ART. 176
                           (norma finale)

   1.  Le  disposizioni  di cui alla parte terza del presente decreto
che  concernono  materie  di  legislazione  concorrente costituiscono
principi  fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117, comma 3, della
Costituzione.
   2.  Le  disposizioni  di cui alla parte terza del presente decreto
sono  applicabili  nelle  regioni a statuto speciale e nelle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti.
   3.  Per  le  acque  appartenenti  al demanio idrico delle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  restano  ferme le competenze in
materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere
idrauliche    previste   dallo   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.