ART. 41
                       (controlli successivi)

   1. Qualora durante l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 35
la  Commissione di cui all'articolo 6 ravvisi situazioni contrastanti
con   il   giudizio  espresso  sulla  compatibilita'  ambientale  del
progetto,  oppure  comportamenti  contrastanti con le prescrizioni ad
esso  relative o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze
di equilibrio ecologico e ambientale, ne da' tempestiva comunicazione
al  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio, il quale,
esperite  le  opportune verifiche, ordina la sospensione dei lavori e
impartisce  le prescrizioni necessarie al ripristino delle condizioni
di compatibilita' ambientale dei lavori medesimi.