Articolo 23 Emendamento 1. Alla scadenza di cinque anni a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, uno Stato Parte del Protocollo puo' proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti della Convenzione al fine di esaminare la proposta e prendere una decisione in merito. Gli Stati Parte del presente Protocollo riuniti nella Conferenza delle Parti tentano di raggiungere il consenso su ogni emendamento. Se sono stati fatti tutti gli sforzi per raggiungere il consenso ma senza risultato, in ultima istanza, affinche' sia adottato l'emendamento, e' necessario un voto della maggioranza di due terzi degli Stati Parte al Protocollo, presenti alla Conferenza delle Parti ed esprimenti il loro voto. 2. Le organizzazioni regionali d'integrazione economica, in relazioni a questioni di loro competenza, esercitano il proprio diritto di voto ai sensi del presente articolo con un numero di voti pari al numero dei loro Stati Membri che sono Parte del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati Membri esercitano il proprio e viceversa. 3. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e' sottoposto a ratifica, accettazione o ad approvazione degli Stati Parte. 4. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore in relazione ad uno Stato Parte novanta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale emendamento. 5. Quando un emendamento entra in vigore, e' vincolante per gli Stati Parte che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolati da esso. Gli altri Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e degli emendamenti precedenti che hanno ratificato, accettato o approvato.