(Protocollo 3-art. 6)
                             Articolo 6 
                           Penalizzazione 
 
   1. Ogni Stato Parte adotta misure  legislative  e  di  altro  tipo
necessarie per conferire il carattere  di  reato  ai  sensi  del  suo
diritto interno, quando l'atto e' commesso intenzionalmente e al fine
di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio  finanziario
o altro vantaggio materiale: 
    a) al traffico di migranti; 
    b) quando l'atto e' commesso al fine di permettere il traffico di
migranti; 
     (i) alla fabbricazione di un documento di viaggio o di identita'
fraudolento; 
     (ii)  al  fatto  di  procurarsi,  fornire  o   possedere   detto
documento; 
    c) al fatto di permettere ad una persona che non e'  cittadina  o
residente  permanente  di  rimanere  nello  Stato  interessato  senza
soddisfare i requisiti necessari per permanere legalmente nello Stato
tramite i mezzi di cui alla  lettera  b)  del  presente  paragrafo  o
tramite qualsiasi altro mezzo illegale. 
   1. Ogni Stato Parte adotta misure  legislative  e  di  altro  tipo
necessarie per conferire il carattere di reato: 
    (a) fatti salvi  i  concetti  fondamentali  del  suo  ordinamento
giuridico, al tentativo di commettere un reato determinato  ai  sensi
del paragrafo 1 del presente articolo; 
    (b) alla partecipazione, in qualita' di  complice,  ad  un  reato
determinato ai sensi del paragrafo 1(a),(b)(i)  o  (c)  del  presente
articolo e, fatti salvi i concetti fondamentali del  suo  ordinamento
giuridico, alla partecipazione, in qualita' di complice, ad un  reato
determinato ai sensi del paragrafo 1 (b) (ii) del presente articolo. 
    c) all'organizzare o dirigere altre persone nella commissione  di
un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 
   3. Ogni Stato Parte adotta misure legislative  e  di  altro  tipo,
necessarie per conferire il carattere di circostanza  aggravante  dei
reati di cui al paragrafo 1 (a),(b)(i) e (c) del presente articolo e,
fatti salvi i concetti fondamentali del  suo  ordinamento  giuridico,
dei reati di cui al paragrafo 2(b) e (c) del presente articolo: 
    (a) al fatto di mettere in pericolo, o di rischiare di mettere in 
pericolo, la vita o l'incolumita' dei migranti coinvolti; o 
    (b) ai trattamenti inumani o degradanti, incluso lo sfruttamento,
di tali migranti. 
   4. Nessuna disposizione del presente Protocollo impedisce  ad  uno
Stato Parte di prendere misure nei confronti di una  persona  la  cui
condotta costituisce reato ai sensi del suo diritto interno.