ART. 258
            (violazione degli obblighi di comunicazione,
         di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

   1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino
la   comunicazione  ivi  prescritta  ovvero  la  effettuino  in  modo
incompleto  o  inesatto  sono  puniti  con la sanzione amministrativa
pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se
la  comunicazione  e'  effettuata  entro il sessantesimo giorno dalla
scadenza  del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,
n.  70,  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei
euro a centosessanta euro.
   2.  Chiunque  omette  di tenere ovvero tiene in modo incompleto il
registro  di  carico  e  scarico di cui all'articolo 190, comma 1, e'
punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento
euro  a  quindicimilacinquecento  euro.  Se il registro e' relativo a
rifiuti  pericolosi  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da  quindicimilacinquecento  euro  a  novantatremila euro, nonche' la
sanzione  amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un
anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione
e dalla carica di amministratore.
   3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita' lavorative
inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma
2    sono   ridotte   rispettivamente   da   millequaranta   euro   a
seimiladuecento   euro   per   i   rifiuti   non   pericolosi   e  da
duemilasettanta  euro  a  dodicimilaquattrocento  euro  per i rifiuti
pericolosi.   Il   numero  di  unita'  lavorative  e'  calcolato  con
riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno
durante  un  anno,  mentre  i  lavoratori  a  tempo parziale e quelli
stagionali  rappresentano  frazioni  di  unita'  lavorative annue; ai
predetti   fini  l'anno  da  prendere  in  considerazione  e'  quello
dell'ultimo  esercizio  contabile approvato, precedente il momento di
accertamento dell'infrazione.
   4.  Chiunque  effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario
di  cui  all'articolo  193  ovvero  indica nel formulario stesso dati
incompleti  o  inesatti  e'  punito  con  la  sanzione amministrativa
pecuniaria  da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica
la  pena  di  cui  all'articolo  483  del  codice  penale nel caso di
trasporto  di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a
chi,  nella  predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti,
fornisce  false  indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche  chimico-fisiche  dei  rifiuti  e  a chi fa uso di un
certificato falso durante il trasporto.
   5.  Se  le  indicazioni  di  cui  ai  commi 1 e 2 sono formalmente
incomplete  o  inesatte  ma  i  dati riportati nella comunicazione al
catasto,   nei  registri  di  carico  e  scarico,  nei  formulari  di
identificazione  dei  rifiuti  trasportati  e  nelle  altre scritture
contabili  tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni
dovute,   si   applica   la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
duecentosessanta  euro  a  millecinquecentocinquanta  euro. La stessa
pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente
incomplete   o   inesatte   ma  contengono  tutti  gli  elementi  per
ricostruire  le  informazioni  dovute  per legge, nonche' nei casi di
mancato  invio  alle  autorita' competenti e di mancata conservazione
dei  registri  di  cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di
cui all'articolo 193.
 
          Nota all'art. 258:
              - Si riporta il testo dell'art. 483 del codice penale.
              "Art.  483 (Falsita' ideologica commessa dal privato in
          atto  pubblico).  - Chiunque attesta falsamente al pubblico
          ufficiale  in  un  atto pubblico, fatti dei quali l'atto e'
          destinato  a provare la verita, e' punito con la reclusione
          fino a due anni.
              Se  si tratta di false attestazioni in atti dello stato
          civile  la  reclusione  non  puo'  essere  inferiore  a tre
          mesi.".