(Protocollo 3-art. 3)
                             Articolo 3 
                            Terminologia 
 
   Ai fini del presente Protocollo: 
    (a) "Traffico di  migranti"  indica  il  procurare,  al  fine  di
ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio  finanziario  o
materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato  Parte  di
cui la persona non e' cittadina o residente permanente. 
    (b)  "Ingresso  illegale"  indica  il  varcare  i  confini  senza
soddisfare i requisiti necessari per l'ingresso  legale  nello  Stato
d'accoglienza; 
    (c) "Documento  di  viaggio  o  d'identita'  fraudolento"  indica
qualsiasi documento di viaggio o di identita': 
     i) che e'  stato  contraffatto  o  modificato  materialmente  da
qualunque  persona  diversa  dalla  persona  o  autorita'  legalmente
autorizzata a produrre o rilasciare il documento di viaggio o di 
identita' per conto dello Stato; o 
     ii) che e' stato  rilasciato  o  ottenuto  in  modo  irregolare,
tramite falsa dichiarazione, corruzione o costrizione, o in qualsiasi 
altro modo illegale; o 
     iii) che e' utilizzato da  una  persona  diversa  dal  legittimo
titolare; 
    (d) "Nave" indica qualsiasi tipo di veicolo acquatico, compresi i
veicoli senza pescaggio e gli idrovolanti, utilizzati o  suscettibili
di essere utilizzati come mezzo di trasporto sull'acqua, eccetto navi
da guerra, navi da guerra ausiliarie  o  altre  navi  appartenenti  o
gestite  da  un  Governo  fintantoche'  utilizzate  per  un  servizio
pubblico non commerciale.