(Parte IV - Titolo V Allegato 3)
ALLEGATO 3 
 
CRITERI GENERALI PER LA SELEZIONE E L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI  DI
BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE, DI MESSA IN  SICUREZZA  (D'URGENZA,
OPERATIVA O PERMANENTE), NONCHE' PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI 
TECNICHE D'INTERVENTO A COSTI SOPPORTABILI 
 
Premessa 
  Il presente allegato si propone di illustrare i criteri generali da
seguire sia nella selezione che nell'esecuzione degli  interventi  di
bonifica e ripristino ambientale, di messa  in  sicurezza  d'urgenza,
messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente,  nonche'
degli interventi in cui si faccia ricorso a batteri, ceppi  batterici
mutanti e stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo. 
  Sono  presentate,  quindi,  le  diverse  opzioni  da  prendere   in
considerazione     sia     per     pervenire     ad      un'effettiva
eliminazione/riduzione  della  contaminazione,  sia  per   conseguire
un"efficace azione di protezione delle matrici ambientali influenzate
dagli effetti del sito, mediante la messa in sicurezza dello  stesso,
qualora le tecniche di bonifica dovessero  risultare  meno  efficaci,
ovvero non sostenibili economicamente ovvero non compatibili  con  la
prosecuzione delle attivita' produttive. 
  Per i siti  "in  esercizio",  infatti,  laddove  un  intervento  di
bonifica   intensivo   comporterebbe   delle   limitazioni   se   non
l'interruzione   delle   attivita'   di   produzione,   il   soggetto
responsabile  dell'inquinamento  o  il  proprietario  del  sito  puo'
ricorrere, in alternativa,  ad  interventi  altrettanto  efficaci  di
messa in sicurezza  dell'intero  sito,  finalizzati  alla  protezione
delle matrici ambientali sensibili  mediante  il  contenimento  degli
inquinanti  all'interno  dello  stesso,  e  provvedere   gradualmente
all'eliminazione  delle  sorgenti  inquinanti  secondarie   in   step
successivi programmati, rimandando la bonifica alla dismissione delle
attivita'. 
  Le modalita' di gestione dei rifiuti e delle acque  di  scarico,  o
meglio, gli  accorgimenti  tecnici  che  possono  essere  previsti  e
progettati  per  evitare  la  produzione  di  rifiuti  (per  es.   il
riutilizzo  delle  acque  e  dei   terreni)   incidono   in   maniera
determinante sui costi di un intervento a  parita'  di  obiettivi  di
bonifica o di messa in sicurezza da raggiungere. 
  Tale situazione e' particolarmente rilevante nel caso  di  siti  in
esercizio. 
  Criteri generali per gli interventi di bonifica e di messa in 
sicurezza Interventi di bonifica 
  La bonifica di  un  sito  inquinato  e'  finalizzata  ad  eliminare
l'inquinamento delle matrici ambientali o a ricondurre le 
concentrazioni delle sostanze inquinanti in 
  suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali, entro i valori
soglia di contaminazione (CSC) stabiliti per  la  destinazione  d'uso
prevista o ai  valori  di  concentrazione  soglia  di  rischio  (CSR)
definiti in base ad una metodologia di Analisi  di  Rischio  condotta
per il sito specifico sulla base dei criteri  indicati  nell'Allegato
I. 
  Interventi di messa in sicurezza 
  Gli  interventi  di  messa  in  sicurezza  sono  finalizzati   alla
rimozione e all'isolamento delle fonti inquinanti, e al  contenimento
della diffusione degli  inquinanti  per  impedirne  il  contatto  con
l'uomo e con i recettori ambientali circostanti. 
  Essi hanno carattere di urgenza in caso di rilasci accidentali o di
improvviso accertamento di una situazione di contaminazione o di 
pericolo di 
  contaminazione  (messa   in   sicurezza   d'urgenza),   ovvero   di
continuita' e compatibilita'  con  le  lavorazioni  svolte  nei  siti
produttivi in esercizio (messa in  sicurezza  operativa),  ovvero  di
definitivita' nei casi in cui, nei siti non interessati da  attivita'
produttive in esercizio, non sia possibile procedere  alla  rimozione
degli inquinanti pur applicando le migliori tecnologie disponibili  a
costi sopportabili di cui al presente allegato  (messa  in  sicurezza
permanente). 
  La messa in sicurezza di un sito  inquinato  e'  comprensiva  delle
azioni di monitoraggio e controlli)  finalizzate  alla  verifica  nel
tempo delle soluzioni adottate  ed  il  mantenimento  dei  valori  di
concentrazione degli inquinanti nelle matrici ambientali  interessate
al di sotto dei valori soglia di rischio (CSR). 
  Gli interventi di bonifica e di messa in  sicurezza  devono  essere
condotti secondo i seguenti criteri tecnici generali: 
  a)   privilegiare   le   tecniche   di   bonifica   che    riducono
permanentemente e significativamente la concentrazione nelle  diverse
matrici ambientali, gli effetti tossici e la mobilita' delle sostanze
inquinanti; 
  b) privilegiare le tecniche  di  bonifica  tendenti  a  trattare  e
riutilizzare il suolo nel sito, trattamento in-situ  ed  on-site  del
suolo contaminato, con conseguente riduzione dei rischi derivanti dal
trasporto e messa a discarica di terreno inquinato; 
  c)  privilegiare  le  tecniche  di  bonifica/messa   in   sicurezza
permanente che blocchino le sostanze inquinanti in  composti  chimici
stabili (ed es. fasi cristalline stabili per metalli pesanti). 
  a)  privilegiare  le  tecniche  di  bonifica  che   permettono   il
trattamento e il riutilizzo nel sito anche dei materiali eterogenei o
di risulta utilizzati nel sito come materiali di riempimento; 
  b) prevedere il riutilizzo del suolo  e  dei  materiali  eterogenei
sottoposti a trattamenti off-site sia nel sito medesimo che in  altri
siti  che  presentino  le  caratteristiche  ambientali  e   sanitarie
adeguate; 
  c)  privilegiare  negli  interventi  di   bonifica   e   ripristino
ambientale l'impiego  di  materiali  organici  di  adeguata  qualita'
provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani; 
  d)  evitare  ogni  rischio  aggiuntivo  a   quello   esistente   di
inquinamento dell'aria, delle acque sotterranee e  superficiali,  del
suolo e sottosuolo, nonche' ogni inconveniente derivante da rumori  e
odori; 
  e) evitare rischi igienico-sanitari per la popolazione  durante  lo
svolgimento degli interventi; 
  f)  adeguare  gli  interventi   di   ripristino   ambientale   alla
destinazione d'uso e alle caratteristiche morfologiche, vegetazionali
e paesistiche dell'area. 
  g) per la  messa  in  sicurezza  privilegiare  gli  interventi  che
permettano il trattamento in situ ed il  riutilizzo  industriale  dei
terreni,  dei  materiali  di  risulta  e  delle  acque  estratte  dal
sottosuolo, al fine di conseguire una riduzione del volume di rifiuti
prodotti e della loro pericolosita'; 
  h) adeguare le misure di sicurezza alle caratteristiche  specifiche
del sito e dell'ambiente da questo influenzato; 
  i)  evitare  ogni  possibile  peggioramento  dell'ambiente  e   del
paesaggio dovuto dalle opere da realizzare. 
  Nel  progetto  relativo  agli  interventi  da  adottare  si  dovra'
presentare,  infatti,  una  dettagliata  analisi  comparativa   delle
diverse tecnologie di intervento applicabili al  sito  in  esame,  in
considerazione delle specifiche caratteristiche dell'area, in termini
di' efficacia nel raggiungere gli  obiettivi  finali,  concentrazioni
residue, tempi di esecuzione, impatto sull'ambiente circostante degli
interventi; questa analisi deve essere corredata  da  un'analisi  dei
costi delle diverse tecnologie. Le  alternative  presentate  dovranno
permettere  di  comparare  l'efficacia  delle  tecnologie  anche   in
considerazione delle risorse economiche disponibili per  l'esecuzione
degli interventi. 
  Nel progetto si dovra' inoltre indicare se,  qualora  previste,  si
dovra' procedere alla rimozione o al  mantenimento  a  lungo  termine
delle misure di sicurezza, e dei relativi controlli e monitoraggi. 
  Messa in sicurezza d'urgenza 
  Gli interventi di messa  in  sicurezza  (l'urgenza  sono  mirati  a
rimuovere le fonti inquinanti primarie e secondarie,  ad  evitare  la
diffusione dei contaminanti dal  sito  verso  zone  non  inquinate  e
matrici ambientali adiacenti, ad impedire il contatto  diretto  della
popolazione con la contaminazione presente. 
  Gli interventi  di  messa  in  sicurezza  d'urgenza  devono  essere
attuati tempestivamente a seguito di incidenti  o  all'individuazione
di una chiara situazione di pericolo di inquinamento dell'ambiente  o
di rischio per la salute umana, per rimuovere o isolare le  fonti  di
contaminazione e attuare azioni mitigative per prevenire ed eliminare
pericoli  immediati  verso  l'uomo  e  l'ambiente  circostante.  Tali
interventi, in assenza di dati specifici, vengono definiti in base ad
ipotesi cautelative. 
  Di seguito vengono riportate le principali tipologie di  interventi
di messa in sicurezza d'urgenza: 
  - rimozione dei rifiuti ammassati  in  superficie,  svuotamento  di
vasche, raccolta sostanze pericolose sversate; 
  - pompaggio liquidi inquinanti galleggianti, disciolti o depositati
in acquiferi superficiali o sotterranei; 
  - installazione di recinzioni, segnali di pericolo e  altre  misure
di sicurezza e sorveglianza; 
  - installazione di trincee drenanti di recupero e controllo; 
  - costruzione o stabilizzazione di argini; 
  - copertura o impermeabilizzazione temporanea  di  suoli  e  fanghi
contaminati; 
  - rimozione  o  svuotamento  di  bidoni  o  container  abbandonati,
contenenti materiali o sostanze potenzialmente pericolosi. 
  In caso di adozione di interventi di messa in  sicurezza  d"urgenza
sono previste attivita' di monitoraggio  e  controllo  finalizzate  a
verificare il permanere nel tempo delle condizioni che assicurano  la
protezione ambientale e della salute pubblica. 
  Messa in sicurezza operativa 
  Gli interventi di messa in sicurezza operativa si applicano ai siti
contaminati in cui siano presenti attivita' produttive in esercizio. 
  Tali interventi sono finalizzati a minimizzare o ridurre il rischio
per la salute pubblica e per l'ambiente a livelli  di  accettabilita'
attraverso il contenimento degli inquinanti all'interno  dei  confini
del sito, alla protezione delle matrici ambientali sensibili, e  alla
graduale eliminazione delle sorgenti inquinanti  secondarie  mediante
tecniche che siano  compatibili  col  proseguimento  delle  attivita'
produttive svolte nell'ambito del sito. 
  Gli interventi di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da
idonei  sistemi  di  monitoraggio  e  controllo  atti  a   verificare
l'efficacia delle misure adottate e il mantenimento nel  tempo  delle
condizioni di accettabilita' del rischio. 
  E' opportuno progettare  tali  interventi  dopo  aver  eseguito  la
caratterizzazione ambientale del sito, finalizzala ad  un'analisi  di
rischio sito-specifica. 
  Devono pertanto essere  acquisite  sufficienti  informazioni  sulla
contaminazione  presente,  sulle  caratteristiche   degli   acquiferi
sottostanti  e  delle  altre  possibili  vie  di   migrazione   degli
inquinanti, sui possibili  punti  di  esposizione,  e  sui  probabili
bersagli ambientali ed umani. 
  Nelle operazioni di messa in sicurezza devono  essere  privilegiate
le soluzioni tecniche che consentano di minimizzare la produzione  di
rifiuti e pertanto favoriscano: 
  - il trattamento on-site ed il riutilizzo del terreno eventualmente
estratto dal sottosuolo; 
  - il riutilizzo nel sito come materiali di  riempimento  anche  dei
materiali eterogenei e di risulta; 
  - la reintroduzione nel ciclo di lavorazione  delle  materie  prime
recuperate; 
  - il risparmio idrico  mediante  il  riutilizzo  industriale  delle
acque emunte dal sottosuolo; 
  Le misure di messa in sicurezza operativa si distinguono in: 
  - mitigative; 
  - di contenimento. 
  Misure mitigative 
  Per  misure  mitigative  della  messa  in  sicurezza  operativa  si
intendono  gli  interventi  finalizzati  ad  isolare,  immobilizzare,
rimuovere  gli  inquinanti  dispersi  nel  suolo,  sottosuolo,  acque
superficiali e sotterranee. 
  Esse sono attuate in particolare con: 
  - sistemi fissi o mobili di emungimento e recupero  con  estrazione
monofase o plurifase; 
  - trincee drenanti; 
  - sistemi di ventilazione del sottosuolo insaturo e degli acquiferi
ed estrazione dei vapori; 
  - sistemi gestionali di pronto intervento in caso di incidente  che
provochi il rilascio di sostanze inquinanti  sul  suolo,  sottosuolo,
corpi idrici; 
  Misure di contenimento 
  Esse hanno il compito di impedire la  migrazione  dei  contaminanti
verso ricettori ambientali  sensibili,  quali  acque  superficiali  e
sotterranee. Esse sono  generalmente  applicate  in  prossimita'  dei
confini del sito produttivo. 
  Esse si dividono in: 
  - misure di sbarramento passive di natura fisica o statica; 
  - misure di sbarramento attive di natura idraulica o dinamica; 
  - misure di sbarramento reattive di natura chimica. 
  Tra le prime si possono elencare: 
  - barriere o diaframmi verticali in acciaio o  in  altri  materiali
impermeabili; essi possono  essere  realizzati  mediante  infissione,
escavazione, gettiniezione, iniezione, congelamento, miscelazione  in
situ, o misti di due o piu' delle precedenti tipologie; 
  - sistemi di impermeabilizzazione sotterranei e di immobilizzazione
degli inquinanti. 
  Tra le misure attive e di natura idraulica vi sono: 
  - sbarramenti realizzati con pozzi  di  emungimento  con  pompaggio
adeguato ad intercettare il flusso di  sostanze  inquinanti  presenti
nelle acque sotterranee; 
  - trincee di drenaggio delle acque sotterranee possibilmente dotate
di sistemi di prelievo di acque contaminate; 
  - sistemi idraulici di stabilizzazione degli acquiferi sotterranei; 
  Le misure di sbarramento di tipo reattivo operano l'abbattimento 
  delle concentrazioni degli inquinanti nelle acque di falda mediante 
  sistemi costituiti da sezioni filtranti in cui vengono inserirti 
  materiali in grado di degradare i contaminanti  (barriere  reattive
permeabili). 
  Bonifica e ripristino ambientale; messa in sicurezza permanente 
  Tali tipologie possono considerarsi come interventi  definitivi  da
realizzarsi sul sito  non  interessato  da  attivita'  produttive  in
esercizio, al fine di renderlo fruibile  per  gli  utilizzi  previsti
dagli strumenti urbanistici. 
  La   definizione   e   la   realizzazione   degli   interventi   di
bonifica/messa in sicurezza permanente  devono  essere  precedute  da
un'accurata attivita'  di  caratterizzazione  del  sito  inquinato  e
dell'area soggetta agli effetti dell'inquinamento presente nel  sito,
sulla base dei criteri di cui all'Allegato 2. 
  Gli obiettivi di bonifica o della  messa  in  sicurezza  permanente
sono determinati mediante un"analisi di rischio condotta per il  sito
specifico secondo i criteri di cui all'Allegato  1,  e  devono  tener
conto della specifica destinazione d'uso prevista. 
  La scelta della soluzione da adottare tiene conto del  processo  di
valutazione dei benefici ambientali e della sostenibilita' dei  costi
delle diverse tecniche applicabili, secondo  i  criteri  di  seguito,
anche in relazione alla destinazione d'uso del sito. 
  La definizione di  un  programma  di  bonifica/messa  in  sicurezza
permanente e ripristino ambientale di un sito inquinato  puo'  essere
schematizzata in questo modo: 
  - definizione della destinazione  d'uso  del  sito  prevista  dagli
strumenti urbanistici; 
  -  acquisizione   dei   dati   di   caratterizzazione   del   sito,
dell'ambiente e del territorio influenzati, secondo i criteri defunti
nell'Allegato 2; 
  - definizione degli obiettivi da  raggiungere,  secondo  i  criteri
definiti nell'Allegato 1, e selezione della tecnica di bonifica. 
  - selezione della tecnica di bonifica e definizione degli obiettivi
da raggiungere, secondo i criteri definiti nell'Allegato 1; 
  - selezione delle eventuali misure di sicurezza aggiuntive; 
  - studio della compatibilita' ambientale degli interventi; 
  - definizione dei criteri di accettazione dei risultati; 
  - controllo e monitoraggio degli interventi  di  bonifica/messa  in
sicurezza permanente e delle eventuali misure di sicurezza, 
  - definizione delle eventuali limitazioni  e  prescrizioni  all'uso
del sito. 
  Gli interventi di bonifica/messa  in  sicurezza  permanente  devono
assicurare  per  ciascun  sito  in  esame  il  raggiungimento   degli
obiettivi  previsti  col  minor  impatto  ambientale  e  la  maggiore
efficacia, in termini di  accettabilita'  del  rischio  di  eventuali
concentrazioni residue  nelle  matrici  ambientali  e  di  protezione
dell'ambiente e della salute pubblica. 
  Il sistema di classificazione generalmente adottato per individuare
la tipologia di intervento definisce: 
  - interventi in-situ: effettuati senza movimentazione  o  rimozione
del suolo; 
  - interventi ex situ on-site: cori movimentazione  e  rimozione  di
materiali e suolo inquinato, ma con trattamento  nell'area  del  sito
stesso e possibile riutilizzo; 
  - interventi ex situ off-site: con movimentazione  e  rimozione  di
materiali e suolo inquinato fuori dal  sito  stesso,  per  avviare  i
materiali e il suolo negli impianti di trattamento autorizzati  o  in
discarica. 
  Il  collaudo  degli  interventi  di  bonifica/messa  in   sicurezza
permanente dovra' valutare la rispondenza tra il progetto  definitivo
e la realizzazione in termini di: 
  - raggiungimento  delle  concentrazioni  soglia  di  contaminazione
(CSC) o  di  concentrazioni  soglia  di  rischio  (CSR)  in  caso  di
intervento di bonifica; 
  - efficacia delle misure di sicurezza in caso di messa in sicurezza
permanente, in particolare di quelle adottate al fine di impedire  la
migrazione   degli   inquinanti   all'esterno    dell'area    oggetto
dell'intervento; 
  - efficienza di sistemi, tecnologie, strumenti e  mezzi  utilizzati
per  la  bonifica/messa  in   sicurezza   permanente,   sia   durante
l'esecuzione che al termine delle attivita' di bonifica e  ripristino
ambientale o della messa in sicurezza permanente. 
  Protezione dei lavoratori 
  L'applicazione di un  intervento  di  bonifica/messa  in  sicurezza
permanente  e  ripristino  ambientale  di  un  sito  inquinato   deve
garantire che non si verifichino emissioni  di  sostanze  o  prodotti
intermedi pericolosi per la salute degli operatori  che  operano  sul
sito, sia durante l'esecuzione delle indagini, dei sopralluoghi,  del
monitoraggio, del campionamento e degli interventi. 
  Per ciascun sito in cui i lavoratori sono potenzialmente esposti  a
sostanze pericolose sara' previsto un  piano  di  protezione  con  lo
scopo di indicare i pericoli per la sicurezza e la salute che possono
esistere in ogni fase operativa ed identificare le procedure  per  la
protezione dei dipendenti. Il piano di protezione sara'  definito  in
conformita' a quanto previsto  dalle  norme  vigenti  in  materia  di
protezione dei lavoratori. 
  Monitoraggio 
  Le azioni di monitoraggio e controllo devono essere effettuate  nel
corso e al termine  di  tutte  le  fasi  previste  per  la  messa  in
sicurezza, per la  bonifica  e  il  ripristino  ambientale  del  sito
inquinato, al fine di verificare  l'efficacia  degli  interventi  nel
raggiungere gli obiettivi prefissati. 
  In particolare: 
  - al termine delle azioni  di  messa  in  sicurezza  d'emergenza  e
operativa; 
  - a seguito della realizzazione delle misure di sicurezza  a  valle
della bonifica, per verificare che: i valori di contaminazione  nelle
matrici ambientali influenzate dal sito corrispondano ai  livelli  di
concentrazione residui accettati in fase di progettazione; non  siano
in atto fenomeni di migrazione  dell'inquinamento;  sia  tutelata  la
salute pubblica; 
  -  nel  corso  delle  attivita'  di  bonifica/messa  in   sicurezza
permanente per verificare la congruita' con i requisiti di progetto; 
  - a seguito del completamento delle attivita' di bonifica/messa  in
sicurezza permanente e ripristino ambientale, per verificare, durante
un congruo periodo di tempo, l'efficacia dell'intervento di  bonifica
e delle misure di sicurezza. 
  Criteri generali per gli interventi in  cui  si  faccia  ricorso  a
batteri, ceppi batterici mutanti e stimolanti di batteri naturalmente 
presenti nel suolo 
  a) L'uso  di  inoculi  costituiti  da  microrganismi  geneticamente
modificati (MGM) negli interventi di  bonifica  biologica  di  suolo,
sottosuolo,  acque   sotterranee   o   superficiali   e'   consentito
limitatamente a  sistemi  di  trattamento  completamente  chiusi,  di
seguito indicati  come  bioreattori.  Per  bioreattori  si  intendono
strutture   nelle   quali   e'   possibile   isolare    completamente
dall'ambiente esterno le matrici da bonificare, una  volta  asportate
dalla giacitura originaria. In questo caso,  le  reazioni  biologiche
avvengono all'interno di contenitori le  cui  vie  di  ingresso  (per
l'alimentazione) e di uscita (per il monitoraggio del processo  e  lo
scarico) devono essere a tenuta, in modo da prevenire il rilascio  di
agenti biologici nell'ambiente circostante. 
  b) Nei casi previsti in a) e'  consentito  l'impiego  di  soli  MGM
appartenenti al Gruppo 1 di cui alla direttiva  90/219/CEE,  recepita
col Dlgs. 3 marzo 1993, con emendamenti  introdotti  dalla  Direttiva
94/51 CEE. 
  c) Il titolare dell'intervento di bonifica che intenda avvalersi di
MGM,  limitatamente  a  quanto  specificato  al  capoverso  a)   deve
inoltrare documentata richiesta  al  Ministero  dell'ambiente  (o  ad
altra autorita' competente da designarsi), fornendo  le  informazioni
specificate nell'allegato VB della succitata direttiva. L'impiego  di
MGM del Gruppo 1 in sistemi chiusi puo' avvenire solo previo rilascio
di autorizzazione da parte dell'autorita'  competente,  la  quale  e'
obbligata a pronunciarsi entro 90 giorni dall'inoltro della richiesta
da parte del titolare dell'intervento di bonifica. 
  d) Una volta terminato il ciclo di trattamento in  bioreattore,  le
matrici,  prima  di  una  eventuale  ricollocazione  nella  giacitura
originaria, devono essere sottoposte a procedure atte a favorire  una
diffusa ricolonizzazione da parte di comunita'  microbiche  naturali,
in modo da ricondurre il numero dei MGM inoculati a valori < 103  UFC
(unita' formanti colonie) per g di suolo o mL di acqua  sottoposti  a
trattamento di bonifica. 
  e) Non sono soggetti  a  limitazioni  particolari,  anche  per  gli
interventi  di  bonifica  condotti  in  sistemi  non  confinati,  gli
interventi  di  amplificazione  (bioaugmentation)   delle   comunita'
microbiche  degradatrici  autoctone  alle  matrici  da  sottoporre  a
trattamento  biologico  ovvero  l'inoculazione   delle   stesse   con
microrganismi o consorzi  microbici  naturali,  fatta  salva  la  non
patogenicita' di questi per l'uomo, gli animali e le piante. 
  Migliori tecniche disponibili (BAT) 
  Principi generali e  strumenti  per  la  selezione  delle  migliori
tecniche disponibili (BAT) 
  La scelta della migliore tra le possibili tipologie  di  intervento
descritte nei paragrafi precedenti applicabile in un determinato caso
di  inquinamento  di  un  sito  comporta  il  bilanciamento  di  vari
interessi in presenza di numerose variabili, sia di  ordine  generale
che soprattutto sito-specifiche, quali in particolare: 
  - il livello di protezione dell'ambiente che  sarebbe  desiderabile
conseguire; 
  - l'esistenza o meno di tecniche affidabili in grado di  conseguire
e mantenere nel tempo detti livelli di protezione; 
  - l'entita' dei costi  di  progettazione,  realizzazione,  gestione
monitoraggio, etc da sostenere nelle varie fasi dell'intervento. 
  La formulazione piu' evoluta cui deve ispirarsi tale  bilanciamento
di  interessi  e'  data  dalla  definizione  di  "migliori   tecniche
disponibili", contenuta nella Direttiva 96/61/CE, recepita nel nostro
ordinamento,  che  per  la  prevenzione  ed  il  controllo  integrati
dell'inquinamento di talune categorie di impianti considera tale  "la
piu' efficiente ed avanzata fase di sviluppo di attivita' e  relativi
metodi di esercizio  indicanti  l'idoneita'  pratica  di  determinate
tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite
di  emissione  intesi  ad  evitare  oppure,  ove   cio'   si   riveli
impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto 
sull'ambiente nel suo complesso". E specifica che si intende per 
  - "tecniche",  sia  le  tecniche  impiegate  sia  le  modalita'  di
progettazione,  costruzione,  manutenzione,  esercizio   e   chiusura
dell'impianto; 
  - "disponibili",  le  tecniche  sviluppate  su  una  scala  che  ne
consenta l'applicazione in condizioni economicamente  e  tecnicamente
valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo  in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto  che
siano o meno applicate o  prodotte  nello  Stato  membro  di  cui  si
tratta,  purche'  il  gestore  possa  avervi  accesso  a   condizioni
ragionevoli; 
  - "migliori", le tecniche piu' efficaci  per  ottenere  un  elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso. 
  Strumenti di supporto  nel  processo  decisionale  che  porta  alla
scelta  sito-specifica  della  "migliore  tecnica   disponibile"   da
adottare sono costituiti dalle metodiche di analisi costi - efficacia
e/o costi - benefici.