Articolo 8 Misure contro il traffico di migranti via mare. 1. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave che batte la sua bandiera o che vanta l'iscrizione sul suo registro, senza nazionalita', o avendo in realta' la nazionalita' dello Stato Parte in questione, sebbene batta bandiera straniera o rifiuti di esibire bandiera, sia coinvolta nel traffico di migranti via mare, puo' richiedere ad altri Stati Parte assistenza per porre fine all'utilizzo della nave utilizzata a tal fine. Gli Stati Parte che hanno ricevuto tale richiesta forniscono detta assistenza nei limiti dei mezzi di cui dispongono. 2. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave che esercita la liberta' di navigazione in conformita' al diritto internazionale e che batte bandiera o che esibisce i segni di iscrizione al registro di un altro Stato Parte, sia coinvolta nel traffico di migranti via mare, puo' informare di cio' lo Stato di bandiera, chiedere conferma dell'iscrizione sul registro e, se confermata, chiedere l'autorizzazione a detto Stato a prendere misure opportune in relazione a tale nave. Lo Stato di bandiera puo' autorizzare lo Stato richiedente, tra le altre misure a: (a) fermare la nave; (b) ispezionare la nave e (c) se vengono rinvenute prove che la nave e' coinvolta nel traffico di migranti via mare, prendere le misure in relazione alla nave, alle persone e al carico a bordo, come da autorizzazione da parte dello Stato di bandiera. 3. Uno Stato Parte che ha preso una delle misure ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo informa immediatamente lo Stato di bandiera interessato dei risultati della misura. 4. Uno Stato Parte risponde senza ritardo alla richiesta di un altro Stato Parte per stabilire se una nave che vanta l'iscrizione al suo registro o che batte la sua bandiera e' legittimata a fare cio', nonche' ad una richiesta di autorizzazione in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo. 5. Uno Stato di bandiera puo', compatibilmente con l'articolo 7 del presente Protocollo, subordinare la sua autorizzazione alle condizioni da stabilire di comune accordo tra detto Stato e lo Stato richiedente, incluse le condizioni concernenti la responsabilita' e la portata delle misure efficaci da prendere. Uno Stato Parte non prende nessuna misura aggiuntiva senza l'espressa autorizzazione dello Stato di bandiera, ad eccezione delle misure necessarie per allontanare un pericolo imminente per la vita delle persone o di quelle che derivano da relativi accordi bilaterali o multilaterali. 6. Ogni Stato Parte designa una autorita' o, laddove necessario, piu' autorita' per ricevere e rispondere a richieste di assistenza, di conferma di iscrizione sul registro o del abilitate a ricevere domande di assistenza, di conferma dell'immatricolazione sul suo registro o del diritto, per una nave di battere la sua bandiera, nonche' richieste di autorizzazione per prendere misure opportune. Tale designazione deve essere notificata tramite il Segretario Generale, a tutti gli Stati Parte entro un mese dalla designazione. 7. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave e' coinvolta nel traffico di migranti via mare, e che questa e' senza nazionalita', o puo' essere assimilata ad una nave senza nazionalita', puo' fermare ed ispezionare la nave. Se il sospetto e' confermato da prove, detto Stato parte prende misure opportune, conformemente al relativo diritto interno ed internazionale.