ART. 55
                       (attivita' conoscitiva)

   1.  Nell'attivita'  conoscitiva,  svolta  per  le finalita' di cui
all'articolo  53  e  riferita  all'intero  territorio  nazionale,  si
intendono comprese le azioni di:
    a) raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;
    b) accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi
dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
    c)   formazione   ed  aggiornamento  delle  carte  tematiche  del
territorio;
    d) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione
dei  piani,  dei  programmi  e  dei  progetti di opere previsti dalla
presente sezione;
    e) attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta
necessaria  per  il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo
53.
   2.  L'attivita' conoscitiva di cui al presente articolo e' svolta,
sulla  base  delle  deliberazioni  di  cui  all'articolo 57, comma 1,
secondo  criteri,  metodi  e  standard  di  raccolta,  elaborazione e
consultazione, nonche' modalita' di coordinamento e di collaborazione
tra   i   soggetti   pubblici  comunque  operanti  nel  settore,  che
garantiscano la possibilita' di omogenea elaborazione ed analisi e la
costituzione  e  gestione, ad opera del Servizio geologico d'Italia -
Dipartimento   difesa   del  suolo  dell'Agenzia  per  la  protezione
dell'ambiente  e  per i servizi tecnici (APAT) di cui all'articolo 38
del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di un unico sistema
informativo,  cui  vanno raccordati i sistemi informativi regionali e
quelli delle province autonome.
   3.  E'  fatto  obbligo  alle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, nonche' alle istituzioni ed agli enti pubblici,
anche  economici,  che  comunque  raccolgano  dati  nel settore della
difesa  del  suolo,  di  trasmetterli  alla  regione territorialmente
interessata  ed  al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa
del  suolo  dell'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e per i
servizi  tecnici  (APAT),  secondo le modalita' definite ai sensi del
comma 2 del presente articolo.
   4.  L'Associazione  nazionale  Comuni italiani (ANCI) contribuisce
allo  svolgimento  dell'attivita'  conoscitiva  di  cui  al  presente
articolo,  in particolare ai fini dell'attuazione delle iniziative di
cui  al  comma  1,  lettera  e),  nonche'  ai  fini  della diffusione
dell'informazione  ambientale  di cui agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo  19  agosto  2005, n. 195, di recepimento della direttiva
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003,
e  in  attuazione  di  quanto previsto dall'articolo 1 della legge 17
maggio 1999, n. 144, e altresi' con riguardo a:
    a) inquinamento dell'aria;
    b)  inquinamento  delle  acque, riqualificazione fluviale e ciclo
idrico integrato;
    c) inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso;
    d) tutela del territorio;
    e) sviluppo sostenibile;
    f) ciclo integrato dei rifiuti;
    g) energie da fonti energetiche rinnovabili;
    h) parchi e aree protette.
   5. L'ANCI provvede all'esercizio delle attivita' di cui al comma 4
attraverso  la  raccolta  e  l'elaborazione  dei  dati  necessari  al
monitoraggio  della  spesa  ambientale  sul  territorio  nazionale in
regime  di  convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio  sono  definiti i criteri e le modalita' di esercizio
delle  suddette  attivita'. Per lo svolgimento di queste ultime viene
destinata,   nei  limiti  delle  previsioni  di  spesa  di  cui  alla
convenzione  in  essere,  una somma non inferiore all'uno e cinquanta
per  cento  dell'ammontare  della  massa spendibile annualmente delle
spese  d'investimento previste per il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio. Per l'esercizio finanziario 2006, all'onere di
cui  sopra  si provvede a valere sul fondo da ripartire per la difesa
del suolo e la tutela ambientale.
 
          Note all'art. 55:
              - L'art.  38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  recante  «Riforma  dell'organizzazione del Governo, a
          norma  dell'art.  11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59» e
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n.
          203, S.O., e' il seguente:
              «Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
          i  servizi  tecnici).  -  1.  E' istituita l'agenzia per la
          protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi tecnici nelle
          forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
              2.   L'agenzia   svolge   i   compiti  e  le  attivita'
          tecnico-scientifiche   di   interesse   nazionale   per  la
          protezione  dell'ambiente,  per  la  tutela  delle  risorse
          idriche   e   della   difesa   del   suolo,   ivi  compresi
          l'individuazione  e  delimitazione  dei  bacini idrografici
          nazionali e interregionali.
              3.   All'agenzia   sono   trasferite   le  attribuzioni
          dell'agenzia  nazionale  per  la  protezione dell'ambiente,
          quelle  dei  servizi  tecnici nazionale istituiti presso la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ad eccezione di
          quelle del servizio sismico nazionale.
              4.  Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art.
          8,  comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale
          rappresentativo  delle  agenzie regionali per la protezione
          dell'ambiente,  con  funzioni  consultive nei confronti del
          direttore  generale  e  del  comitato direttivo. Lo statuto
          prevede  altresi' che il comitato direttivo sia composto di
          quattro   membri,   di  cui  due  designati  dal  Ministero
          dell'ambiente  e  due designati dalla Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano. Lo statuto disciplina
          inoltre  le  funzioni e le competenze degli organismi sopra
          indicati  e  la  loro  durata,  nell'ambito delle finalita'
          indicate  dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera
          b),  del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
              5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione
          dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
          la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  Il relativo
          personale    e   le   relative   risorse   sono   assegnate
          all'agenzia.».
              - Gli  articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto
          2005,  n.  195,  di  attuazione  della  direttiva 2003/4/CE
          sull'accesso   del  pubblico  all'informazione  ambientale,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n.
          222, sono i seguenti:
              «Art. 8 (Diffusione dell'informazione ambientale). - 1.
          Fatto   salvo   quanto  previsto  all'art.  5,  l'autorita'
          pubblica   rende   disponibile   l'informazione  ambientale
          detenuta   rilevante   ai   fini  delle  proprie  attivita'
          istituzionali    avvalendosi,    ove   disponibili,   delle
          tecnologie   di   telecomunicazione   informatica  e  delle
          tecnologie elettroniche disponibili.
              2.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1, l'autorita'
          pubblica  stabilisce,  entro sei mesi dalla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  un  piano  per rendere
          l'informazione  ambientale  progressivamente disponibile in
          banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico
          tramite  reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare
          annualmente.
              3.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  l'autorita'  pubblica,  per  quanto  di
          competenza,  trasferisce  nelle  banche  dati  istituite in
          attuazione dei piani di cui al comma 2, almeno:
                a) i  testi  di trattati, di convenzioni e di accordi
          internazionali,  atti  legislativi  comunitari,  nazionali,
          regionali o locali, aventi per oggetto l'ambiente;
                b) le  politiche,  i  piani  ed  i programmi relativi
          all'ambiente;
                c) le   relazioni   sullo  stato  d'attuazione  degli
          elementi  di  cui  alle  lettere  a)  e  b), se elaborati o
          detenuti in forma elettronica dalle autorita' pubbliche;
                d) la  relazione  sullo stato dell'ambiente, prevista
          dall'art.  1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
          successive  modificazioni,  e  le eventuali relazioni sullo
          stato  dell'ambiente  a livello regionale o locale, laddove
          predisposte;
                e) i   dati   o  le  sintesi  di  dati  ricavati  dal
          monitoraggio  di  attivita' che incidono o possono incidere
          sull'ambiente;
                f) le  autorizzazioni  e  i  pareri  rilasciati dalle
          competenti  autorita'  in  applicazione  delle  norme sulla
          valutazione  d'impatto  ambientale e gli accordi in materia
          ambientale,  ovvero  un  riferimento  al  luogo in cui puo'
          essere   richiesta   o  reperita  l'informazione,  a  norma
          dell'art. 3;
                g) gli  studi sull'impatto ambientale, le valutazioni
          dei  rischi  relativi  agli  elementi dell'ambiente, di cui
          all'art.  2,  comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al
          luogo   in   cui   l'informazione  ambientale  puo'  essere
          richiesta o reperita a norma dell'art. 3.
              4.   Fermo   restando   quanto  previsto  al  comma  3,
          l'informazione  ambientale  puo'  essere  resa  disponibile
          creando  collegamenti a sistemi informativi e a banche dati
          elettroniche,  anche  gestiti da altre autorita' pubbliche,
          da rendere facilmente accessibili al pubblico.
              5.  In caso di minaccia imminente per la salute umana e
          per l'ambiente, causata da attivita' umane o dovuta a cause
          naturali,     le     autorita'    pubbliche,    nell'ambito
          dell'espletamento  delle  attivita'  di  protezione  civile
          previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
          modificazioni,  e  dalle  altre  disposizioni  in  materia,
          diffondono  senza  indugio  le  informazioni  detenute  che
          permettono,  a  chiunque possa esserne colpito, di adottare
          misure  atte  a  prevenire o alleviare i danni derivanti da
          tale minaccia.
              6.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1, 2 e 3 non si
          applicano all'informazione raccolta dall'autorita' pubblica
          precedentemente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto,   a  meno  che  tale  informazione  non  sia  gia'
          disponibile in forma elettronica.».
              «Art.  9  (Qualita' dell'informazione ambientale). - 1.
          Il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio
          garantisce,  se  possibile,  che  l'informazione ambientale
          detenuta  dall'autorita' pubblica sia aggiornata, precisa e
          confrontabile.
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia per la
          protezione  dell'ambiente  e per i servizi tecnici elabora,
          se  necessario,  apposite  specifiche tecniche da approvare
          con  le  modalita' di cui all'art. 15, comma 5, del decreto
          del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207.».
              - L'art.  1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante
          «Misure  in  materia di investimenti, delega al Governo per
          il   riordino   degli  incentivi  all'occupazione  e  della
          normativa  che  disciplina l'INAIL, nonche' diposizioni per
          il  riordino  degli  enti  previdenziali,  pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  22 maggio  1999,  n. 118, (S.O.) e' il
          seguente:
              «Art.  1  (Costituzione  di unita' tecniche di supporto
          alla  programmazione,  alla  valutazione  e al monitoraggio
          degli  investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
          dare   maggiore  qualita'  ed  efficienza  al  processo  di
          programmazione    delle    politiche    di   sviluppo,   le
          amministrazioni  centrali e regionali, previa intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
          propri  nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
          pubblici  che,  in  raccordo  fra  loro  e con il Nucleo di
          valutazione  e  verifica  degli  investimenti  pubblici del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  garantiscono  il supporto tecnico nelle fasi di
          programmazione,   valutazione,  attuazione  e  verifica  di
          piani,  programmi  e  politiche  di  intervento  promossi e
          attuati  da  ogni  singola  amministrazione.  E' assicurata
          l'integrazione  dei  nuclei di valutazione e verifica degli
          investimenti  pubblici con il Sistema statistico nazionale,
          secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112.
              2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
          operano  all'interno  delle  rispettive amministrazioni, in
          collegamento  con  gli  uffici  di statistica costituiti ai
          sensi  del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
          esprimono   adeguati   livelli  di  competenza  tecnica  ed
          operativa  al  fine  di  poter svolgere funzioni tecniche a
          forte   contenuto   di  specializzazione,  con  particolare
          riferimento per:
                a) l'assistenza  e il supporto tecnico per le fasi di
          programmazione,  formulazione e valutazione di documenti di
          programma,  per  le  analisi di opportunita' e fattibilita'
          degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
          e  interventi,  tenendo  conto in particolare di criteri di
          qualita'  ambientale  e  di  sostenibilita'  dello sviluppo
          ovvero   dell'indicazione  della  compatibilita'  ecologica
          degli investimenti pubblici;
                b) la  gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
          comma  5,  da  realizzare  congiuntamente con gli uffici di
          statistica delle rispettive amministrazioni;
                c) l'attivita'  volta  alla graduale estensione delle
          tecniche  proprie  dei  fondi  strutturali  all'insieme dei
          programmi  e  dei  progetti attuati a livello territoriale,
          con  riferimento  alle fasi di programmazione, valutazione,
          monitoraggio e verifica.
              3.  Le  attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
          valutazione  e  verifica  di  cui  al  comma 1 sono attuate
          autonomamente     sotto    il    profilo    amministrativo,
          organizzativo  e  funzionale  dalle singole amministrazioni
          tenendo  conto  delle  strutture  similari gia' esistenti e
          della    necessita'    di    evitare    duplicazioni.    Le
          amministrazioni  provvedono  a tal fine ad elaborare, anche
          sulla   base   di  un'adeguata  analisi  organizzativa,  un
          programma   di   attuazione   comprensivo   delle  connesse
          attivita'  di  formazione  e  aggiornamento necessarie alla
          costituzione e all'avvio dei nuclei.
              4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  con  decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  sono  indicate  le caratteristiche
          organizzative   comuni   dei  nuclei  di  cui  al  presente
          articolo,  ivi  compresa  la  spettanza  di  compensi  agli
          eventuali     componenti     estranei     alla     pubblica
          amministrazione,  nonche'  le  modalita' e i criteri per la
          formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
          di cui al comma 3.
              5.  E'  istituito  presso il Comitato interministeriale
          per  la  programmazione  economica  (CIPE)  il  «Sistema di
          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici»  (MIP), con il
          compito    di    fornire    tempestivamente    informazioni
          sull'attuazione    delle   politiche   di   sviluppo,   con
          particolare  riferimento  ai  programmi  cofinanziati con i
          fondi  strutturali  europei,  sulla  base dell'attivita' di
          monitoraggio  svolta  dai  nuclei  di  cui al comma 1. Tale
          attivita'  concerne le modalita' attuative dei programmi di
          investimento     e    l'avanzamento    tecnico-procedurale,
          finanziario  e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  e'  funzionale
          all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta nell'ambito
          dello  stesso  CIPE,  anche con l'utilizzazione del Sistema
          informativo   integrato   del  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica. Il CIPE, con
          propria   deliberazione,   costituisce   e   definisce   la
          strutturazione    del   Sistema   di   monitoraggio   degli
          investimenti  pubblici  disciplina  il suo funzionamento ed
          emana  indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
              6.   Il  Sistema  di  monitoraggio  degli  investimenti
          pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
          da  essere  funzionale  al  progetto  «Rete  unitaria della
          pubblica   amministrazione»,  di  cui  alla  direttiva  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 5 settembre 1995,
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
          1995.   Le   informazioni   derivanti   dall'attivita'   di
          monitoraggio  sono  trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
          nazionale  di  cui  all'art.  6 del decreto-legge 23 giugno
          1995,  n.  244,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          8 agosto    1995,    n.    341,   alla   sezione   centrale
          dell'Osservatorio  dei lavori pubblici e, in relazione alle
          rispettive  competenze, a tutte le amministrazioni centrali
          e  regionali.  Il  CIPE  invia  un  rapporto  semestrale al
          Parlamento.
              7.  Per  le  finalita' di cui al presente articolo, ivi
          compreso  il  ruolo  di  coordinamento  svolto dal CIPE, e'
          istituito  un  fondo da ripartire, previa deliberazione del
          CIPE sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica.  Per  la dotazione del
          fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
          1999  e  di  lire  10  miliardi annue a decorrere dall'anno
          2000.
              8.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  pari  a  8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
          miliardi  di  lire  per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
          provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno   1999,  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero.
              9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e
          previo  parere  delle  competenti  Commissioni parlamentari
          permanenti,  entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  indica  i criteri ai quali
          dovranno  attenersi  le  regioni  e le province autonome al
          fine  di  suddividere  il  rispettivo territorio in Sistemi
          locali  del  lavoro,  individuando  tra  questi i distretti
          economico-produttivi  sulla  base  di  una metodologia e di
          indicatori  elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
          (ISTAT),  che  ne  curera' anche l'aggiornamento periodico.
          Tali   indicatori   considereranno   fenomeni  demografici,
          sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
          la   presenza  di  fattori  di  localizzazione,  situazione
          orografica   e   condizione   ambientale   ai   fini  della
          programmazione  delle politiche di sviluppo di cui al comma
          1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
          delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
          locali.».