ART. 82
        (acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile)

   1.  Fatte  salve  le  disposizioni per le acque dolci superficiali
destinate  alla produzione di acqua potabile, le regioni, all'interno
del distretto idrografico di appartenenza, individuano:
    a) tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei che forniscono
in media oltre 10 m3 al giorno o servono piu' di 50 persone, e
    b) i corpi idrici destinati a tale uso futuro.
   2.  L'autorita'  competente  provvede  al  monitoraggio,  a  norma
dell'Allegato  1  alla  parte  terza  del presente decreto, dei corpi
idrici che forniscono in media oltre 100 m3 al giorno.
   3.  Per  i  corpi  idrici di cui al comma 1 deve essere conseguito
l'obiettivo ambientale di cui agli articoli 76 e seguenti.