(Protocollo 3-art. 20)
                             Articolo 20 
                   Composizione delle controversie 
 
   1. Gli Stati Parte cercano di comporre le controversie riguardanti
l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo tramite le
vie negoziali. 
   2. Qualsiasi controversia tra due o piu' Stati Parte in  relazione
all'interpretazione o all'applicazione del  presente  Protocollo  che
non puo' essere risolta tramite la via negoziale in un lasso di tempo
ragionevole, e' oggetto su richiesta di uno di questi Stati Parte, di
arbitrato. Se, sei mesi dopo la data della  richiesta  di  arbitrato,
gli  Stati  Parte  non  riescono  ad  accordarsi  sull'organizzazione
dell'arbitrato, uno qualunque di detti Stati Parte puo' sottoporre la
controversia alla Corte internazionale  di  Giustizia  Internazionale
tramite richiesta, conformemente allo Statuto della Corte. 
   3. Ogni Stato  Parte  puo',  al  momento  della  firma,  ratifica,
accettazione o approvazione del presente Protocollo  o  dell'adesione
ad esso, dichiarare che non si considera vincolato  dal  paragrafo  2
del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono  vincolati  dal
paragrafo 2 del presente articolo nei confronti  di  qualsiasi  Stato
Parte che abbia espresso tale riserva. 
   4. Qualsiasi Stato Parte che abbia espresso una riserva  ai  sensi
del paragrafo 3 del presente articolo  puo',  in  qualunque  momento,
ritirare detta riserva tramite notifica al Segretario Generale  delle
Nazioni Unite.