ART. 117 
         (piani di gestione e registro delle aree protette) 
 
   1. Per ciascun distretto  idrografico  e'  adottato  un  Piano  di
gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano  di  bacino
distrettuale di cui all'articolo 65. Il Piano di gestione costituisce
pertanto piano stralcio del  Piano  di  bacino  e  viene  adottato  e
approvato   secondo   le   procedure   stabilite   per   quest'ultimo
dall'articolo  66.  Le   Autorita'   di   bacino,   ai   fini   della
predisposizione  dei  Piani  di   gestione,   devono   garantire   la
partecipazione di tutti i  soggetti  istituzionali  competenti  nello
specifico settore. 
   2. Il Piano di gestione e' composto dagli elementi indicati  nella
parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto. 
   3. L'Autorita'  di  bacino,  sentite  le  Autorita'  d'ambito  del
servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall'entrata  in
vigore della presente norma, sulla base delle informazioni  trasmesse
dalle regioni, un registro delle aree protette di cui all'Allegato  9
alla parte terza del  presente  decreto,  designate  dalle  autorita'
competenti ai sensi della normativa vigente.