ART. 195
                      (competenze dello Stato)

   1.  Ferme  restando  le  ulteriori  competenze statali previste da
speciali   disposizioni,  anche  contenute  nella  parte  quarta  del
presente decreto, spettano allo Stato:
    a)   le   funzioni   di   indirizzo  e  coordinamento  necessarie
all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare
ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti
di  quanto  stabilito  dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131;
    b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la
gestione   integrata   dei   rifiuti,  nonche'  l'individuazione  dei
fabbisogni  per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di
ridurne la movimentazione;
    c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire
e  limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale
sui  beni  immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonche' per
ridurne la pericolosita';
    d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti
con  piu'  elevato  impatto  ambientale,  che  presentano le maggiori
difficolta' di smaltimento o particolari possibilita' di recupero sia
per  le  sostanze  impiegate  nei  prodotti base sia per la quantita'
complessiva dei rifiuti medesimi;
    e)  l'adozione  di  criteri generali per la redazione di piani di
settore   per   la   riduzione,   il   riciclaggio,   il  recupero  e
l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
    f)    l'individuazione,    nel    rispetto   delle   attribuzioni
costituzionali  delle  regioni,  degli  impianti  di  recupero  e  di
smaltimento  di  preminente  interesse nazionale da realizzare per la
modernizzazione e lo sviluppo del paese; l'individuazione e' operata,
sentita  la  Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio, e inserito nel
Documento  di  programmazione  economico-finanziaria, con indicazione
degli    stanziamenti    necessari   per   la   loro   realizzazione.
Nell'individuare  le  infrastrutture e gli insediamenti strategici di
cui  al  presente  comma  il  Governo  procede  secondo  finalita' di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il
Governo   indica   nel   disegno   di   legge  finanziaria  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978,
n.  468,  le  risorse  necessarie, anche ai fini del l'erogazione dei
contributi  compensativi  a favore degli enti locali, che integrano i
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili;
    g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali
delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza
ambientale.   La   definizione  e'  operata,  sentita  la  Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  a  mezzo  di un Programma, formulato con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio, inserito nel Documento
di   programmazione   economico-finanziaria,  con  indicazione  degli
stanziamenti necessari per la realizzazione;
    h)   l'indicazione   delle   tipologie   delle   misure  atte  ad
incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del
riciclaggio dei rifiuti;
    i)  l'individuazione  delle  iniziative  e  delle  azioni,  anche
economiche,  per  favorire  il  riciclaggio  e il recupero di materia
prima  secondaria  dai rifiuti, nonche' per promuovere il mercato dei
materiali  recuperati  dai  rifiuti ed il loro impiego da parte delle
pubbliche  amministrazioni  e  dei soggetti economici, anche ai sensi
dell'articolo 52, comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001,
n.  448,  e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 8 maggio 2003, n. 203;
    l)  l'individuazione  di  obiettivi  di  qualita'  dei servizi di
gestione dei rifiuti;
    m)  la  determinazione  di  criteri generali, differenziati per i
rifiuti  urbani  e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione
dei   piani   regionali  di  cui  all'articolo  199  con  particolare
riferimento  alla  determinazione,  d'intesa  con la Conferenza Stato
regioni,  delle  linee  guida  per  la  individuazione  degli  Ambiti
territoriali  ottimali,  da costituirsi ai sensi dell'articolo 200, e
per il coordinamento dei piani stessi;
    n)   la   determinazione,  relativamente  all'assegnazione  della
concessione  del  servizio  per  la  gestione  integrata dei rifiuti,
d'intesa  con  la  Conferenza Stato-regioni, delle linee guida per la
definizione  delle gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti di
ammissione  delle  imprese,  e  dei  relativi  capitolati,  anche con
riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti;
    o)  la  determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
delle  linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra
gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa
sui   rifiuti  urbani  ricadenti  nel  medesimo  ambito  territoriale
ottimale,  secondo  criteri  di trasparenza, efficienza, efficacia ed
economicita';
    p)    l'indicazione    dei   criteri   generali   relativi   alle
caratteristiche  delle  aree  non  idonee  alla  localizzazione degli
impianti di smaltimento dei rifiuti;
    q)  l'indicazione  dei  criteri  generali  per l'organizzazione e
l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
    r)  la  determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
delle  linee guida, dei criteri generali e degli standard di bonifica
dei  siti  inquinati,  nonche'  la  determinazione  dei  criteri  per
individuare  gli  interventi di bonifica che, in relazione al rilievo
dell'impatto    sull'ambiente   connesso   all'estensione   dell'area
interessata,   alla   quantita'   e  pericolosita'  degli  inquinanti
presenti, rivestono interesse nazionale;
    s)   la   determinazione   delle  metodologie  di  calcolo  e  la
definizione  di  materiale  riciclato  per l'attuazione dell'articolo
196, comma 1, lettera p);
    t)  l'adeguamento  della  parte  quarta del presente decreto alle
direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea.
   2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
    a)  l'indicazione  dei  criteri  e  delle  modalita' di adozione,
secondo  principi  di unitarieta', compiutezza e coordinamento, delle
norme  tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e
di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi
sistemi  di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo
178, comma 5;
    b)  l'adozione  delle norme e delle condizioni per l'applicazione
delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi
comprese  le linee guida contenenti la specificazione della relazione
da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli;
    c)  la  determinazione  dei  limiti  di  accettabilita'  e  delle
caratteristiche  chimiche,  fisiche  e  biologiche di talune sostanze
contenute  nei  rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli
stessi;
    d)  la determinazione e la disciplina delle attivita' di recupero
dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto,
mediante  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio,  di  concerto  con  il  Ministro  della  salute  e con il
Ministro delle attivita' produttive;
    e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi
per  l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei
rifiuti  speciali  ai  rifiuti  urbani,  derivanti  da enti e imprese
esercitate  su  aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri
nei  comuni  con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o
superficie   non   superiore  a  250  metri  quadri  nei  comuni  con
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Non possono essere
di  norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle
aree  produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti
finiti,  salvo  i  rifiuti  prodotti negli uffici, nelle mense, negli
spacci,  nei  bar  e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque
aperti al pubblico;
    f)  l'adozione di un modello uniforme del certificato di avvenuto
smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che dovra' indicare
per  ogni carico e/o conferimento la quota smaltita in relazione alla
capacita' autorizzata annuale dello stesso impianto;
    g)  la  definizione  dei metodi, delle procedure e degli standard
per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
    h)  la  determinazione dei requisiti e delle capacita' tecniche e
finanziarie  per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti,
ivi  compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie
finanziarie  a  favore  delle  regioni, con particolare riferimento a
quelle   dei  soggetti  sottoposti  all'iscrizione  all'Albo  di  cui
all'articolo 212, secondo la modalita' di cui al comma 9 dello stesso
articolo;
    i)  la  riorganizzazione  e  la  tenuta del Catasto nazionale dei
rifiuti;
    l)  la  definizione del modello e dei contenuti del formulario di
cui all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti,
ivi  inclusa  l'individuazione  delle  tipologie  di  rifiuti che per
comprovate  ragioni  tecniche, ambientali ed economiche devono essere
trasportati con modalita' ferroviaria;
    m) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate
ragioni  tecniche,  ambientali  ed economiche possono essere smaltiti
direttamente in discarica;
    n)  l'adozione  di  un  modello  uniforme  del  registro  di  cui
all'articolo  190  e  la  definizione delle modalita' di tenuta dello
stesso,    nonche'   l'individuazione   degli   eventuali   documenti
sostitutivi del registro stesso;
    o)  l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui
all'articolo 227, comma 1, lettera a);
    p)  l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente
decreto;
    q)  l'adozione  delle  norme  tecniche,  delle  modalita' e delle
condizioni  di  utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio,
con    particolare    riferimento    all'utilizzo   agronomico   come
fertilizzante,  ai  sensi  della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e del
prodotto  di  qualita'  ottenuto  mediante  compostaggio  da  rifiuti
organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
    r)  l'autorizzazione  allo  smaltimento  di  rifiuti  nelle acque
marine,  in  conformita'  alle  disposizioni  stabilite  dalle  norme
comunitarie  e  dalle  convenzioni internazionali vigenti in materia,
rilasciata  dal  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
su  proposta dell'autorita' marittima nella cui zona di competenza si
trova  il  porto  piu' vicino al luogo dove deve essere effettuato lo
smaltimento  ovvero  si  trova  il  porto da cui parte la nave con il
carico di rifiuti da smaltire;
    s)  l'individuazione  della  misura  delle  sostanze assorbenti e
neutralizzanti,   previamente   testate  da  Universita'  o  Istituti
specializzati,  di  cui  devono  dotarsi  gli impianti destinati allo
stoccaggio,   ricarica,  manutenzione,  deposito  e  sostituzione  di
accumulatori  al  fine  di  prevenire  l'inquinamento  del suolo, del
sottosuolo  e  di  evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti
dalla  fuoriuscita  di  acido,  tenuto  conto  della dimensione degli
impianti,  del numero degli accumulatoti e del rischio di sversamento
connesso alla tipologia dell'attivita' esercitata.
   3.  Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del
presente  decreto,  le  funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai
sensi  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  di  concerto con i
Ministri  delle  attivita'  produttive,  della salute e dell'interno,
sentite  la  Conferenza  Stato-regioni,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano.
   4.  Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del
presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2
sono  adottate,  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto  1988,  n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  di  concerto con i Ministri delle attivita'
produttive,  della salute e dell'interno, nonche', quando le predette
norme  riguardino  i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di
concerto,  rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e
forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.
   5.  Fatto  salvo  quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112,  ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli
illeciti  in violazione della normativa in materia di rifiuti nonche'
della  repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali
dei   rifiuti  provvedono  il  Comando  carabinieri  tutela  ambiente
(C.C.T.A.)  e  il  Corpo  delle  Capitanerie  di porto; puo' altresi'
intervenire  il  Corpo  forestale dello Stato e possono concorrere la
Guardia di finanza e la Polizia di Stato.
 
          Note all'art. 195:
              - L'art.  8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa),
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63,
          supplemento ordinario, e' il seguente:
              "Art.  8.  -  1.  Gli atti di indirizzo e coordinamento
          delle   funzioni  amministrative  regionali,  gli  atti  di
          coordinamento   tecnico,   nonche'  le  direttive  relative
          all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
          intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano, o con la singola regione interessata.
              2.  Qualora  nel termine di quarantacinque giorni dalla
          prima  consultazione  l'intesa non sia stata raggiunta, gli
          atti  di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del
          Consiglio  dei  Ministri,  previo  parere della Commissione
          parlamentare  per le questioni regionali da esprimere entro
          trenta giorni dalla richiesta.
              3.  In  caso  di urgenza il Consiglio dei Ministri puo'
          provvedere  senza  l'osservanza  delle  procedure di cui ai
          commi  1  e  2.  I  provvedimenti in tal modo adottati sono
          sottoposti  all'esame  degli  organi  di cui ai commi 1 e 2
          entro  i  successivi  quindici  giorni.  Il  Consiglio  dei
          Ministri  e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine
          ai quali siano stati espressi pareri negativi.
              4.  Gli  atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di
          coordinamento  tecnico,  nonche'  le direttive adottate con
          deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, sono trasmessi
          alle competenti Commissioni parlamentari.
              5.  Sono  abrogate le seguenti disposizioni concernenti
          funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
                a) l'art. 3, legge 22 luglio 1975, n. 382;
                b) l'art.   4,   secondo   comma,   del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1977,  n. 616, il
          primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole
          da:  "nonche'  la funzione di indirizzo" fino a: "n. 382" e
          alle parole "e con la Comunita' economica europea", nonche'
          il  terzo  comma  del medesimo articolo, limitatamente alle
          parole:   "impartisce   direttive   per  l'esercizio  delle
          funzioni  amministrative  delegate  alle  regioni, che sono
          tenute ad osservarle, ed";
                c) l'art.   2,  comma  3,  lettera  d),  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  limitatamente alle parole: "gli
          atti    di   indirizzo   e   coordinamento   dell'attivita'
          amministrativa   delle   regioni   e,  nel  rispetto  delle
          disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e
          delle province autonome di Trento e Bolzano";
                d) l'art.  13,  comma  1,  lettera  e),  della  legge
          23 agosto  1988,  n. 400, limitatamente alle parole: "anche
          per  quanto  concerne  le  funzioni  statali di indirizzo e
          coordinamento";
                e) l'art.  1,  comma  1,  lettera  hh),  della  legge
          12 gennaio 1991, n. 13.
              6.  E'  soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del
          primo  comma  dell'art.  17  della legge 16 maggio 1970, n.
          281.".
              - L'art.  8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131
          (Disposizioni   per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della
          Repubblica  alla  legge  costituzionale 18 ottobre 2001, n.
          3),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n.
          132, e' il seguente:
              "6.  Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
          dirette   a   favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento  di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
          l'applicazione  dei  commi  3  e  4 dell'art. 3 del decreto
          legislativo  28  agosto  1997, n. 281. Nelle materie di cui
          all'art.  117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
          possono   essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento  di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59  e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112.".
              - L'art.  11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma
          di  alcune  norme  di  contabilita' generale dello Stato in
          materia  di  bilancio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          22 agosto 1978, n. 233, e' il seguente:
              "Art.  11  (Legge  finanziaria).  -  1. Il Ministro del
          tesoro,  di  concerto  con il Ministro del bilancio e della
          programmazione  economica  e con il Ministro delle finanze,
          presenta  al  Parlamento,  entro  il  mese di settembre, il
          disegno di legge finanziaria.
              2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
          di  cui  al  comma  2  dell'art.  3, dispone annualmente il
          quadro  di  riferimento finanziario per il periodo compreso
          nel  bilancio  pluriennale  e  provvede,  per  il  medesimo
          periodo,  alla regolazione annuale delle grandezze previste
          dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
          finanziari agli obiettivi.
              3.  La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancia pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis) norme  che  comportano  aumenti  di  entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i-ter) norme   che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                i-quater) norme   recanti   misure  correttive  degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7.".
              - La  legge 28 dicembre 2001, n. 448, (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  -  legge  finanziaria  2002),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  29  dicembre 2001, n. 301, supplemento
          ordinario.
              - Il  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del  territorio  8 maggio  2003,  n.  203, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  5 agosto  2003,  n.  180, reca: "Norme
          affinche'  gli  uffici  pubblici e le societa' a prevalente
          capitale   pubblico   coprano   il  fabbisogno  annuale  di
          manufatti  e  beni  con  una  quota di prodotti ottenuti da
          materiale  riciclato  nella misura non inferiore al 30% del
          fabbisogno medesimo".
              - La  legge  19  ottobre 1984, n. 748, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  6  novembre  1984, n. 305, supplemento
          ordinario,   reca:  "Nuove  norme  per  la  disciplina  dei
          fertilizzanti".