ART. 288
                       (controlli e sanzioni)

   1.  E'  punito  con  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
cinquecentosedici    euro    a    duemilacinquecentottantadue    euro
l'installatore  che, in occasione dell'installazione o della modifica
di  un  impianto  termico  civile,  non  redige  la  denuncia  di cui
all'articolo  284,  comma  1,  o  redige una denuncia incompleta e il
soggetto  tenuto  alla trasmissione di tale denuncia che, ricevuta la
stessa,   non  la  trasmette  all'autorita'  competente  nei  termini
prescritti.   Con  la  stessa  sanzione  e'  punito  il  responsabile
dell'esercizio  e  della manutenzione dell'impianto che non redige la
denuncia  di  cui  all'articolo  284,  comma 2, o redige una denuncia
incompleta  e  il  soggetto tenuto alla trasmissione di tale denuncia
che,  ricevuta  la  stessa, non la trasmette all'autorita' competente
nei termini prescritti.
   2. In caso di esercizio di un impianto termico civile non conforme
alle  caratteristiche  tecniche  di cui all'articolo 285, sono puniti
con  una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro
a duemilacinquecentottantadue euro:
    a)  l'installatore,  ove questi sia tenuto a redigere la denuncia
di cui all'articolo 284, comma 1;
    b)   il   responsabile   dell'esercizio   e   della  manutenzione
dell'impianto,  ove  questi  sia tenuto a redigere la denuncia di cui
all'articolo 284, comma 2.
   3.  Nel  caso  in  cui  l'impianto non rispetti i valori limite di
emissione  di  cui  all'articolo  286,  comma  1, sono puniti con una
sanzione   amministrativa  pecuniaria  da  cinquecentosedici  euro  a
duemilacinquecentottantadue euro:
    a)  il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, in tutti
i  casi  in cui l'impianto non e' soggetto all'obbligo di verifica di
cui all'articolo 286, comma 4;
    b)  l'installatore  e  il  responsabile  dell'esercizio  e  della
manutenzione,   se  il  rispetto  dei  valori  limite  non  e'  stato
verificato  ai  sensi  dell'articolo  286,  comma  4,  o non e' stato
dichiarato nella denuncia di cui all'articolo 284, comma 1;
    c)  l'installatore,  se  il  rispetto  dei valori limite e' stato
verificato  ai  sensi  dell'articolo 286, comma 4, e dichiarato nella
denuncia  di  cui  all'articolo  284,  comma  1, e se dal libretto di
centrale   risultano   regolarmente   effettuati  i  controlli  e  le
manutenzioni prescritti dalla parte quinta del presente decreto e dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  agosto 1993, n. 412,
purche'  non  sia  superata  la durata stabilita per il ciclo di vita
dell'impianto;
    d)  il  responsabile  dell'esercizio  e della manutenzione, se il
rispetto dei valori limite e' stato verificato ai sensi dell'articolo
286,  comma  4,  e dichiarato nella denuncia di cui all'articolo 284,
comma  1,  e  se  dal libretto di centrale non risultano regolarmente
effettuati  i  controlli  e  le  manutenzioni  prescritti  o e' stata
superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto.
   4. Con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici
euro  a  duemilacinquecentottantadue  euro  e' punito il responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non effettua il
controllo  annuale  delle emissioni ai sensi dell'articolo 286, comma
2, o non allega al libretto di centrale i dati ivi previsti.
   5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi
precedenti   e   delle   sanzioni   previste  per  la  produzione  di
dichiarazioni   mendaci   o   di   false   attestazioni,  l'autorita'
competente,    ove   accerti   che   l'impianto   non   rispetta   le
caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 o i valori limite di
emissione di cui all'articolo 286, impone, con proprio provvedimento,
al  contravventore  di procedere all'adeguamento entro un determinato
termine oltre il quale l'impianto non puo' essere utilizzato. In caso
di   mancato   rispetto  del  provvedimento  adottato  dall'autorita'
competente si applica l'articolo 650 del codice penale.
   6.  All'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative  previste dal
presente  articolo, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge
24  novembre  1981,  n.  689,  provvede l'autorita' competente di cui
all'articolo  283,  comma  1,  lettera  i),  o  la  diversa autorita'
indicata dalla legge regionale.
   7.  Chi  effettua  la  conduzione di un impianto termico civile di
potenza  termica  nominale  superiore a 0.322 MW senza essere munito,
ove  prescritto,  del patentino di cui all'articolo 287 e' punito con
l'ammenda da quindici euro a quarantasei euro.
   8.  I  controlli  relativi  al  rispetto  del presente titolo sono
effettuati  dall'autorita'  competente,  con cadenza almeno biennale,
anche  avvalendosi  di  organismi esterni aventi specifica competenza
tecnica, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di  concerto con il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro
della  salute,  sono  individuati i requisiti di tali organismi. Fino
all'adozione  di  tale  decreto  si  applicano  i  requisiti previsti
dall'articolo   11,  comma  19,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
 
          Note all'art. 288:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
          1993,  n.  412,  recante  «Regolamento recante norme per la
          progettazione,    l'installazione,    l'esercizio    e   la
          manutenzione  degli  impianti termici degli edifici ai fini
          del  contenimento  dei  consumi  di  energia, in attuazione
          dell'art.  4,  comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1993,
          n. 242, supplemento ordinario.
              - L'art.   11,   comma   19,  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' il
          seguente:
              «19.  In  caso  di affidamento ad organismi esterni dei
          controlli  di  cui  al  comma  18,  i  comuni e le province
          competenti  dovranno stipulare con detti organismi apposite
          convenzioni, previo accertamento che gli stessi soddisfino,
          con   riferimento  alla  specifica  attivita'  prevista,  i
          requisiti minimi di cui all'allegato I al presente decreto.
          L'ENEA,   nell'ambito  dell'accordo  di  programma  con  il
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          di  cui  all'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, o su
          specifica  commessa,  fornisce  agli  enti  locali  che  ne
          facciano    richiesta    assistenza    per   l'accertamento
          dell'idoneita' tecnica dei predetti organismi.».