Art. 212 
                  Albo nazionale gestori ambientali 
 
  1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, l'Albo nazionale  gestori  ambientali,  di
seguito denominato Albo, articolato in  un  Comitato  nazionale,  con
sede  presso  il  medesimo  Ministero,  ed  in  Sezioni  regionali  e
provinciali, istituite presso  le  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle  province
autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato  nazionale
e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni. 
  2. Con decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare sono istituite sezioni  speciali  del  Comitato
nazionale per ogni singola attivita' soggetta ad iscrizione all'Albo,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  e  ne
vengono fissati composizione  e  competenze.  Il  Comitato  nazionale
dell'Albo ha potere deliberante ed e' composto da  diciannove  membri
effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica  o
giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del  Ministro
dell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio   e   designati
rispettivamente: 
    a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di cui uno con funzioni di Presidente; 
    b) uno dal Ministro dello sviluppo  economico,  con  funzioni  di
vice-Presidente; 
    c) uno dal Ministro della salute; 
    d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze 
    e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
    f) uno dal Ministro dell'interno; 
    g) tre dalle regioni; 
    h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio  industria,
artigianato e agricoltura; 
    i)  otto  dalle   organizzazioni   imprenditoriali   maggiormente
rappresentative delle categorie economiche interessate,  di  cui  due
dalle   organizzazioni   rappresentative   della   categoria    degli
autotrasportatori e due  dalle  organizzazioni  che  rappresentano  i
gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative  delle
imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e  di  bonifica
di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo e' nominato  un
supplente. 
  3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare e sono composte: 
    a)  dal  Presidente  della  Camera   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura o  da  un  membro  del  Consiglio  camerale
all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente; 
    b) da un funzionario o dirigente di comprovata  esperienza  nella
materia  ambientale  designato  dalla  regione  o   dalla   provincia
autonoma, con funzioni di vice-Presidente; 
    c) da un funzionario o dirigente di comprovata  esperienza  nella
materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province  o
dalla provincia autonoma; 
    d)  da  un  esperto  di  comprovata  esperienza   nella   materia
ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare; 
    e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4; 
    f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
  5. L'iscrizione all'Albo e'  requisito  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica  dei  siti,
di  bonifica  dei  beni   contenenti   amianto,   di   commercio   ed
intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono
esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni  di
cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228,  233,
234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al
decreto  legislativo  25   luglio   2005,   n.   151,   limitatamente
all'attivita' di intermediazione  e  commercio  senza  detenzione  di
rifiuti  oggetto  previste  nei  citati  articoli.  Per  le   aziende
speciali,i consorzi di comuni e le societa' di gestione  dei  servizi
pubblici ci  cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.267,
l'iscrizione all'Albo e' effettuata con  apposita  comunicazione  del
comune  o  del   consorzio   di   comuni   alla   sezione   regionale
territorialmente competente ed e' valida per i  servizi  di  gestione
dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui
al presente comma, gia' effettuate alla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  disposizione,  rimangono  efficaci  fino  alla  loro
naturale scadenza. 
  6.  L'iscrizione  deve  essere  rinnovata  ogni   cinque   anni   e
costituisce titolo per l'esercizio delle attivita'  di  raccolta,  di
trasporto, di commercio e di  intermediazione  dei  rifiuti;  per  le
altre attivita' l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attivita'
medesime. 
  7. Gli enti e le imprese iscritte  all'Albo  per  le  attivita'  di
raccolta  e  trasporto  dei   rifiuti   pericolosi   sono   esonerate
dall'obbligo di iscrizione per le attivita' di raccolta  e  trasporto
dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attivita' non
comporti variazione  della  classe  per  la  quale  le  imprese  sono
iscritte. 
  8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi  che  effettuano
operazioni di raccolta e trasporto  dei  propri  rifiuti,  nonche'  i
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che  effettuano  operazioni
di raccolta e trasporto dei propri rifiuti  pericolosi  in  quantita'
non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno,  non  sono
soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che
tali  operazioni  costituiscano  parte   integrante   ed   accessoria
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Detti soggetti  non  sono  tenuti  alla  prestazione  delle  garanzie
finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in  base
alla presentazione di una  comunicazione  alla  sezione  regionale  o
provinciale dell'Albo territorialmente  competente  che  rilascia  il
relativo provvedimento entro  i  successivi  trenta  giorni.  Con  la
comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilita',  ai
sensi dell'articolo 21 della legge  n.  241  del  1990:  a)  la  sede
dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai quali  sono  prodotti  i
rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;c) gli
estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati per
il trasporto dei rifiuti,  tenuto  anche  conto  delle  modalita'  di
effettuazione del trasporto medesimo; d)  l'avvenuto  versamento  del
diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai  sensi
dell'articolo 21 del decreto del  Ministro  dell'ambiente  28  aprile
1998, n. 406. L'iscrizione deve  essere  rinnovata  ogni  10  anni  e
l'impresa  e'  tenuta  a  comunicare  ogni   variazione   intervenuta
successivamente all'iscrizione. Le  iscrizioni  di  cui  al  presente
comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli  effetti
della normativa vigente a quella  data,  dovranno  essere  aggiornate
entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione. 
  9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad  aderire  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), procedono,  in  relazione  a
ciascun autoveicolo utilizzato per la raccolta  e  il  trasporto  dei
rifiuti, all'adempimento degli obblighi  stabiliti  dall'articolo  3,
comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare in data in data 17 dicembre 2009. La
Sezione regionale dell'Albo procede, in sede  di  prima  applicazione
entro due mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, alla sospensione d'ufficio dall'Albo degli  autoveicoli
per i quali non e' stato adempiuto l'obbligo  di  cui  al  precedente
periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo  di
cui sopra sia stato adempiuto, l'autoveicolo  e'  di  diritto  e  con
effetto immediato cancellato dall'Albo. 
  10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta e  trasporto
dei rifiuti pericolosi,  per  l'attivita'  di  intermediazione  e  di
commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi,  e'  subordinata
alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello  Stato
i cui importi e modalita' sono stabiliti con uno o piu'  decreti  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Tali
garanzie  sono  ridotte  del  cinquanta  per  cento  per  le  imprese
registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta
per cento nel  caso  di  imprese  in  possesso  della  certificazione
ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla  data  di
entrata in vigore dei predetti decreti si applicano  la  modalita'  e
gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8
ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2  gennaio
1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in  data
23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  148  del  26
giugno 1999. 
  11. Le imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei  siti  e
di bonifica  dei  beni  contenenti  amianto  devono  prestare  idonee
garanzie  finanziarie  a  favore   della   regione   territorialmente
competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto  dei  criteri
generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali  garanzie
sono ridotte del cinquanta per cento per  le  imprese  registrate  ai
sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento  nel
caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai  sensi
della norma Uni En Iso 14001. 
  12. Sono iscritti all'Albo le imprese  e  gli  operatori  logistici
presso le stazioni  ferroviarie,  gli  interporti,  gli  impianti  di
terminalizzazione, gli scali merci e i porti  ai  quali,  nell'ambito
del trasporto intermodale, sono  affidati  rifiuti  in  attesa  della
presa in carico degli stessi  da  parte  dell'impresa  ferroviaria  o
navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel  caso
di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4
aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore  o  noleggiatore,  che
effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett.  a).  L'iscrizione  deve  essere
rinnovata ogni cinque anni e  non  e'  subordinata  alla  prestazione
delle garanzie finanziarie. 
  13. L'iscrizione all'Albo ed i  provvedimenti  di  sospensione,  di
revoca, di  decadenza  e  di  annullamento  dell'iscrizione,  nonche'
l'accettazione, la revoca e lo svincolo  delle  garanzie  finanziarie
che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla
Sezione  regionale  dell'Albo  della  regione  ove  ha  sede   legale
l'impresa  interessata,  in  base  alla  normativa  vigente  ed  alle
direttive emesse dal Comitato nazionale. 
  14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali  dell'Albo  gli
interessati possono proporre, nel  termine  di  decadenza  di  trenta
giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso  al  Comitato
nazionale dell'Albo 
  15. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito  il  parere
del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della parte quarta del  presente  decreto,  sono
definite le attribuzioni e le modalita'  organizzative  dell'Albo,  i
requisiti  tecnici  e  finanziari  delle  imprese,  i  requisiti  dei
responsabili tecnici delle medesime, i  termini  e  le  modalita'  di
iscrizione, i diritti annuali  d'iscrizione.  Fino  all'adozione  dei
predetto decreto, continuano ad applicarsi, per  quanto  compatibili,
le disposizioni del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  28  aprile
1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo.
Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi: 
    a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte
le sezioni, al fine di uniformare le procedure; 
    b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul
trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e  per  via  navigabile
interna, in coerenza con la finalita' di cui alla lettera a); 
    c) effettiva  copertura  delle  spese  attraverso  i  diritti  di
segreteria e i diritti annuali di iscrizione; 
    d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione  relativi  alle
imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale  gestori
ambientali; 
    e)  interconnessione  e  interoperabilita'   con   le   pubbliche
amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri; 
    f)   riformulazione   del   sistema    disciplinare-sanzionatorio
dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione; 
    g) definizione  delle  competenze  e  delle  responsabilita'  del
responsabile tecnico. 
  16. Nelle more dell'emanazione  dei  decreti  di  cui  al  presente
articolo, continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  disciplinanti
l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  della  parte  quarta  del
presente decreto, la cui abrogazione e' differita  al  momento  della
pubblicazione dei suddetti decreti. 
  17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e  delle
Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate  derivanti
dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo
le previsioni, anche relative  alle  modalita'  di  versamento  e  di
utilizzo,  che  saranno  determinate   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione  del
citato decreto, si applicano le disposizioni di cui  al  decreto  del
Ministro  dell'ambiente  in  data  29  dicembre  1993,  e  successive
modificazioni, e le disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente in data 13 dicembre  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme  di  cui  all'articolo  7
comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 in  data  dicembre
1993  sono  versate  al  Capo  XXXII,  capitolo  2592,  articolo  04,
dell'entrata del Bilancio dello Stato, per  essere  riassegnate,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo  7082
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare. 
  18.  I  compensi  da  corrispondere  ai  componenti  del   Comitato
nazionale  dell'Albo  e  delle  Sezioni  regionali   dell'Albo   sono
determinati ai sensi  dell'articolo  7,  comma  5,  del  decreto  del
Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406. 
  19. La disciplina regolamentare dei casi in  cui,  ai  sensi  degli
articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  l'esercizio  di
un'attivita' privata puo' essere intrapreso sulla base della denuncia
di inizio dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione  e
agli atti di competenza dell'Albo. 
  ((19-bis.  Sono  esclusi  dall'obbligo   di   iscrizione   all'Albo
nazionale  gestori  ambientali  gli  imprenditori  agricoli  di   cui
all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di  rifiuti,
per il  trasporto  dei  propri  rifiuti  effettuato  all'interno  del
territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del
conferimento degli stessi nell'ambito  del  circuito  organizzato  di
raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183)). 
  20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
  21. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
  22. IL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA. 
  23. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
  24. IL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA. 
  25. IL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA. 
  26. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
  27. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
  28. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.