ART. 3 
        (criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi) 
 
   1. Le  norme  di  cui  al  presente  decreto  non  possono  essere
derogate, modificate o abrogate se non  per  dichiarazione  espressa,
mediante modifica o abrogazione delle singole  disposizioni  in  esso
contenute. 
   2. Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto
legislativo,  con  uno  o  piu'  regolamenti  da  emanarsi  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  il
Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio, adotta  i  necessari  provvedimenti  per  la  modifica  e
l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia
ambientale, nel  rispetto  delle  finalita',  dei  principi  e  delle
disposizioni di cui al presente decreto. 
   3. Ai fini della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma
2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si  avvale
del parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici
e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche
ambientali (CESPA), senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
   4. Entro il medesimo termine  di  cui  al  comma  2,  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla modifica ed
all'integrazione delle norme tecniche in materia ambientale con uno o
piu' regolamenti da emanarsi ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle finalita', dei
principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005,  n.  11,
relativamente al recepimento di  direttive  comunitarie  modificative
delle modalita' esecutive e di caratteristiche di ordine  tecnico  di
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale. 
   5. Ai fini degli adempimenti  di  cui  al  presente  articolo,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si  avvale,  per
la durata di due anni e senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica, di  un  gruppo  di  dieci  esperti  nominati,  con  proprio
decreto, fra professori universitari, dirigenti apicali  di  istituti
pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei  settori  e
nelle materie oggetto del presente decreto. Ai componenti del  gruppo
di esperti non spetta  la  corresponsione  di  compensi,  indennita',
emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dei commi  2  e  3  dell'art.  17
          della citata legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". 
              - L'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante
          norme generali sulla partecipazione dell'Italia al Progetto
          normativo  dell'Unione  europea  e   sulle   procedure   di
          esecuzione  degli  obblighi  comunitari,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n.  37  del  15  febbraio  2005,  e'  il
          seguente: 
              "Art.  13  (Adeguamenti  tecnici).  -  1.  Alle   norme
          comunitarie non autonomamente applicabili,  che  modificano
          modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico  di
          direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
          attuazione, nelle materie  di  cui  all'art.  117,  secondo
          comma,  della  Costituzione,  con  decreto   del   Ministro
          competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
          per le politiche comunitarie. 
              2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione,  i  provvedimenti  di  cui  al
          presente articolo possono essere adottati nelle materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
          suddetti enti nel dare attuazione a norme  comunitarie.  In
          tale caso, i provvedimenti statali adottati  si  applicano,
          per le regioni e le province autonome nelle quali  non  sia
          ancora in vigore la  propria  normativa  di  attuazione,  a
          decorrere  dalla  scadenza  del   termine   stabilito   per
          l'attuazione  della  rispettiva  normativa  comunitaria   e
          perdono comunque efficacia dalla data di entrata in  vigore
          della  normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione   e
          provincia  autonoma.  I  provvedimenti  recano  l'esplicita
          indicazione della natura sostitutiva del potere  esercitato
          e  del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in   essi
          contenute.".