ART. 112
                     (utilizzazione agronomica)

   1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 92 per le zone
vulnerabili  e  dal  decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per
gli   impianti   di   allevamento  intensivo  di  cui  al  punto  6.6
dell'Allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli
effluenti  di  allevamento,  delle  acque  di vegetazione dei frantoi
oleari,  sulla  base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996,
n.  574,  nonche' dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui
all'articolo  101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende
agroalimentari,  cosi'  come  individuate  in  base  al  decreto  del
Ministro  delle  politiche agricole e forestali di cui al comma 2, e'
soggetta   a   comunicazione   all'autorita'   competente   ai  sensi
all'articolo 75 del presente decreto.
   2.   Le   regioni   disciplinano  le  attivita'  di  utilizzazione
agronomica  di  cui  al  comma 1 sulla base dei criteri e delle norme
tecniche  generali  adottati con decreto del Ministro delle politiche
agricole  e  forestali,  di  concerto  con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio, delle attivita' produttive, della salute
e  delle  infrastrutture  e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo
nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed
in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di
qualita' di cui alla parte terza del presente decreto.
   3.   Nell'ambito   della   normativa  di  cui  al  comma  2,  sono
disciplinati in particolare:
    a)  le  modalita'  di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della
legge 11 novembre 1996, n. 574;
    b)  i  tempi e le modalita' di effettuazione della comunicazione,
prevedendo  procedure  semplificate nonche' specifici casi di esonero
dall'obbligo  di  comunicazione  per  le  attivita'  di minor impatto
ambientale;
    c)  le  norme  tecniche  di  effettuazione  delle  operazioni  di
utilizzo agronomico;
    d)  i  criteri  e  le procedure di controllo, ivi comprese quelle
inerenti   l'imposizione  di  prescrizioni  da  parte  dell'autorita'
competente,  il  divieto  di  esercizio ovvero la sospensione a tempo
determinato  dell'attivita'  di  cui  al  comma 1 nel caso di mancata
comunicazione  o  mancato  rispetto  delle  norme  tecniche  e  delle
prescrizioni impartite;
    e)  le  sanzioni  amministrative pecuniarie fermo restando quanto
disposto dall'articolo 137, comma 15.
 
          Note all'art. 112:
              - Per  i  riferimenti del decreto legislativo n. 59 del
          2005 si veda nelle note all'art. 108.
              - La  legge  11 novembre  1996,  n. 574, recante «Nuove
          norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di
          vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari» e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1996, n. 265.