio alle persone sulla base del
fatto  che  sono  oggetto  delle  condotte  di cui all'articolo 6 del
presente  Protocollo.  L'interpretazione  e  l'applicazione  di  tali
misure  e'  coerente  con  i principi internazionalmente riconosciuti
della non discriminazione.
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             (2) Nazioni Unite, Serie dei Trattati, vol. 189, 2545 
             (3) Ibid., vol. 606, n° 8791