ART. 105
                  (scarichi in acque superficiali)

   1.  Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali
devono  rispettare  i  valori-limite  di  emissione  fissati ai sensi
dell'articolo  101,  commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli
obiettivi di qualita'.
   2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti
fognarie,  provenienti  da  agglomerati  con  meno  di 2.000 abitanti
equivalenti  e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione,
e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti
equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad
un   trattamento  appropriato,  in  conformita'  con  le  indicazioni
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
   3.  Le  acque  reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello
scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente
in  conformita'  con  le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto.
   4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresi', i
valori-limite  di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi
1 e 2.
   5.  Le  regioni  dettano  specifica disciplina per gli scarichi di
reti   fognarie  provenienti  da  agglomerati  a  forte  fluttuazione
stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2
e 3 e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualita'.
   6.  Gli  scarichi  di acque reflue urbane in acque situate in zone
d'alta  montagna,  ossia  al  di sopra dei 1500 metri sul livello del
mare,  dove, a causa delle basse temperature, e' difficile effettuare
un  trattamento  biologico  efficace, possono essere sottoposti ad un
trattamento  meno  spinto  di  quello  previsto  al  comma 3, purche'
appositi  studi  comprovino  che  i  suddetti  scarichi  non  avranno
ripercussioni negative sull'ambiente.