(Protocollo 3-art. 21)
                             Articolo 21 
       Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione 
 
   1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma di tutti gli  Stati
dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, e in seguito, presso la
Sede delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 2002. 
   2. Il  presente  Protocollo  e'  aperto  alla  firma  anche  delle
organizzazioni regionali d'integrazione economica  a  condizione  che
almeno uno Stato membro di una tale organizzazione abbia  firmato  il
presente Protocollo, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 
   3. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica,  accettazione  o
approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o  approvazione
sono depositati presso  il  Segretario  Generale  dell'Organizzazione
delle Nazioni  Unite.  Una  organizzazione  regionale  d'integrazione
economica  puo'  depositare  il  proprio   strumento   di   ratifica,
accettazione o approvazione se almeno uno dei suoi  Stati  membri  ha
fatto altrettanto. In questo strumento di  ratifica,  accettazione  o
approvazione, detta organizzazione dichiara la portata della  propria
competenza in relazione  alle  questioni  disciplinate  dal  presente
Protocollo. Detta organizzazione  informa  anche  il  depositario  in
relazione a qualsiasi modifica pertinente  della  portata  della  sua
competenza. 
   4. Il presente Protocollo e' aperto per  l'adesione  da  parte  di
qualsiasi Stato o organizzazione regionale  d'integrazione  economica
di cui almeno uno Stato membro e' Parte del presente Protocollo.  Gli
strumenti  di  adesione  vengono  depositati  presso  il   Segretario
Generale delle Nazioni Unite. Al  momento  della  sua  adesione,  una
organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara la portata
della sua competenza in relazione  alle  questioni  disciplinate  dal
presente Protocollo. Essa informa anche il depositario in relazione a
qualsiasi modifica pertinente della portata della sua competenza.