ART. 282
                       (campo di applicazione)

   1.  Il  presente  titolo  disciplina,  ai fini della prevenzione e
della limitazione dell'inquinamento atmosferico, gli impianti termici
civili  aventi  potenza  termica  nominale  inferiore alle pertinenti
soglie  stabilite  dall'articolo  269, comma 14. Sono sottoposti alle
disposizioni  del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza
termica  nominale  uguale  o  superiore  a tali soglie e gli impianti
termici  civili  che utilizzano carbone da vapore, coke metallurgico,
coke da gas, antracite, prodotti antracitosi o miscele di antracite e
prodotti  antracitosi,  aventi potenza termica nominale superiore a 3
MW.