ART. 146
                         (risparmio idrico)

   1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza
del  presente  decreto,  le regioni, sentita l'Autorita' di vigilanza
sulle  risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi della
legislazione  statale, adottano norme e misure volte a razionalizzare
i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a:
    a)  migliorare  la  manutenzione  delle  reti  di  adduzione e di
distribuzione  di  acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre
le perdite;
    b)  prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti
di  trasporto  e  distribuzione  dell'acqua  sia interni che esterni,
l'obbligo  di  utilizzo  di sistemi anticorrosivi di protezione delle
condotte di materiale metallico;
    c)  realizzare,  in particolare nei nuovi insediamenti abitativi,
commerciali  e  produttivi  di  rilevanti  dimensioni,  reti duali di
adduzione  al  fine  dell'utilizzo  di  acque  meno  pregiate per usi
compatibili;
    d) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche
di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed
agricolo;
    e)   adottare   sistemi   di   irrigazione   ad  alta  efficienza
accompagnati  da una loro corretta gestione e dalla sostituzione, ove
opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione;
    f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola
unita'  abitativa  nonche'  contatori  differenziati per le attivita'
produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
    g)  realizzare  nei  nuovi  insediamenti, quando economicamente e
tecnicamente  conveniente  anche  in  relazione  ai  recapiti finali,
sistemi  di  collegamento differenziati per le acque piovane e per le
acque reflue e di prima pioggia;
    h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di
protezione  e  gestione  atte  a  garantire  un  processo di ricarica
quantitativamente e qualitativamente idoneo.
   2.   Gli  strumenti  urbanistici,  compatibilmente  con  l'assetto
urbanistico  e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili,
devono  prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate
utilizzazioni  di  acque anche non potabili. Il rilascio del permesso
di   costruire   e'   subordinato   alla  previsione,  nel  progetto,
dell'installazione  di  contatori  per ogni singola unita' abitativa,
nonche' del collegamento a reti duali, ove gia' disponibili.
   3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza
del  presente  decreto,  il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio,  sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e
sui  rifiuti  e  il  Dipartimento tutela delle acque interne e marine
dell'Agenzia  per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT),  adotta  un  regolamento per la definizione dei criteri e dei
metodi  in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle
fognature.  Entro  il  mese  di  febbraio di ciascun anno, i soggetti
gestori  dei  servizi  idrici  trasmettono all'Autorita' di vigilanza
sulle  risorse  idriche  e  sui  rifiuti  ed  all'Autorita'  d'ambito
competente  i  risultati  delle  rilevazioni  eseguite con i predetti
metodi.