ART. 57
    (Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri
       per gli interventi nel settore della difesa del suolo)

   1.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:
    a)  su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio:
     1)  le  deliberazioni  concernenti  i metodi ed i criteri, anche
tecnici, per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 55 e
56, nonche' per la verifica ed il controllo dei piani di bacino e dei
programmi di intervento;
     2) i piani di bacino, sentita la Conferenza Stato-regioni;
     3)  gli  atti  volti  a  provvedere  in  via sostitutiva, previa
diffida,  in  caso  di  persistente inattivita' dei soggetti ai quali
sono demandate le funzioni previste dalla presente sezione;
     4)  ogni  altro  atto  di  indirizzo e coordinamento nel settore
disciplinato dalla presente sezione;
    b)  su  proposta  del Comitato dei Ministri di cui al comma 2, il
programma nazionale di intervento.
   2.  Il  Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della
difesa  del  suolo  opera  presso  la  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri.  Il  Comitato  presieduto  dal Presidente del Consiglio dei
Ministri  o, su sua delega, dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio,  e'  composto  da  quest'ultimo e dai Ministri delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  delle attivita' produttive, delle
politiche agricole e forestali, per gli affari regionali e per i beni
e  le  attivita'  culturali,  nonche' dal delegato del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.
   3.  Il  Comitato  dei  Ministri  ha  funzioni di alta vigilanza ed
adotta  gli  atti  di  indirizzo  e di coordinamento delle attivita'.
Propone  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  lo  schema di
programma  nazionale  di  intervento,  che  coordina con quelli delle
regioni   e   degli   altri  enti  pubblici  a  carattere  nazionale,
verificandone l'attuazione.
   4.  Al  fine  di  assicurare  il  necessario  coordinamento tra le
diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei Ministri propone
gli    indirizzi    delle   politiche   settoriali   direttamente   o
indirettamente  connesse  con  gli  obiettivi  e  i  contenuti  della
pianificazione  di  distretto e ne verifica la coerenza nella fase di
approvazione dei relativi atti.
   5.  Per  lo  svolgimento  delle funzioni di segreteria tecnica, il
Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni
statali competenti.
   6.  I  principi  degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al
presente  articolo sono definiti sentita la Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.