ART. 25
                      (competenze e procedure)

   1. La valutazione di impatto ambientale compete:
    a)   per   i  progetti  di  opere  ed  interventi  sottoposti  ad
autorizzazione   statale  e  per  quelli  aventi  impatto  ambientale
interregionale  o  internazionale,  al Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita'  culturali, secondo le disposizioni di cui al presente capo
I ed al capo II;
    b)  negli  altri  casi, all'autorita' individuata dalla regione o
dalla  provincia  autonoma  con  propria  legge,  tenuto  conto delle
attribuzioni  della  competenza  al rilascio dell'autorizzazione alla
realizzazione  delle varie opere ed interventi e secondo le procedure
dalla  stessa  stabilite  sulla  base dei criteri direttivi di cui al
capo  III  del presente titolo, ferme restando le disposizioni comuni
di cui al presente capo I.