ART. 149
                          (piano d'ambito)

   1.  Entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte
terza  del  presente  decreto,  l'Autorita'  d'ambito  provvede  alla
predisposizione  e/o  aggiornamento  del  piano  d'ambito.  Il  piano
d'ambito e' costituito dai seguenti atti:
    a) ricognizione delle infrastrutture;
    b) programma degli interventi;
    c) modello gestionale ed organizzativo;
    d) piano economico finanziario.
   2.  La  ricognizione,  anche sulla base di informazioni asseverate
dagli   enti  locali  ricadenti  nell'ambito  territoriale  ottimale,
individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al
gestore  del  servizio  idrico  integrato,  precisandone  lo stato di
funzionamento.
   3.   Il   programma   degli   interventi  individua  le  opere  di
manutenzione  straordinaria  e le nuove opere da realizzare, compresi
gli  interventi  di  adeguamento  di  infrastrutture  gia' esistenti,
necessarie  al  raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio,
nonche'  al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il
programma   degli   interventi,   commisurato   all'intera  gestione,
specifica  gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a
tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
   4.   Il   piano  economico  finanziario,  articolato  nello  stato
patrimoniale,  nel  conto  economico  e  nel  rendiconto finanziario,
prevede,  con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di
investimento  al  netto  di  eventuali finanziamenti pubblici a fondo
perduto.  Esso  e' integrato dalla previsione annuale dei proventi da
tariffa,  estesa  a  tutto il periodo di affidamento. Il piano, cosi'
come  redatto,  dovra'  garantire  il  raggiungimento dell'equilibrio
economico  finanziario  e,  in ogni caso, il rispetto dei principi di
efficacia,  efficienza  ed  economicita'  della  gestione,  anche  in
relazione agli investimenti programmati.
   5.  Il  modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura
operativa   mediante   la  quale  il  gestore  assicura  il  servizio
all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
   6.  Il  piano  d'ambito  e'  trasmesso  entro  dieci  giorni dalla
delibera  di  approvazione  alla regione competente, all'Autorita' di
vigilanza  sulle  risorse  idriche  e  sui  rifiuti  e  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio. L'Autorita' di vigilanza
sulle  risorse  idriche  e  sui rifiuti puo' notificare all'Autorita'
d'ambito,  entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano,
i   propri   rilievi   od  osservazioni,  dettando,  ove  necessario,
prescrizioni   concernenti:   il   programma  degli  interventi,  con
particolare    riferimento    all'adeguatezza    degli   investimenti
programmati  in  relazione  ai livelli minimi di servizio individuati
quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare
riferimento  alla  capacita'  dell'evoluzione tariffaria di garantire
l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione
agli investimenti programmati.