ART. 119 
    (principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici) 
 
   1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualita'  di  cui
al Capo I del titolo II della parte terza del  presente  decreto,  le
Autorita' competenti tengono conto del  principio  del  recupero  dei
costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi  alla
risorsa, prendendo in considerazione l'analisi  economica  effettuata
in base all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto  e,  in
particolare, secondo il principio "chi inquina paga". 
   2. Entro il 2010 le Autorita'  competenti  provvedono  ad  attuare
politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad  incentivare  adeguatamente
gli utenti a usare  le  risorse  idriche  in  modo  efficiente  ed  a
contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli  obiettivi  di
qualita' ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE nonche'  di  cui
agli articoli 76 e seguenti del presente decreto, anche  mediante  un
adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico
dei  vari  settori  di  impiego  dell'acqua,  suddivisi   almeno   in
industria, famiglie e  agricoltura.  Al  riguardo  dovranno  comunque
essere tenute  in  conto  le  ripercussioni  sociali,  ambientali  ed
economiche del recupero dei suddetti costi, nonche' delle  condizioni
geografiche e climatiche della regione o delle regioni in  questione.
In particolare: 
    a) i  canoni  di  concessione  per  le  derivazioni  delle  acque
pubbliche tengono conto  dei  costi  ambientali  e  dei  costi  della
risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua; 
    b) le tariffe dei servizi idrici a carico  dei  vari  settori  di
impiego dell'acqua, quali  quelli  civile,  industriale  e  agricolo,
contribuiscono  adeguatamente  al  recupero  dei  costi  sulla   base
dell'analisi economica effettuata secondo l'Allegato  10  alla  parte
terza del presente decreto. 
   3. Nei Piani di tutela di cui all'articolo 121 sono  riportate  le
fasi previste per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2 necessarie al raggiungimento degli obiettivi  di  qualita'  di  cui
alla parte terza del presente decreto. 
 
          Nota all'art. 119:
              - La  gia'  citata  direttiva 2000/60/CE del Parlamento
          europeo   e   del   Consiglio,  del  23 ottobre  2000,  che
          istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di
          acque  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  L.  327  del
          22 dicembre 2000.