Art. 224
                   Consorzio nazionale imballaggi

  1.  Per  il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di
riciclaggio    e    per   garantire   il   necessario   coordinamento
dell'attivita'   di   raccolta  differenziata,  i  produttori  e  gli
utilizzatori,  nel  rispetto  di  quanto  previsto dall'articolo 221,
comma  2,  partecipano  in  forma  paritaria  al  Consorzio nazionale
imballaggi,   in   seguito  denominato  CONAI,  che  ha  personalita'
giuridica  di  diritto privato senza fine di lucro ed e' retto da uno
statuto  approvato  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  di  concerto con il Ministro delle attivita'
produttive.
  2.  Entro  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
parte quarta del presente decreto, il CONAI adegua il proprio statuto
ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli
di  trasparenza,  efficacia,  efficienza  ed economicita', nonche' di
libera concorrenza nelle attivita' di settore, ai sensi dell'articolo
221,  comma 2. Lo statuto adottato e' trasmesso entro quindici giorni
al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio che lo
approva di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, salvo
motivate  osservazioni  cui  il  CONAI  e'  tenuto  ad  adeguarsi nei
successivi  sessanta  giorni.  Qualora  il  CONAI  non  ottemperi nei
termini  prescritti,  le  modifiche  allo  statuto sono apportate con
decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
  3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
    a)  definisce,  in  accordo  con  le  regioni  e con le pubbliche
amministrazioni  interessate,  gli ambiti territoriali in cui rendere
operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione
e  il  trasporto  dei materiali selezionati a centri di raccolta o di
smistamento;
    b)  definisce,  con  le pubbliche amministrazioni appartenenti ai
singoli  sistemi  integrati  di  cui  alla  lettera a), le condizioni
generali  di  ritiro  da parte dei produttori dei rifiuti selezionati
provenienti dalla raccolta differenziata;
    c)  elabora  ed  aggiorna,  sulla base dei programmi specifici di
prevenzione  di  cui  agli  articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il
Programma  generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225;
    d)  promuove accordi di programma con gli operatori economici per
favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne
garantisce l'attuazione;
    e)  assicura  la  necessaria  cooperazione  tra i consorzi di cui
all'articolo  223,  i  soggetti  di  cui  all'articolo  221, comma 3,
lettere  a) e c) e gli altri operatori economici, anche eventualmente
destinando  una  quota  del  contributo ambientale CONAI, di cui alla
lettera  h),  ai consorzi che realizzano percentuali di recupero o di
riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al
fine  del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'Allegato E
alla  parte  quarta  del  presente  decreto. Nella medesima misura e'
ridotta  la  quota  del  contributo  spettante  ai  consorzi  che non
raggiungono i singoli obiettivi di recupero;
    f)  garantisce  il  necessario  raccordo  tra  le amministrazioni
pubbliche, i consorzi e gli altri operatori economici;
    g)  organizza,  in  accordo  con le pubbliche amministrazioni, le
campagne  di  informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del
Programma generale;
    h)  ripartisce  tra  i  produttori  e gli utilizzatori i maggiori
oneri  per  la  raccolta differenziata di cui all'articolo 221, comma
10,  lettera  b),  nonche'  gli  oneri  per  il  riciclaggio e per il
recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta
differenziata,  in proporzione alla quantita' totale, al peso ed alla
tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale,
al  netto  delle quantita' di imballaggi usati riutilizzati nell'anno
precedente  per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine determina
e  pone  a carico dei consorziati, con le modalita' individuate dallo
statuto,  anche  in  base  alle  utilizzazioni e ai criteri di cui al
comma 8, il contributo denominato contributo ambientale CONAI;
    i)  promuove  il  coordinamento  con la gestione di altri rifiuti
previsto  dall'articolo  222,  comma 1, lettera b), anche definendone
gli ambiti di applicazione;
    l)  promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i
consorzi  di  cui  all'articolo  223 e i soggetti di cui all'articolo
221,  comma 3, lettere a) e c), con soggetti pubblici e privati. Tali
accordi   sono  relativi  alla  gestione  ambientale  della  medesima
tipologia  di  materiale  oggetto  dell'intervento  dei  consorzi con
riguardo  agli  imballaggi,  esclusa in ogni caso l'utilizzazione del
contributo ambientale CONAI;
    m)  fornisce i dati e le informazioni richieste dall'Autorita' di
cui  all'articolo  207  e  assicura  l'osservanza  degli indirizzi da
questa tracciati.
  4.  Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e
riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e
dai  consorzi  di  cui  all'articolo 223 nelle riserve costituenti il
loro  patrimonio  netto non concorrono alla formazione del reddito, a
condizione  che  sia  rispettato  il  divieto di distribuzione, sotto
qualsiasi  forma,  ai  consorziati  ed agli aderenti di tali avanzi e
riserve,   anche   in  caso  di  scioglimento  dei  predetti  sistemi
gestionali, dei consorzi e del CONAI.
  5.  Il  CONAI puo' stipulare un accordo di programma quadro su base
nazionale  con  l'Associazione  nazionale Comuni italiani (ANCI), con
l'Unione delle province italiane (UPI) o con le Autorita' d'ambito al
fine  di  garantire  l'attuazione del principio di corresponsabilita'
gestionale  tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni.
In particolare, tale accordo stabilisce:
    a) l'entita' dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei
rifiuti  di  imballaggio,  di cui all'articolo 221, comma 10, lettera
b), da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati
secondo  criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza
di  gestione  del servizio medesimo, nonche' sulla base della tariffa
di  cui  all'articolo  238,  dalla  data  di  entrata in vigore della
stessa;
    b)  gli  obblighi  e  le  sanzioni  posti  a  carico  delle parti
contraenti;
    c)  le  modalita'  di  raccolta  dei  rifiuti  da  imballaggio in
relazione alle esigenze delle attivita' di riciclaggio e di recupero.
  6.   L'accordo  di  programma  di  cui  al  comma  5  e'  trasmesso
all'Autorita'  di cui all'articolo 207, che puo' richiedere eventuali
modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.
  7.  Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 3, lettera
h),  sono  esclusi  dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi
sul mercato previa cauzione.
  8.  Il contributo ambientale CONAI e' utilizzato in via prioritaria
per  il  ritiro  degli  imballaggi  primari  o  comunque conferiti al
servizio  pubblico ed e' attribuito dal CONAI, sulla base di apposite
convenzioni,  ai  soggetti  di  cui  all'articolo  223 in proporzione
diretta   alla  quantita'  e  qualita'  dei  rifiuti  da  imballaggio
recuperati  oppure  riciclati  e  tenendo  conto  della  quantita'  e
tipologia  degli imballaggi immessi sul territorio nazionale. Al fine
della ulteriore utilizzazione del contributo, il CONAI stipula, con i
soggetti  di  cui  all'articolo 223, accordi per l'organizzazione dei
sistemi   di   raccolta,   recupero  e  riciclaggio  dei  rifiuti  di
imballaggio  secondari  e  terziari.  E' fatto obbligo al CONAI ed ai
soggetti  di  cui  all'articolo 223 di adottare uno specifico sistema
contabile  che  distingua  la  quota  del contributo ambientale CONAI
utilizzata  per il ritiro, il riciclo ed il recupero degli imballaggi
primari,  o  comunque  conferiti  al  servizio  pubblico,  da  quella
utilizzata per imballaggi secondari e terziari ri tirati, riciclati o
recuperati   da  superficie  privata.  Il  CONAI  provvede  ai  mezzi
finanziari  necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i
proventi  dell'attivita',  con i contributi dei consorziati e con una
quota  del  contributo  ambientale  CONAI,  determinata  nella misura
necessaria  a  far fronte alle spese derivanti dall'espletamento, nel
rispetto  dei criteri di contenimento dei costi e di efficienza della
gestione, delle funzioni conferitegli dal presente titolo.
  9.   L'applicazione   del   contributo   ambientale  CONAI  esclude
l'assoggettamento  del  medesimo  bene  e  delle materie prime che lo
costituiscono  ad  altri contributi con finalita' ambientali previsti
dalla  parte  quarta  del  presente  decreto  o comunque istituiti in
applicazione del presente decreto.
  10. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto
di  voto  un  rappresentante  dei  consumatori  indicato dal Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e dal Ministro delle
attivita' produttive.
  11.   Al   Consiglio  di  amministrazione  del  CONAI  non  possono
partecipare  gli  amministratori  ai  quali  siano attribuite deleghe
operative  ed  i titolari di cariche direttive degli organismi di cui
agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), e 223.
  12. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 3 e 5,
il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto
con  il  Ministro  delle  attivita'  produttive  puo' determinare con
proprio   decreto  l'entita'  dei  maggiori  oneri  per  la  raccolta
differenziata  dei  rifiuti  di imballaggio, di cui all'articolo 221,
comma  10,  lettera b), a carico dei produttori e degli utilizzatori,
nonche'  le condizioni e le modalita' di ritiro dei rifiuti stessi da
parte dei produttori. Qualora tali accordi siano conclusi dal CONAI e
uno  o piu' dei soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a)
e c), o uno o piu' consorzi di cui all'articolo 223 non vi aderiscano
o  non concludano con le competenti amministrazioni pubbliche, che lo
richiedano,  le  convenzioni  locali  per  il  ritiro  dei rifiuti di
imballaggio  alle  condizioni  stabilite dall'accordo concluso con il
CONAI,  il  CONAI  medesimo  puo'  subentrare  a  tali soggetti nella
conclusione  delle  convenzioni locali, se necessario per raggiungere
gli  obiettivi  di  recupero  e di riciclaggio previsti dall'articolo
220.
  13.  Nel  caso  siano  superati, a livello nazionale, gli obiettivi
finali  di  riciclaggio  e  di  recupero  dei  rifiuti di imballaggio
indicati  nel  programma  generale  di  prevenzione  e gestione degli
imballaggi  di  cui  all'articolo  225,  il CONAI adotta, nell'ambito
delle   proprie  disponibilita'  finanziarie,  forme  particolari  di
incentivo  per  il  ritiro  dei  rifiuti  di  imballaggi  nelle  aree
geografiche  che  non  abbiano  ancora  raggiunto  gli  obiettivi  di
raccolta  differenziata  di  cui  all'articolo  205, comma 1, entro i
limiti  massimi  di  riciclaggio  previsti dall'Allegato E alla parte
quarta del presente decreto.