ART. 108
                  (scarichi di sostanze pericolose)

   1.  Le  disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose
si  applicano  agli  stabilimenti nei quali si svolgono attivita' che
comportano  la  produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle
sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di
tali  sostanze  in  quantita' o concentrazioni superiori ai limiti di
rilevabilita'  consentiti  dalle  metodiche  di rilevamento in essere
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte  terza del presente
decreto,  o,  successivamente,  superiori  ai limiti di rilevabilita'
consentiti  dagli  aggiornamenti  a  tali  metodiche messi a punto ai
sensi  del  punto  4  dell'Allegato  5  alla parte terza del presente
decreto.
   2.  Tenendo  conto  della  tossicita',  della  persistenza e della
bioaccumulazione  della  sostanza considerata nell'ambiente in cui e'
effettuato  lo  scarico,  l'autorita'  competente in sede di rilascio
dell'autorizzazione  puo'  fissare, nei casi in cui risulti accertato
che i valori limite definiti ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2,
impediscano  o  pregiudichino  il  conseguimento  degli  obiettivi di
qualita'  previsti nel Piano di tutela di cui all'articolo 121, anche
per  la  compre  senza  di  altri  scarichi  di  sostanze pericolose,
valori-limite  di  emissione  piu'  restrittivi  di quelli fissati ai
sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.
   3.  Ai  fini  dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo  107  e  del comma 2 del presente articolo, entro il 30
ottobre  2007  devono  essere attuate le prescrizioni concernenti gli
scarichi  delle  imprese  assoggettate  alle disposizioni del decreto
legislativo  18 febbraio 2005, n. 59. Dette prescrizioni, concernenti
valori  limite  di  emissione, parametri e misure tecniche, si basano
sulle  migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una
tecnica   o   una   tecnologia   specifica,   tenendo   conto   delle
caratteristiche   tecniche  dell'impianto  in  questione,  della  sua
ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente.
   4.  Per  le  sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla
parte  terza  del  presente  decreto,  derivanti dai cicli produttivi
indicati  nella  medesima  tabella,  le  autorizzazioni  stabiliscono
altresi'  la  quantita'  massima della sostanza espressa in unita' di
peso  per unita' di elemento caratteristico dell'attivita' inquinante
e  cioe'  per  materia prima o per unita' di prodotto, in conformita'
con  quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le
sostanze  pericolose  di  cui  al  comma  1  sono  assoggettati  alle
prescrizioni  di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto.
   5.  Per  le  acque reflue industriali contenenti le sostanze della
Tabella  5  dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il
punto di misurazione dello scarico e' fissato secondo quanto previsto
dall'autorizzazione   integrata   ambientale   di   cui   al  decreto
legislativo  18  febbraio  2005,  n. 59, e, nel caso di attivita' non
rientranti  nel  campo  di  applicazione del suddetto decreto, subito
dopo  l'uscita  dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che
serve   lo   stabilimento   medesimo.   L'autorita'  competente  puo'
richiedere  che  gli  scarichi  parziali contenenti le sostanze della
tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico
generale   e   disciplinati   come  rifiuti.  Qualora  l'impianto  di
trattamento  di  acque  reflue  industriali  che  tratta  le sostanze
pericolose,  di  cui  alla  tabella 5 del medesimo Allegato 5, riceva
acque  reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di
trattamento   adottato,   in   sede   di  autorizzazione  l'autorita'
competente  ridurra'  opportunamente  i  valori  limite di e missione
indicati  nella  tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle
predette  sostanze  pericolose  indicate  in Tabella 5, tenendo conto
della  diluizione  operata  dalla  miscelazione  delle  diverse acque
reflue.
   6.  L'autorita'  competente al rilascio dell'autorizzazione per le
sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente  decreto,  derivanti  dai  cicli  produttivi  indicati nella
tabella  medesima,  redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate,
degli  scarichi  esistenti  e  dei  controlli effettuati, ai fini del
successivo inoltro alla Commissione europea.
 
          Nota all'art. 108:
              - Il decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante
          "Attuazione  integrale  della  direttiva  96/61/CE relativa
          alla  prevenzione  e riduzione integrate dell'inquinamento"
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta Uffiiale 22 aprile 2005, n.
          93, S.O.