Articolo 20 Composizione delle controversie 1. Gli Stati Parte cercano di comporre le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo tramite le vie negoziali. 2. Qualsiasi controversia tra due o piu' Stati Parte in relazione all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo che non puo' essere risolta tramite la via negoziale in un lasso di tempo ragionevole, e' oggetto su richiesta di uno di questi Stati Parte, di arbitrato. Se, sei mesi dopo la data della richiesta di arbitrato, gli Stati Parte non riescono ad accordarsi sull'organizzazione dell'arbitrato, uno qualunque di detti Stati Parte puo' sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia Internazionale tramite richiesta, conformemente allo Statuto della Corte. 3. Ogni Stato Parte puo', al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo o dell'adesione ad esso, dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che abbia espresso tale riserva. 4. Qualsiasi Stato Parte che abbia espresso una riserva ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo puo', in qualunque momento, ritirare detta riserva tramite notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.