ART. 299
                      (competenze ministeriali)

  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esercita
le  funzioni  e  i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela,
prevenzione  e  riparazione  dei  danni  all'ambiente,  attraverso la
Direzione  generale  per  il  danno  ambientale  istituita  presso il
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio dall'articolo
34  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  4, e gli altri uffici
ministeriali competenti.
  2.  L'azione  ministeriale  si svolge normalmente in collaborazione
con  le  regioni,  con  gli  enti  locali e con qualsiasi soggetto di
diritto pubblico ritenuto idoneo.
  3.  L'azione  ministeriale  si  svolge nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia di prevenzione e riparazione del danno
ambientale,  delle  competenze delle regioni, delle province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano  e  degli enti locali con applicazione dei
principi costituzionali di sussidiarieta' e di leale collaborazione.
  4.  Per  le finalita' connesse all'individuazione, all'accertamento
ed   alla   quantificazione   del   danno  ambientale,  il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio si avvale, in regime
convenzionale, di soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata
qualificazione   tecnico-scientifica  operanti  sul  territorio,  nei
limiti delle disponibilita' esistenti.
  5.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio,   con   proprio  decreto,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia   e   delle   finanze  e  delle  attivita'  produttive,
stabilisce   i   criteri   per   le   attivita'   istruttorie   volte
all'accertamento  del  danno  ambientale  e  per la riscossione della
somma  dovuta  per  equivalente  patrimoniale ai sensi del titolo III
della parte sesta del presente decreto. I relativi oneri sono posti a
carico del responsabile del danno.
  6.   Ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel
presente  articolo,  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  necessarie
variazioni di bilancio.
 
          Nota all'art. 299:
              - L'art.  34  del  decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
          recante  «Misure  urgenti  in  materia  di organizzazione e
          funzionamento  della  pubblica amministrazione», pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2006, n. 8, e' il
          seguente:
              «Art.  34  (Funzionamento del Ministero dell'ambiente e
          della   tutela   del  territorio).  -  1.  Per  l'immediato
          potenziamento  del  Ministero  dell'ambiente e della tutela
          del  territorio  e'  istituita,  senza  aumenti  di spesa a
          carico  del bilancio dello Stato, la Direzione generale per
          il danno ambientale.
              2. Alla nuova Direzione generale e' attribuito un posto
          di  funzione  di livello dirigenziale generale. A tale fine
          e'  soppressa una unita' del contingente previsto dall'art.
          1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del
          17 giugno  2003,  n.  261.  Alla  Direzione  generale  sono
          attribuiti  uffici di livello dirigenziale, con imputazione
          alla   corrispondente   dotazione  organica  dei  dirigenti
          determinata  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri in data 14 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 1,
          comma   93,  della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  da
          individuarsi  ai  sensi  dell'art.  4, comma 4, del decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
              3.   La   Direzione  generale  svolge  le  funzioni  di
          competenza  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio  in  materia di danno ambientale, nonche' quelle
          inerenti alla gestione e sviluppo dei sistemi informativi e
          statistici,  ivi  compresi  quelli cartografici, utilizzati
          dalle   altre  strutture  ministeriali,  con  le  correlate
          attivita'   di   studio  e  ricerca  ed  a  quelle  per  la
          informazione e la comunicazione ambientale.
              4.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni   allo  stato  di  previsione  della  spesa  del
          bilancio  del  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del
          territorio.».