Articolo 22 Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, eccetto che non entrera' in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli strumenti depositati da una organizzazione regionale d'integrazione economica e' considerato come strumento integrativo degli strumenti gia' depositati dagli Stati membri di tale organizzazione. 2. Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratifichera', accettera' o approvera' il presente Protocollo o che vi aderira' dopo il deposito del quarantesimo strumento relativo, il presente Protocollo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di detto Stato o organizzazione dello strumento pertinente o alla data in cui il presente Protocollo entra in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, a seconda della data successiva.