ART. 219
           (criteri informatori dell'attivita' di gestione
                     dei rifiuti di imballaggio)

   1.  L'attivita'  di  gestione  degli  imballaggi  e dei rifiuti di
imballaggio si informa ai seguenti principi generali:
    a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della
quantita'  e della pericolosita' nella fabbricazione degli imballaggi
e  dei  rifiuti  di  imballaggio,  soprattutto attraverso iniziative,
anche  di  natura  economica  in  conformita' ai principi del diritto
comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a
ridurre  a  monte  la  produzione e l'utilizzazione degli imballaggi,
nonche'  a  favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il
loro concreto riutilizzo;
    b)  incentivazione  del  riciclaggio  e  del  recupero di materia
prima,   sviluppo   della   raccolta   differenziata  di  rifiuti  di
imballaggio  e promozione di opportunita' di mercato per incoraggiare
l'utilizzazione  dei  materiali  ottenuti  da  imballaggi riciclati e
recuperati;
    c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo
smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero;
    d) applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi
nazionali  o  azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli
operatori economici interessati.
   2.  Al  fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori
economici  conformemente  al  principio "chi inquina paga" nonche' la
cooperazione  degli  stessi secondo i principi della "responsabilita'
condivisa",  l'attivita'  di  gestione  dei rifiuti di imballaggio si
ispira, inoltre, ai seguenti principi:
    a)  individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico,
garantendo   che   il   costo  della  raccolta  differenziata,  della
valorizzazione  e  dell'eliminazione  dei  rifiuti di imballaggio sia
sostenuto  dai  produttori  e  dagli utilizzatori in proporzione alle
quantita'  di  imballaggi  immessi  sul  mercato  nazionale  e che la
pubblica amministrazione organizzi la raccolta differenziata;
    b)  promozione di forme di cooperazione tra i soggetti pubblici e
privati;
    c) informazione agli utenti degli imballaggi ed in particolare ai
consumatori secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto
2005,  n.  195,  di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso
del pubblico all'informazione ambientale;
    d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del
conferimento  dei rifiuti di imballaggio in raccolta differenziata da
parte del consumatore.
   3.  Le  informazioni di cui alla lettera c) del comma 2 riguardano
in particolare:
    a)   i  sistemi  di  restituzione,  di  raccolta  e  di  recupero
disponibili;
    b)  il  ruolo  degli  utenti  di imballaggi e dei consumatori nel
processo  di  riutilizzazione,  di  recupero  e  di riciclaggio degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
    c)  il  significato  dei marchi apposti sugli imballaggi quali si
presentano sul mercato;
    d)  gli  elementi significativi dei programmi di gestione per gli
imballaggi  ed  i  rifiuti  di  imballaggio, di cui all'articolo 225,
comma  1,  e  gli  elementi significativi delle specifiche previsioni
contenute nei piani regionali ai sensi dell'articolo 225, comma 6.
   4.  In  conformita'  alle determinazioni assunte dalla Commissione
dell'Unione  europea,  con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  di  concerto con il Ministro delle attivita'
produttive,   sono   adottate   le  misure  tecniche  necessarie  per
l'applicazione   delle   disposizioni   del   presente   titolo,  con
particolare  riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici,
nonche' agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti
farmaceutici,  ai  piccoli  imballaggi  ed  agli imballaggi di lusso.
Qualora  siano  coinvolti  aspetti  sanitari,  il predetto decreto e'
adottato di concerto con il Ministro della salute.
   5.  Tutti  gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  di  concerto con il Ministro delle
attivita'  produttive  in  conformita'  alle  determinazioni adottate
dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il
riutilizzo,  il  recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonche'
per  dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni
finali   degli   imballaggi.  Il  predetto  decreto  dovra'  altresi'
prescrivere  l'obbligo  di  indicare, ai fini della identificazione e
classificazione dell'imballaggio da parte dell'industria interessata,
la  natura  dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della
decisione 97/129/CE della Commissione.
 
          Note all'art. 219:
              -   La  decisione  97/129/CE  del  28 gennaio  1997  e'
          pubblica nella GUCE 20 febbraio 1997, n. 50.