ART. 309
                  (richiesta di intervento statale)

  1.  Le  regioni,  le  province  autonome  e  gli enti locali, anche
associati,  nonche'  le  persone  fisiche o giuridiche che sono o che
potrebbero  essere  colpite  dal  danno  ambientale  o che vantino un
interesse  legittimante  la  partecipazione  al procedimento relativo
all'adozione  delle  misure  di  precauzione,  di  prevenzione  o  di
ripristino  previste  dalla  parte sesta del presente decreto possono
presentare  al  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
depositandole presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo,
denunce  e  osservazioni,  corredate  da  documenti  ed informazioni,
concernenti   qualsiasi  caso  di  danno  ambientale  o  di  minaccia
imminente  di  danno  ambientale  e  chiedere  l'intervento statale a
tutela dell'ambiente a norma della parte sesta del presente decreto.
  2.  Le  organizzazioni non governative che promuovono la protezione
dell'ambiente,  di  cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349, sono riconosciute titolari dell'interesse di cui al comma 1.
  3.  Il  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio valuta
le  richieste  di  intervento  e  le  osservazioni  ad  esse allegate
afferenti  casi  di danno o di minaccia di danno ambientale e informa
senza  dilazione  i soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti al
riguardo.
  4.   In   caso   di   minaccia  imminente  di  danno,  il  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, nell'urgenza estrema,
provvede   sul  danno  denunciato  anche  prima  d'aver  risposto  ai
richiedenti ai sensi del comma 3.
 
          Nota all'art. 309:
              - L'art.  13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante
          «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
          di  danno  ambientale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del  15  luglio  1986, n. 162, supplemento ordinario, e' il
          seguente:
              «Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale
          a  carattere  nazionale  e quelle presenti in almeno cinque
          regioni   sono   individuate   con   decreto  del  Ministro
          dell'ambiente  sulla  base delle finalita' programmatiche e
          dell'ordinamento   interno   democratico   previsti   dallo
          statuto,  nonche' della continuita' dell'azione e della sua
          rilevanza  esterna,  previo  parere del Consiglio nazionale
          per  l'ambiente  da  esprimere  entro  novanta giorni dalla
          richiesta.  Decorso  tale  termine  senza che il parere sia
          stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
              2.  Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima
          composizione  del  Consiglio  nazionale  per l'ambiente, le
          terne  di  cui  al precedente art. 12, comma 1, lettera c),
          effettua,  entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
          presente legge, una prima individuazione delle associazioni
          a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
          regioni,  secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e
          ne informa il Parlamento.».