(Protocollo 3-art. 8)
                             Articolo 8 
           Misure contro il traffico di migranti via mare. 
 
   1. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi  per  sospettare  che
una nave che batte la sua bandiera o che vanta l'iscrizione  sul  suo
registro, senza nazionalita', o avendo  in  realta'  la  nazionalita'
dello Stato Parte in questione, sebbene batta  bandiera  straniera  o
rifiuti di esibire bandiera, sia coinvolta nel traffico  di  migranti
via mare, puo' richiedere ad altri Stati Parte assistenza  per  porre
fine all'utilizzo della nave utilizzata a tal fine. Gli  Stati  Parte
che hanno ricevuto tale richiesta  forniscono  detta  assistenza  nei
limiti dei mezzi di cui dispongono. 
   2. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi  per  sospettare  che
una nave che esercita la liberta' di navigazione  in  conformita'  al
diritto internazionale e che batte bandiera o che esibisce i segni di
iscrizione al registro di un altro Stato  Parte,  sia  coinvolta  nel
traffico di migranti via mare, puo' informare di  cio'  lo  Stato  di
bandiera,  chiedere  conferma  dell'iscrizione  sul  registro  e,  se
confermata, chiedere l'autorizzazione a detto Stato a prendere misure
opportune in relazione  a  tale  nave.  Lo  Stato  di  bandiera  puo'
autorizzare lo Stato richiedente, tra le altre misure a: 
    (a) fermare la nave; 
    (b) ispezionare la nave e 
    (c) se vengono rinvenute prove  che  la  nave  e'  coinvolta  nel
traffico di migranti via mare, prendere le misure in  relazione  alla
nave, alle persone e al carico a bordo,  come  da  autorizzazione  da
parte dello Stato di bandiera. 
   3. Uno Stato Parte che ha preso una  delle  misure  ai  sensi  del
paragrafo 2 del presente articolo informa immediatamente lo Stato  di
bandiera interessato dei risultati della misura. 
   4. Uno Stato Parte risponde senza ritardo  alla  richiesta  di  un
altro Stato Parte per stabilire se una nave che vanta l'iscrizione al
suo registro o che batte la sua bandiera e' legittimata a fare  cio',
nonche' ad  una  richiesta  di  autorizzazione  in  applicazione  del
paragrafo 2 del presente articolo. 
   5. Uno Stato di bandiera puo', compatibilmente  con  l'articolo  7
del presente  Protocollo,  subordinare  la  sua  autorizzazione  alle
condizioni da stabilire di comune accordo tra detto Stato e lo  Stato
richiedente, incluse le condizioni concernenti la  responsabilita'  e
la portata delle misure efficaci da prendere.  Uno  Stato  Parte  non
prende nessuna  misura  aggiuntiva  senza  l'espressa  autorizzazione
dello Stato di bandiera, ad eccezione  delle  misure  necessarie  per
allontanare un pericolo imminente per la  vita  delle  persone  o  di
quelle che derivano da relativi accordi bilaterali o multilaterali. 
   6. Ogni Stato Parte designa una autorita' o,  laddove  necessario,
piu' autorita' per ricevere e rispondere a richieste  di  assistenza,
di conferma di iscrizione sul registro o  del  abilitate  a  ricevere
domande di assistenza,  di  conferma  dell'immatricolazione  sul  suo
registro o del diritto, per una nave  di  battere  la  sua  bandiera,
nonche' richieste di autorizzazione per  prendere  misure  opportune.
Tale  designazione  deve  essere  notificata  tramite  il  Segretario
Generale, a tutti gli Stati Parte entro un mese dalla designazione. 
   7. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi  per  sospettare  che
una nave e' coinvolta nel traffico di migranti via mare, e che questa
e' senza nazionalita', o puo' essere assimilata  ad  una  nave  senza
nazionalita', puo' fermare ed ispezionare la nave. Se il sospetto  e'
confermato da prove,  detto  Stato  parte  prende  misure  opportune,
conformemente al relativo diritto interno ed internazionale.