ART. 218 
                            (definizioni) 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per: 
    a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali  di  qualsiasi
natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai
prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione  e
la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad
assicurare la loro presentazione,  nonche'  gli  articoli  a  perdere
usati allo stesso scopo; 
    b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio
concepito in modo da costituire, nel punto di vendita,  un'unita'  di
vendita per l'utente finale o per il consumatore; 
    c) imballaggio multiplo  o  imballaggio  secondario:  imballaggio
concepito  in  modo  da  costituire,  nel  punto   di   vendita,   il
raggruppamento  di  un   certo   numero   di   unita'   di   vendita,
indipendentemente dal fatto che  sia  venduto  come  tale  all'utente
finale o al  consumatore,  o  che  serva  soltanto  a  facilitare  il
rifornimento degli scaffali nel punto di vendita.  Esso  puo'  essere
rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; 
    d)  imballaggio  per  il  trasporto  o   imballaggio   terziario:
imballaggio concepito in modo da facilitare la  manipolazione  ed  il
trasporto di merci, dalle materie prime ai  prodotti  finiti,  di  un
certo numero di unita' di vendita oppure di imballaggi  multipli  per
evitare la loro manipolazione  ed  i  danni  connessi  al  trasporto,
esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed
aerei; 
    e)  imballaggio  riutilizzabile:  imballaggio  o  componente   di
imballaggio che e' stato concepito e progettato  per  sopportare  nel
corso del suo ciclo di vita un numero minimo di  viaggi  o  rotazioni
all'interno di un circuito di riutilizzo; 
    f) rifiuto  di  imballaggio:  ogni  imballaggio  o  materiale  di
imballaggio,  rientrante  nella  definizione  di   rifiuto   di   cui
all'articolo 183, comma  1,  lettera  a),  esclusi  i  residui  della
produzione; 
    g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attivita' di  gestione
di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d); 
    h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo  sviluppo
di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantita'  e  della
nocivita'  per  l'ambiente  sia  delle  materie  e   delle   sostanze
utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio,  sia  degli
imballaggi e rifiuti  di  imballaggio  nella  fase  del  processo  di
produzione,  nonche'  in  quella  della  commercializzazione,   della
distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo; 
    i) riutilizzo: qualsiasi  operazione  nella  quale  l'imballaggio
concepito e progettato per poter compiere, durante il  suo  ciclo  di
vita, un numero minimo di spostamenti  o  rotazioni  e'  riempito  di
nuovo o reimpiegato per un uso identico a  quello  per  il  quale  e'
stato concepito, con  o  senza  il  supporto  di  prodotti  ausiliari
presenti sul mercato che consentano il  riempimento  dell'imballaggio
stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di  imballaggio
quando cessa di essere reimpiegato; 
    l) riciclaggio: ritrattamento in un processo  di  produzione  dei
rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria  o  per  altri
fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di
energia; 
    m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che
utilizzano  rifiuti  di  imballaggio  per  generare   materie   prime
secondarie,   prodotti   o   combustibili,   attraverso   trattamenti
meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la  cernita,  e,  in
particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta
del presente decreto; 
    n) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio
combustibili   quale   mezzo   per    produrre    energia    mediante
termovalorizzazione con o senza altri  rifiuti  ma  con  recupero  di
calore; 
    o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o
anaerobico  (biometanazione),  ad  opera  di   microrganismi   e   in
condizioni controllate, delle parti  biodegradabili  dei  rifiuti  di
imballaggio, con produzione di residui organici  stabilizzanti  o  di
biogas con recupero energetico, ad  esclusione  dell'interramento  in
discarica, che non puo' essere considerato una forma  di  riciclaggio
organico; 
    p)  smaltimento:  ogni   operazione   finalizzata   a   sottrarre
definitivamente un  imballaggio  o  un  rifiuto  di  imballaggio  dal
circuito economico e/o di raccolta e, in particolare,  le  operazioni
previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto; 
    q)  operatori  economici:  i  produttori,  gli  utilizzatori,   i
recuperatori,  i  riciclatori,  gli  utenti  finali,   le   pubbliche
amministrazioni e i gestori; 
    r)  produttori:  i  fornitori  di  materiali  di  imballaggio,  i
fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti  e
di materiali di imballaggio; 
    s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli  addetti  al
riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi
pieni; 
    t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che
provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio  di
raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti  urbani  nelle
forme  di  cui  alla  parte  quarta  del  presente  decreto  o   loro
concessionari; 
    u) utente  finale:  il  soggetto  che  nell'esercizio  della  sua
attivita' professionale acquista, come beni strumentali,  articoli  o
merci imballate; 
    v) consumatore: il  soggetto  che  fuori  dall'esercizio  di  una
attivita'  professionale  acquista  o   importa   per   proprio   uso
imballaggi, articoli o merci imballate; 
    z)  accordo  volontario:  accordo  formalmente  concluso  tra  le
pubbliche  amministrazioni   competenti   e   i   settori   economici
interessati, aperto a tutti i soggetti interessati, che disciplina  i
mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui
all'articolo 220; 
    aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge  la
propria attivita', dall'inizio del ciclo di lavorazione  al  prodotto
finito di imballaggio, nonche' svolge attivita' di recupero e riciclo
a fine vita dell'imballaggio stesso; 
    bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei  rifiuti  di  imballaggio
primari o  comunque  conferiti  al  servizio  pubblico,  nonche'  dei
rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei  servizi  di
igiene urbana o simili; 
    cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi  usati
secondari e terziari dall'utilizzatore o utente  finale,  escluso  il
consumatore, al fornitore della merce o distributore  e,  a  ritroso,
lungo la catena logistica  di  fornitura  fino  al  produttore  dell'
imballaggio stesso; 
    dd) imballaggio usato: imballaggio secondario  o  terziario  gia'
utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso. 
  2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da  a)  ad  e)
del comma 1 e' inoltre basata  sui  criteri  interpretativi  indicati
nell'articolo 3 della  direttiva  94/62/CEE,  cosi'  come  modificata
dalla direttiva 2004/12/CE  e  sugli  esempi  illustrativi  riportati
nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.