ART. 100
                           (reti fognarie)

   1. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore
a  2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue
urbane.
   2.  La  progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti
fognarie  si  effettuano adottando le migliori tecniche disponibili e
che  comportino  costi  economicamente ammissibili, tenendo conto, in
particolare:
    a)  della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche
delle acque reflue urbane;
    b)  della  prevenzione  di  eventuali  fenomeni  di rigurgito che
comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie;
    c)  della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da
tracimazioni originate da particolari eventi meteorici.
   3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono
acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o
altri  sistemi  pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso
livello  di  protezione  ambientale, indicando i tempi di adeguamento
degli scarichi a detti sistemi.