ART. 136
         (proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

   1.  Le  somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative
previste   dalla  parte  terza  del  presente  decreto  sono  versate
all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unita'
previsionali  di  base  destinate  alle  opere  di  risanamento  e di
riduzione  dell'inquinamento  dei corpi idrici. Le regioni provvedono
alla   ripartizione  delle  somme  riscosse  fra  gli  interventi  di
prevenzione e di risanamento.