ART. 300 
                         (danno ambientale) 
 
   1. E' danno ambientale qualsiasi  deterioramento  significativo  e
misurabile,  diretto  o  indiretto,  di  una   risorsa   naturale   o
dell'utilita' assicurata da quest'ultima. 
   2.  Ai  sensi  della  direttiva   2004/35/CE   costituisce   danno
ambientale  il   deterioramento,   in   confronto   alle   condizioni
originarie, provocato: 
    a) alle specie e agli habitat naturali protetti  dalla  normativa
nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992,  n.  157,
recante norme per la protezione della fauna selvatica, che  recepisce
le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile  1979;  85/411/CEE
della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE  della  Commissione
del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di  Parigi  del  18  ottobre
1950 e di Berna del 19 settembre  1979,  e  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357,  recante
regolamento recante attuazione  della  direttiva  92/43/CEE  relativa
alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,  nonche'
della flora e della fauna  selvatiche,  nonche'  alle  aree  naturali
protette di cui alla legge 6 dicembre  1991,  n.  394,  e  successive
norme di attuazione; 
    b) alle acque interne,  mediante  azioni  che  incidano  in  modo
significativamente  negativo  sullo  stato  ecologico,  chimico   e/o
quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate,
quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti
negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, ditale direttiva; 
    c)  alle  acque  costiere  ed  a  quelle  ricomprese   nel   mare
territoriale mediante le azioni suddette, anche se  svolte  in  acque
internazionali; 
    d) al terreno, mediante  qualsiasi  contaminazione  che  crei  un
rischio significativo  di  effetti  nocivi,  anche  indiretti,  sulla
salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo  o  nel
sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o  microrganismi  nocivi
per l'ambiente. 
 
          Note all'art. 300: 
              - La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del  21  aprile  2004,  recante  «Responsabilita'
          ambientale in materia  di  prevenzione  e  riparazione  del
          danno ambientale», e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.  del  30
          aprile 2004, n. L 143. 
              - La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per
          la protezione della fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il
          prelievo venatorio», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 25 febbraio 1992, n. 46, supplemento ordinario. 
              - La direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del  2  aprile
          1979,   concernente   «La   conservazione   degli   uccelli
          selvatici», e' pubblicata  nella  G.U.C.E.  del  25  aprile
          1979, n. L 103. 
              - La direttiva 85/411/CEE  della  Commissione,  del  25
          luglio 1985, recante «Modifica  alla  direttiva  79/409/CEE
          del Consiglio concernente la  conservazione  degli  uccelli
          selvatici», e' pubblicata  nella  G.U.C.E.  del  30  agosto
          1985, n. L 233. 
              - La Direttiva 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo
          1991,  recante  «Modifica  alla  direttiva  79/409/CEE  del
          Consiglio  concernente  la  conservazione   degli   uccelli
          selvatici», e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.  dell'8  maggio
          1991, n. L 115. 
              - La  Convenzione  di  Parigi,  del  18  ottobre  1950,
          relativa  alla  «Protezione  degli   uccelli»,   e'   stata
          ratificata con legge 24 novembre 1978, n. 812. 
              - La Convenzione  di  Berna,  del  19  settembre  1979,
          relativa  alla  «Conservazione  della  vita   selvatica   e
          dell'ambiente naturale in Europa», e' stata ratificata  con
          legge 5 agosto 1981, n. 503. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   8
          settembre 1997, n. 357, recante «Regolamento di  attuazione
          della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
          habitat naturali e  seminaturali,  nonche'  della  flora  e
          della  fauna  selvatiche»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 23 ottobre 1997, n. 
          248, supplemento ordinario. 
              - La direttiva 92/43/CEE recante  «Conservazione  degli
          habitat naturali, e seminaturali,  nonche'  della  flora  e
          della fauna selvatiche», e' pubblicata nella  G.U.C.E.  del
          22 luglio 1992, n. L 206. 
              - La legge del 6 dicembre 1991, n. 394, recante  «Legge
          quadro sulle aree protette», e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  del  13  dicembre  1991,  n.  292,   supplemento
          ordinario. 
              - La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 23 ottobre 2000, che «Istituisce  un  quadro
          per  l'azione  comunitaria  in  materia   di   acque»,   e'
          pubblicata nella G.U.C.E. del 22 dicembre 2000, n. L 327.