ART. 153 
   (dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato) 
 
   1. Le infrastrutture idriche di proprieta' degli  enti  locali  ai
sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso  gratuita,
per tutta la durata della gestione, al gestore  del  servizio  idrico
integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei  termini  previsti
dalla convenzione e dal relativo disciplinare. 
   2. Le immobilizzazioni, le attivita' e le passivita'  relative  al
servizio  idrico  integrato,  ivi   compresi   gli   oneri   connessi
all'ammortamento dei mutui oppure i  mutui  stessi,  al  netto  degli
eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o  in  conto
interessi, sono trasferite al  soggetto  gestore,  che  subentra  nei
relativi  obblighi.  Di  tale  trasferimento  si  tiene  conto  nella
determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli
oneri per la finanza pubblica.