ART. 234
               (consorzi nazionali per il riciclaggio
                 di rifiuti di beni in polietilene)

   1.  Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e
il  trattamento  dei  rifiuti  di  beni in polietilene destinati allo
smaltimento,  sono  istituiti  uno o piu' consorzi per il riciclaggio
dei  rifiuti  di  beni  in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui
all'articolo  218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni,
ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, lettere a),
b)  e  c),  e  231,  nonche',  in quanto considerati beni durevoli, i
materiali  e le tubazioni in polietilene destinati all'edilizia, alle
fognature  e  al  trasporto  di  gas  e  acque. I sistemi di gestione
adottati devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237.
   2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio,  di  concerto con il Ministro delle attivita' produttive,
da  emanarsi  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore
della   parte  quarta  del  presente  decreto,  sono  individuate  le
tipologie di beni in polietilene di cui al comma 1.
   3.  I  consorzi  di cui al comma 1 hanno personalita' giuridica di
diritto  privato  senza  scopo  di  lucro e sono retti da uno statuto
adottato  in  conformita'  ad  uno  schema  tipo redatto dal Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  di  concerto con il
Ministro  delle  attivita'  produttive,  da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale  entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in vigore
della  parte  quarta  del presente decreto, conformemente ai principi
del  presente  decreto  e,  in  particolare,  a quelli di efficienza,
efficacia,  economicita' e trasparenza, nonche' di libera concorrenza
nelle  attivita' di settore. Lo statuto adottato da ciascun consorzio
e'  trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio che lo approva nei successivi novanta giorni,
con  suo  provvedimento  adottato  di  concerto  con il Ministro dele
attivita'  produttive.  Ove  il  Ministro ritenga di non approvare lo
statuto  trasmesso,  per  motivi  di  legittimita'  o  di  merito, lo
ritrasmette al consorzio richiedente con le re lative osservazioni. I
consorzi  gia'  riconosciuti ai sensi della previgente normativa sono
tenuti  ad  adeguare  il  loro statuto in conformita' al nuovo schema
tipo  entro  centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.  Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei
consorzi e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
   4. Ai consorzi partecipano:
    a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
    b) gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene;
    c)  i  riciclatori  e  i  recuperatori  di  rifiuti  di  beni  in
polietilene.
   5.  Ai consorzi possono partecipare in qualita' di soci aggiunti i
produttori  ed  importatori  di  materie  prime in polietilene per la
produzione  di  beni  in  polietilene  e le imprese che effettuano la
raccolta,  il  trasporto  e lo stoccaggio dei beni in polietilene. Le
modalita'   di  partecipazione  vengono  definite  nell'ambito  dello
statuto di cui al comma 3.
   6.  I  soggetti  giuridici  appartenenti  alle categorie di cui al
comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita'
proprie  delle  categorie  medesime  successivamente  all'entrata  in
vigore  della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei
consorzi  di  cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 7,
entro  sessanta  giorni  dalla data di costituzione o di inizio della
propria attivita'. Resta altresi' consentita per i soggetti di cui ai
commi  4  e  5,  aderenti  ad  uno dei consorzi di cui al comma 1, la
costituzione,  successiva  al  termine  di  cui  al comma 7, di nuovi
consorzi o l'adozione del sistema di cui al medesimo comma 7, decorso
almeno  un  biennio  dalla data di adesione al precedente consorzio e
fatto  salvo  l'obbligo  di  corrispondere  i contributi maturati nel
periodo.
   7.  Gli  operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono
entro  centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dello Statuto tipo ai sensi del comma 2:
    a)  organizzare  autonomamente,  anche  in  forma  associata,  la
gestione  dei  rifiuti  di beni in polietilene su tutto il territorio
nazionale;
    b)  mettere  in  atto  un  sistema  di  restituzione  dei beni in
polietilene  al  termine  del  ciclo  di  utilita'  per  avviarli  ad
attivita' di riciclaggio e di recupero.
   Nelle  predette  ipotesi  gli  operatori  stessi devono richiedere
all'Autorita'  di cui all'articolo 207, previa trasmissione di idonea
documentazione,  il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i
predetti  operatori  devono dimostrare di aver organizzato il sistema
secondo  criteri  di  efficienza,  efficacia  ed economicita', che il
sistema  e'  effettivamente  ed autonomamente funzionante e che e' in
grado   di   conseguire,  nell'ambito  delle  attivita'  svolte,  gli
obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre
garantire  che  gli  utilizzatori e gli utenti finali siano informati
sulle   modalita'   del  sistema  adottato.  L'Autorita',  dopo  aver
acquisito  i  necessari  elementi  di  valutazione,  si esprime entro
novanta  giorni  dalla  richiesta.  In  caso  di mancata risposta nel
termine    sopra   indicato,   l'interessato   chiede   al   Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio l'adozione dei relativi
provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni.
L'Autorita'  presenta  una  relazione  annuale di sint esi relativa a
tutte le istruttorie esperite.
   8.  I  consorzi  di  cui  al  comma 1 si propongono come obiettivo
primario  di  favorire  il  ritiro  dei beni a base di polietilene al
termine   del   ciclo  di  utilita'  per  avviarli  ad  attivita'  di
riciclaggio  e  di recupero. A tal fine i consorzi svolgono per tutto
il territorio nazionale i seguenti compiti:
    a)  promuovono  la  gestione  del  flusso  dei  beni  a  base  di
polietilene;
    b)  assicurano  la  raccolta,  il riciclaggio e le altre forme di
recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
    c) promuovono la valorizzazione delle frazioni di polietilene non
riutilizzabili;
    d)  promuovono  l'informazione  degli utenti, intesa a ridurre il
consumo  dei  materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di
smaltimento;
    e)  assicurano  l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene
nel  caso  in  cui  non sia possibile o economicamente conveniente il
riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.
   9.  Nella  distribuzione  dei prodotti dei consorziati, i consorzi
possono ricorrere a forme di deposito cauzionale.
  10.  I  consorzi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria
gestione  finanziaria.  I  mezzi  finanziari per il funzionamento del
consorzi sono costituiti:
    a) dai proventi delle attivita' svolte dai consorzi;
    b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
    c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
    d) dall'eventuale contributo percentuale di riciclaggio di cui al
comma 13.
   11.  Le  deliberazioni  degli  organi  dei  consorzi,  adottate in
relazione alle finalita' della parte quarta del presente decreto ed a
norma   dello   statuto,   sono   vincolanti  per  tutti  i  soggetti
partecipanti.
   12.  I  consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7
trasmettono  annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  ed  al  Ministro  delle  attivita' produttive il bilancio
preventivo   e   consuntivo   entro   sessanta   giorni   dalla  loro
approvazione.  I  consorzi  di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al
comma  7,  entro  il 31 maggio di ogni anno, presentano una relazione
tecnica sull'attivita' complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro
singoli aderenti nell'anno solare precedente.
   13.  Il  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio di
concerto  con  il  Ministro delle attivita' produttive determina ogni
due  anni  con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio e,
in  caso  di  mancato  raggiungimento  dei  predetti  obiettivi, puo'
stabilire  un  contributo  percentuale  di  riciclaggio da applicarsi
sull'importo  netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed
importatrici  di  beni  di  polietilene  per  il  mercato interno. Il
Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con
il  Ministro  delle  attivita'  produttive determina gli obiettivi di
riciclaggio  a valere per il primo biennio entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto.
   14.  Decorsi  novanta  giorni  dalla  pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale  del  decreto di approvazione dello statuto di cui al comma
3,  chiunque,  in ragione della propria attivita', detiene rifiuti di
beni  in  polietilene  e'  obbligato  a conferirli a uno dei consorzi
riconosciuti o direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati
dai  consorzi  stessi, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma
7. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta' per il detentore
di  cedere i rifiuti di bene in polietilene ad imprese di altro Stato
membro della Comunita' europea.