ART. 253 
                 (oneri reali e privilegi speciali) 
 
   1. Gli interventi di cui al presente  titolo  costituiscono  onere
reale   sui   siti   contaminati   qualora    effettuati    d'ufficio
dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 250.  L'onere  reale
viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di  bonifica
e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica. 
   2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al  comma  1  sono
assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime,  ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice
civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche in pregiudizio  dei
diritti acquistati dai terzi sull'immobile. 
   3. Il privilegio e  la  ripetizione  delle  spese  possono  essere
esercitati, nei  confronti  del  proprietario  del  sito  incolpevole
dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a  seguito  di
provvedimento motivato dell'autorita' competente che giustifichi, tra
l'altro,  l'impossibilita'  di  accertare  l'identita'  del  soggetto
responsabile ovvero che giustifichi  l'impossibilita'  di  esercitare
azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la  loro
infruttuosita'. 
   4.   In   ogni   caso,   il    proprietario    non    responsabile
dell'inquinamento puo' essere tenuto  a  rimborsare,  sulla  base  di
provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni  di  cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi  adottati
dall'autorita' competente soltanto nei limiti del valore  di  mercato
del sito  determinato  a  seguito  dell'esecuzione  degli  interventi
medesimi.  Nel  caso  in  cui  il   proprietario   non   responsabile
dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla  bonifica  del
sito  inquinato,  ha  diritto  di   rivalersi   nei   confronti   del
responsabile  dell'inquinamento  per  le  spese   sostenute   e   per
l'eventuale maggior danno subito. 
   5. Gli interventi di bonifica dei siti  inquinati  possono  essere
assistiti,  sulla  base  di  apposita  disposizione  legislativa   di
finanziamento, da contributi pubblici entro  il  limite  massimo  del
cinquanta  per  cento  delle  relative   spese   qualora   sussistano
preminenti  interessi  pubblici  connessi  ad  esigenze   di   tutela
igienico-sanitaria  e  ambientale  o   occupazionali.   Ai   predetti
contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai  commi
1 e 2. 
 
          Note all'art. 253: 
              - Si riporta l'art. 2748,  secondo  comma,  del  codice
          civile: «I creditori che hanno privilegio sui beni immobili
          sono preferiti ai  creditori  ipotecari  se  la  legge  non
          dispone diversamente». 
              - La legge 7 agosto  1990,  n.  241,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990,  n.  192,  reca:  «Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi».