(Protocollo 3-art. 23)
                             Articolo 23 
                             Emendamento 
 
   1. Alla scadenza di cinque anni a partire dall'entrata  in  vigore
del presente Protocollo, uno Stato Parte del Protocollo puo' proporre
un emendamento e depositarne il testo presso il  Segretario  Generale
delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento
agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti della  Convenzione  al
fine di esaminare la proposta e prendere una decisione in merito. Gli
Stati Parte del presente Protocollo riuniti  nella  Conferenza  delle
Parti tentano di raggiungere il consenso su ogni emendamento. Se sono
stati fatti tutti gli sforzi per raggiungere  il  consenso  ma  senza
risultato, in ultima istanza, affinche' sia  adottato  l'emendamento,
e' necessario un voto della maggioranza  di  due  terzi  degli  Stati
Parte  al  Protocollo,  presenti  alla  Conferenza  delle  Parti   ed
esprimenti il loro voto. 
   2.  Le  organizzazioni  regionali  d'integrazione  economica,   in
relazioni a questioni  di  loro  competenza,  esercitano  il  proprio
diritto di voto ai sensi del presente articolo con un numero di  voti
pari al numero dei loro Stati Membri  che  sono  Parte  del  presente
Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano  il  loro  diritto  di
voto se i loro Stati Membri esercitano il proprio e viceversa. 
   3. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1  del  presente
articolo e' sottoposto a ratifica,  accettazione  o  ad  approvazione
degli Stati Parte. 
   4. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1  del  presente
articolo entra in vigore in relazione  ad  uno  Stato  Parte  novanta
giorni dopo la data del deposito presso il Segretario Generale  delle
Nazioni  Unite  dello   strumento   di   ratifica,   accettazione   o
approvazione di tale emendamento. 
   5. Quando un emendamento entra in vigore, e'  vincolante  per  gli
Stati  Parte  che  hanno  espresso  il  proprio  consenso  ad  essere
vincolati da esso. Gli altri  Stati  Parte  restano  vincolati  dalle
disposizioni del presente Protocollo e degli  emendamenti  precedenti
che hanno ratificato, accettato o approvato.