ART. 278
                        (poteri di ordinanza)

   1.   In   caso   di   inosservanza  delle  prescrizioni  contenute
nell'autorizzazione,  ferma restando l'applicazione delle sanzioni di
cui all'articolo 279 e delle misure cautelari disposte dall'autorita'
giudiziaria,  l'autorita'  competente  procede,  secondo  la gravita'
dell'infrazione:
    a)  alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale
le irregolarita' devono essere eliminate;
    b)  alla  diffida  ed alla contestuale sospensione dell'attivita'
autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni
di pericolo per la salute o per l'ambiente;
    c) alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto
ovvero alla cessazione dell'attivita', in caso di mancato adeguamento
alle  prescrizioni  imposte  con  la  diffida  o qualora la reiterata
inosservanza   delle   prescrizioni   contenute   nell'autorizzazione
determini  situazioni  di  pericolo  o  di  danno per la salute o per
l'ambiente.