ART. 143 
                  (proprieta' delle infrastrutture) 
 
   1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e  le
altre infrastrutture idriche di proprieta' pubblica, fino al punto di
consegna e/o misurazione, fanno parte  del  demanio  ai  sensi  degli
articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se  non
nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. 
   2. Spetta anche all'Autorita' d'ambito la tutela dei beni  di  cui
al comma 1, ai sensi dell'articolo 823,  secondo  comma,  del  codice
civile. 
 
          Note all'art. 143:
              - L'art. 822 del codice civile e' il seguente:
              «Art. 822 (Demanio pubblico). - Appartengono allo Stato
          e  fanno  parte  del  demanio pubblico il lido del mare, la
          spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e
          le  altre  acque definite pubbliche dalle leggi in materia;
          le  opere  destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti
          parte  del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le
          strade,  le  autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi;
          gli   acquedotti;  gli  immobili  riconosciuti  d'interesse
          storico,  archeologico  e  artistico a norma delle leggi in
          materia,  le  raccolte  dei  musei, delle pinacoteche degli
          archivi,  delle  biblioteche;  e  infine gli altri beni che
          sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio
          pubblico.».
              -  L'art.  823,  secondo comma, del codice civile e' il
          seguente:
              «Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei beni
          che  fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia
          di  procedere  in  via  amministrativa,  sia di valersi dei
          mezzi  ordinari  a  difesa  della proprieta' e del possesso
          regolati dal presente codice.».