ART. 27
                   (studio di impatto ambientale)

   1.  Lo  studio di impatto ambientale e' predisposto a cura e spese
del   committente   o  proponente,  secondo  le  indicazioni  di  cui
all'Allegato V alla parte seconda del presente decreto.
   2.  Per  i  progetti  che  sono sottoposti a valutazione d'impatto
ambientale,   e'   facolta'   del  committente  o  proponente,  prima
dell'avvio  del  procedimento  di  valutazione di impatto ambientale,
richiedere  all'autorita'  competente  che  venga  esperita  una fase
preliminare  avente  lo  scopo  di  definire,  in contraddittorio con
l'autorita'  medesima, le informazioni, comprese nell'Allegato V alla
parte seconda del presente decreto, che devono essere contenute nello
studio   di  impatto  ambientale.  A  tale  fine,  il  committente  o
proponente     presenta     una    relazione    che,    sulla    base
dell'identificazione  degli  impatti  ambientali attesi, definisce il
piano  di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale,
le   metodologie   che  intende  adottare  per  l'elaborazione  delle
informazioni   in   esso   contenute   e   il   relativo  livello  di
approfondimento.  L'autorita' competente, anche nel caso in cui detto
parere  sia  stato  reso,  puo' chiedere al committente o proponente,
successivamente  all'avvio  della procedura di valutazione di impatto
ambiental e, chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione
presentata.
   3.  Le  altre  autorita'  che,  per  le loro specifiche competenze
ambientali,  possono  essere  interessate  agli effetti sull'ambiente
dovuti  alla  realizzazione  e  all'esercizio dell'opera o intervento
progettato  devono  essere  consultate,  al  momento della decisione,
sulla portata delle informazioni da includere nello studio di impatto
ambientale e sul loro livello di dettaglio.
   4.  Le  informazioni richieste devono essere coerenti con il grado
di   approfondimento   necessario   e   strettamente  attinenti  alle
caratteristiche specifiche di un determinato tipo di progetto e delle
componenti  dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in
relazione  alla  localizzazione  dell'intervento,  tenuto conto delle
conoscenze  e  dei  metodi  di  valutazione  disponibili.  Qualora il
committente  o proponente ritenga che alcune informazioni non debbano
essere   diffuse   per  ragioni  di  riservatezza  imprenditoriale  o
personale,  di  tutela  della  proprieta'  intellettuale, di pubblica
sicurezza  o  di  difesa  nazionale,  puo'  produrre, unitamente alla
versione  completa,  anche  una  versione  dello  studio  di  impatto
ambientale  priva  di  dette  informazioni.  L'autorita'  competente,
valutate  le  ragioni  di  riservatezza  addotte dal proponente, puo'
disporre  che  la consultazione dello studio di impatto ambientale da
parte del pubblico interessato sia limitata a tale versione.
   5.  Lo studio di impatto ambientale deve comunque contenere almeno
le seguenti informazioni:
    a)  una  descrizione  del progetto con informazioni relative alle
sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;
    b)  una  descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e
possibilmente compensare gli effetti negativi rilevanti;
    c)  i  dati  necessari  per  individuare  e valutare i principali
effetti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto puo'
produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
    d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in
esame  dal committente, ivi compresa la cosiddetta "pzione zero", con
indicazione  delle  principali ragioni della scelta, sotto il profilo
dell'impatto ambientale;
    e)  una  valutazione del rapporto costi-benefici del progetto dal
punto di vista ambientale, economico e sociale.
   6.  Allo  studio  di  impatto  ambientale deve essere allegata una
sintesi  non  tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali
dell'opera  o  intervento  progettato  e  dei  dati  ed  informazioni
contenuti nello studio stesso.
   7.  Ai  fini  della  predisposizione  dello  studio,  il  soggetto
pubblico o privato interessato alla realizzazione delle opere o degli
impianti   ha   diritto  di  accesso  alle  informazioni  e  ai  dati
disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.