ART. 265 
                     (disposizioni transitorie) 
 
   1. Le vigenti norme regolamentari e tecniche che  disciplinano  la
raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore
sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme  adottate  in
attuazione della parte  quarta  del  presente  decreto.  Al  fine  di
assicurare che  non  vi  sia  alcuna  soluzione  di  continuita'  nel
passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla  parte
quarta  del   presente   decreto,   le   pubbliche   amministrazioni,
nell'esercizio delle rispettive competenze,  adeguano  la  previgente
normativa di attuazione alla disciplina contenuta nella parte  quarta
del presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito  dall'articolo
264, comma 1, lettera i).  Ogni  riferimento  ai  rifiuti  tossici  e
nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti pericolosi. 
   2. In attesa delle specifiche norme regolamentari  e  tecniche  in
materia di trasporto dei rifiuti, di cui all'articolo 195,  comma  2,
lettera 1), e fermo restando quanto previsto dal decreto  legislativo
24 giugno 2003, n. 182 in materia di rifiuti prodotti  dalle  navi  e
residui di carico, i rifiuti sono assimilati alle  merci  per  quanto
concerne il regime normativo in materia di trasporti via  mare  e  la
disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e
maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti  pericolosi  sono
assimilati alle merci pericolose. 
   3. Il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle attivita' produttive,  individua  con
apposito decreto le forme di promozione e di  incentivazione  per  la
ricerca e per lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica  presso  le
universita', nonche' presso le imprese e i loro consorzi. 
   4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di  entrata  in
vigore della parte quarta del  presente  decreto,  entro  centottanta
giorni da tale data, puo' essere presentata all'autorita'  competente
adeguata relazione tecnica al fine di  rimodulare  gli  obiettivi  di
bonifica gia' autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte
quarta  del  presente  decreto.  L'autorita'  competente  esamina  la
documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie. 
   5. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio di concerto con il  Ministro  delle  attivita'  produttive
sono disciplinati modalita', presupposti  ed  effetti  economici  per
l'ipotesi in cui i soggetti aderenti ai vigenti consorzi  pongano  in
essere o aderiscano a nuovi consorzi o a forme ad  essi  alternative,
in conformita' agli schemi tipo di  statuto  approvati  dai  medesimi
Ministri, senza che da cio' derivino nuovi o maggiori oneri a  carico
della finanza pubblica. 
   6. Le aziende siderurgiche e metallurgiche operanti alla  data  di
entrata  in  vigore  della  parte  quarta  del  presente  decreto   e
sottoposte alla disciplina di cui al decreto legislativo 18  febbraio
2005,  n.  59,  sono   autorizzate   in   via   transitoria,   previa
presentazione della  relativa  domanda,  e  fino  al  rilascio  o  al
definitivo  diniego  dell'autorizzazione  medesima,  ad   utilizzare,
impiegandoli  nel  proprio  ciclo  produttivo,  i   rottami   ferrosi
individuati dal codice GA  430  dell'Allegato  II  (lista  verde  dei
rifiuti) del regolamento (CE) 1° febbraio 1993, n. 259  e  i  rottami
non ferrosi individuati da codici equivalenti del medesimo Allegato.