ART. 109
  (immersione in mare di materiale derivante da attivita' di escavo
           e attivita' di posa in mare di cavi e condotte)

   1. Al fine della tutela dell'ambiente marino e in conformita' alle
disposizioni  delle convenzioni internazionali vigenti in materia, e'
consentita  l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili
e  da  strutture  ubicate  nelle  acque  del mare o in ambiti ad esso
contigui,  quali  spiagge,  lagune  e  stagni  salmastri e terrapieni
costieri, dei materiali seguenti:
    a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni
litoranei emersi;
    b)  inerti,  materiali  geologici  inorganici e manufatti al solo
fine   di  utilizzo,  ove  ne  sia  dimostrata  la  compatibilita'  e
l'innocuita' ambientale;
    c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra,
prodotto  durante  l'attivita' di pesca effettuata in mare o laguna o
stagni salmastri.
   2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al
comma  1,  lettera  a),  e' rilasciata dall'autorita' competente solo
quando   e'   dimostrata,  nell'ambito  della  relativa  istruttoria,
l'impossibilita'  tecnica  o  economica  del loro utilizzo ai fini di
ripascimento o di recupero oppure del loro smaltimento alternativo in
conformita'   alle  modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  di  concerto con i
Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  delle  politiche
agricole e forestali, delle attivita' produttive previa intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province   autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  da  emanarsi  entro
centoventi  giorni  dalla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto.
   3.  L'immersione  in  mare di materiale di cui al comma 1, lettera
b), e' soggetta ad autorizzazione, con esclusione dei nuovi manufatti
soggetti  alla  valutazione  di  impatto  ambientale. Per le opere di
ripristino,  che  non  comportino  aumento della cubatura delle opere
preesistenti,   e'   dovuta   la   sola  comunicazione  all'autorita'
competente.
   4.  L'immersione  in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera
c), non e' soggetta ad autorizzazione.
   5.  La  movimentazione dei fondali marini derivante dall'attivita'
di  posa  in  mare  di  cavi e condotte e' soggetta ad autorizzazione
regionale   rilasciata,   in   conformita'  alle  modalita'  tecniche
stabilite  con  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio,  di  concerto  con i Ministri delle attivita' produttive,
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti e delle politiche agricole e
forestali,  per  quanto  di  competenza, da emanarsi entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto.   Nel  caso  di  condotte  o  cavi  facenti  parte  di  reti
energetiche  di  interesse  nazionale,  o  di  connessione  con  reti
energetiche  di  altri  stati,  l'autorizzazione  e'  rilasciata  dal
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, sentite le
regioni   interessate,   nell'ambito   del   procedimento   unico  di
autorizzazione delle stesse reti.