ART. 60
      (competenze dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente
                   e per i servizi tecnici - APAT)

   1.  Ferme  restando  le  competenze  e  le attivita' istituzionali
proprie del Servizio nazionale di protezione civile, l'Agenzia per la
protezione  dell'ambiente  e  per  i servizi tecnici (APAT) esercita,
mediante  il  Servizio  geologico  d'Italia  Dipartimento  difesa del
suolo, le seguenti funzioni:
    a)   svolgere   l'attivita'   conoscitiva,   qual   e'   definita
all'articolo 55;
    b)  realizzare  il  sistema informativo unico e la rete nazionale
integrati di rilevamento e sorveglianza;
    c)  fornire,  a  chiunque  ne  formuli  richiesta, dati, pareri e
consulenze,  secondo  un  tariffario fissato ogni biennio con decreto
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  di  concerto con il
Ministro  dell'economia e delle finanze. Le tariffe sono stabilite in
base  al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da
parte di chi ne usufruisca.