ART. 85
(accertamento della qualita' delle acque idonee alla vita dei pesci)

   1.  Le acque designate e classificate ai sensi dell'articolo 84 si
considerano  idonee  alla  vita  dei pesci se rispondono ai requisiti
riportati  nella  Tabella  1/B  dell'Allegato  2 alla parte terza del
presente decreto.
   2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o piu'
valori dei parametri riportati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla
parte   terza  del  presente  decreto,  le  autorita'  competenti  al
controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali,
a  causa  fortuita,  ad  apporti inquinanti o a eccessivi prelievi, e
propongono all'autorita' competente le misure appropriate.
   3.  Ai  fini di una piu' completa valutazione delle qualita' delle
acque,  le regioni promuovono la realizzazione di idonei programmi di
analisi biologica delle acque designate e classificate.