Articolo 193
(( (Trasporto dei rifiuti). ))
((1. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, e'
accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale
devono risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono
disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto
e le modalita' di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al
Registro elettronico nazionale, con possibilita' di scaricare dal
medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere
adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti
ovvero per particolari forme di raccolta.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi il decreto
del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, nonche' le
disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici
dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali
competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari di
identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o
imposizione tributaria.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 188-bis,
comma 1, il formulario in formato cartaceo e' redatto in quattro
esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore,
sottoscritti altresi' dal trasportatore; una copia deve rimanere
presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e
datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal
destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una
al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia puo'
essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata
sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento
originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al
produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre
anni.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalita' di
vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del
rifiuto e' prodotto in format esemplare, conforme al decreto del
Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un
numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile
attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da
stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione
rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali
per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio
anche in modalita' telematica al fine di consentire l'apposizione del
codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il
produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il
trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in
tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una
fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del
formulario devono essere conservate per tre anni.
6. Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono
essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in
materia.
7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto
di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta di cui
all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al
soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti
speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi
in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e
saltuari i trasporti effettuati per non piu' di cinque volte l'anno,
che non eccedano la quantita' giornaliera di trenta chilogrammi o di
trenta litri.
8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresi' al
trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3,
lettera a), effettuato dal produttore in modo occasionale e
saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento al gestore
del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di
raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con i quali
sia stata stipulata apposita convenzione.
9. Per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, il
formulario di cui al presente articolo e' sostituito dai documenti
previsti dall'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa
su territorio nazionale.
10. Il formulario di identificazione di cui al comma 1, con
riguardo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,
puo' sostituire il documento di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modificazioni, a
condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e
leggibile le specifiche informazioni di cui all'allegato III A del
citato decreto legislativo n. 99 del 1992, nonche' le sottoscrizioni
richieste, ancorche' non previste nel modello del formulario.
11. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di
aree private non e' considerata trasporto ai fini della Parte quarta
del presente decreto e non necessita di formulario di
identificazione.
12. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla
medesima azienda agricola, ancorche' effettuati percorrendo la
pubblica via, non e' considerata trasporto ai fini del presente
decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci
che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a
dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi
non sia superiore a quindici chilometri; non e' altresi' considerata
trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore
agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi
al sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa di
cui e' socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata
al raggiungimento del deposito temporaneo.
13. Il documento commerciale di cui al regolamento (CE) n.
1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori
soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di
cui all'articolo 190 sostituisce a tutti gli effetti il formulario di
identificazione di cui al comma 1. Con il decreto di cui all'articolo
188-bis, comma 1, sono disciplinate le modalita' di trasmissione al
Registro elettronico nazionale (REN).
14. La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di
un unico raccoglitore o trasportatore presso piu' produttori o
detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse
unita' locali dello stesso produttore, deve essere effettuata nel
termine massimo di 48 ore; nei formulari di identificazione dei
rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate.
Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello
spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del
trasportatore il percorso realmente effettuato.
15. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto,
nonche' le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi
compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o
con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non
rientrano nelle attivita' di stoccaggio di cui all'articolo 183,
comma 1, aa), purche' le stesse siano dettate da esigenze di
trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni
interdetti alla circolazione.
16. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1
sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto
ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e la scheda di cui all'allegato
IB del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 8 aprile 2008.
17. Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni
operatore e' responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte
nella parte di propria competenza. Il trasportatore non e'
responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione
dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali
difformita' tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura
e consistenza, fatta eccezione per le difformita' riscontrabili in
base alla comune diligenza.
18. Ferma restando la disciplina in merito all'attivita' sanitaria
e relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto, i
rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si
considerano prodotti presso l'unita' locale, sede o domicilio
dell'operatore che svolge tali attivita'. La movimentazione di quanto
prodotto, dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha
svolto, non comporta l'obbligo di tenuta del formulario di
identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all'Albo ai
sensi dell'articolo 212.
19. I rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione e piccoli
interventi edili, ivi incluse le attivita' di cui alla legge 25
gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unita' locale,
sede o domicilio del soggetto che svolge tali attivita'. Nel caso di
quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un
deposito dove e' svolta l'attivita', il trasporto dal luogo di
effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di
identificazione, e' accompagnato dal documento di trasporto (DDT)
attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantita'
dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o
volume, il luogo di destinazione.
20. Per le attivita' di cui all'articolo 230, commi 1 e 3, con
riferimento alla movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto,
al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di
funzionalita' dei materiali riutilizzabili, lo stesso e' accompagnato
dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva
produzione, tipologia e quantita' dei materiali, indicando il numero
di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.))
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AGGIORNAMENTO (41)
Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni".
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AGGIORNAMENTO (68a)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis)
che "Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013
continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli
articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni.
Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli
articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di
cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della
disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al
SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo
188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dal comma 1 del presente articolo".
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AGGIORNAMENTO (72)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 30 dicembre
2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014,
n. 15, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino al 31
dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi
di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative
sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di
cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione
della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi
al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come modificato dal comma 1 del presente articolo".
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AGGIORNAMENTO (82)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 31 dicembre
2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015,
n. 11, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino al 31
dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita'
elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di
accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione delle
altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano
ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli
188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo
3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante detto
periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis,
commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, non si applicano. Le sanzioni
relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile 2015. Con il
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione
della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi
al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come modificato dal comma 1 del presente articolo".
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 30 dicembre
2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017,
n. 19, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino alla data
del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario
individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2017, al fine di consentire la tenuta in
modalita' elettronica dei registri di carico e scarico e dei
formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche'
l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche
normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di
cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative
sanzioni".
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AGGIORNAMENTO (117)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dalla L. 27 dicembre
2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino alla
data del subentro nella gestione del servizio da parte del
concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2018, al fine di consentire la
tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e scarico e
dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche'
l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche
normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di
cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative
sanzioni".
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AGGIORNAMENTO (121)
Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni
dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 6, comma
3-ter) che "Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena
operativita' del Registro elettronico nazionale come individuato con
il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilita' dei rifiuti e'
garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189,
190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo
previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3
dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalita' di cui
all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006".