ART. 130
 (inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico)

   1.  Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui
al  titolo  V  della  parte  terza  del  presente decreto, in caso di
inosservanza  delle  prescrizioni  dell'autorizzazione  allo  scarico
l'autorita' competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
    a)  alla  diffida,  stabilendo  un  termine entro il quale devono
essere eliminate le inosservanze;
    b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per
un  tempo  determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per
la salute pubblica e per l'ambiente;
    c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento
alle  prescrizioni  imposte  con  la  diffida  e in caso di reiterate
violazioni  che  determinino  situazione  di  pericolo  per la salute
pubblica e per l'ambiente.