(Protocollo 3-art. 22)
                             Articolo 22 
                          Entrata in vigore 
 
   1. Il presente Protocollo entra in vigore  il  novantesimo  giorno
successivo alla  data  di  deposito  del  quarantesimo  strumento  di
ratifica, accettazione, approvazione  o  adesione,  eccetto  che  non
entrera' in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione. Ai
fini del presente paragrafo, nessuno degli  strumenti  depositati  da
una organizzazione regionale d'integrazione economica e'  considerato
come strumento integrativo  degli  strumenti  gia'  depositati  dagli
Stati membri di tale organizzazione. 
   2.  Per  ogni  Stato  o  organizzazione  regionale  d'integrazione
economica che  ratifichera',  accettera'  o  approvera'  il  presente
Protocollo o che  vi  aderira'  dopo  il  deposito  del  quarantesimo
strumento relativo, il presente  Protocollo  entrera'  in  vigore  il
trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di detto
Stato o organizzazione dello strumento pertinente o alla data in  cui
il presente Protocollo entra in vigore ai sensi del paragrafo  1  del
presente articolo, a seconda della data successiva.