Articolo 6 Penalizzazione 1. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato ai sensi del suo diritto interno, quando l'atto e' commesso intenzionalmente e al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale: a) al traffico di migranti; b) quando l'atto e' commesso al fine di permettere il traffico di migranti; (i) alla fabbricazione di un documento di viaggio o di identita' fraudolento; (ii) al fatto di procurarsi, fornire o possedere detto documento; c) al fatto di permettere ad una persona che non e' cittadina o residente permanente di rimanere nello Stato interessato senza soddisfare i requisiti necessari per permanere legalmente nello Stato tramite i mezzi di cui alla lettera b) del presente paragrafo o tramite qualsiasi altro mezzo illegale. 1. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato: (a) fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, al tentativo di commettere un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo; (b) alla partecipazione, in qualita' di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1(a),(b)(i) o (c) del presente articolo e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, alla partecipazione, in qualita' di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 (b) (ii) del presente articolo. c) all'organizzare o dirigere altre persone nella commissione di un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 3. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo, necessarie per conferire il carattere di circostanza aggravante dei reati di cui al paragrafo 1 (a),(b)(i) e (c) del presente articolo e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, dei reati di cui al paragrafo 2(b) e (c) del presente articolo: (a) al fatto di mettere in pericolo, o di rischiare di mettere in pericolo, la vita o l'incolumita' dei migranti coinvolti; o (b) ai trattamenti inumani o degradanti, incluso lo sfruttamento, di tali migranti. 4. Nessuna disposizione del presente Protocollo impedisce ad uno Stato Parte di prendere misure nei confronti di una persona la cui condotta costituisce reato ai sensi del suo diritto interno.