(Parte IV - Allegato I)
ALLEGATO I 
 
Caratteristiche di pericolo per i rifiuti 
  H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per 
effetto della fiamma o che sono 
  sensibili agli urti e agli attriti piu' del dinitrobenzene; 
  H2 "Comburente": sostanze e preparati che,  a  contatto  con  altre
sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte  reazione
esotermica; 
  H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati: 
  liquidi il cui punto di infiammabilita' e' inferiore a 21 C 
(compresi i liquidi estremamente 
  infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura  ambiente
e senza apporto di energia,  possono  riscaldarsi  e  infiammarsi,  o
solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una
sorgente di accensione e che continuano a  bruciare  o  a  consumarsi
anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione,  o  gassosi
che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a
contatto con l'acqua  o  l'aria  umida,  sprigionano  gas  facilmente
infiammabili in quantita' pericolose; 
  H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui  punto  di
infiammabilita' e' pari o superiore a 21-C e inferiore o pari a 55-C; 
  H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto 
immediato, prolungato o ripetuto con 
  la pelle o le mucose puo' provocare una reazione infiammatoria; 
  H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono comportare  rischi  per  la  salute  di
gravita' limitata; 
  H6 "Tossico": sostanze  e  preparati  (comprese  le  sostanze  e  i
preparati  molto  tossici)  che,   per   inalazione,   ingestione   o
penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute  gravi,
acuti o cronici e anche la morte; 
  H7  "Cancerogeno":  sostanze  e  preparati  che,  per   inalazione,
ingestione o penetrazione  cutanea,  possono  produrre  il  cancro  o
aumentarne la frequenza; 
  H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a  contatto  con  tessuti
vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva; 
  H9 "Infettivo": sostanze contenenti  microrganismi  vitali  o  loro
tossine, conosciute  o  ritenute  per  buoni  motivi  come  cause  di
malattie nell'uomo o in altri organismi viventi; 
  H10  "Teratogeno":  sostanze  e  preparati  che,  per   inalazione,
ingestione o penetrazione  cutanea,  possono  produrre  malformazioni
congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; 
  H11  "Mutageno":  sostanze  e  preparati   che,   per   inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti  genetici
ereditari o aumentarne la frequenza; 
  H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria  o  un
acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; 
  H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare
origine in qualche modo  ad  un'altra  sostanza,  ad  esempio  ad  un
prodotto di lisciviazione  avente  una  delle  caratteristiche  sopra
elencate; 
  H14 "Ecotossico": sostanze e preparati  che  presentano  o  possono
presentare rischi immediati  o  differiti  per  uno  o  piu'  settori
dell'ambiente. 
  1. L'attribuzione delle caratteristiche di  pericolo  "tossico"  (e
"molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante" e' effettuata 
secondo i criteri stabiliti nell'allegato 
  VI,  parte  I.A  e  parte  II.B  della  direttiva  67/548/CEE   del
Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari  ed  amministrative  relative
alla  classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura   delle
sostanze  pericolose,  nella  versione  modificata  dalla   direttiva
79/831/CEE del Consiglio. 
  2.  Per  quanto  concerne  l'attribuzione   delle   caratteristiche
"cancerogeno", "teratogeno" e "mutageno" e riguardo all'attuale stato
delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per
la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II
D)  della  direttiva  67/548/CEE,  nella  versione  modificata  dalla
direttiva 83/467/CEE della Commissione. 
  Metodi di prova 
  I metodi di prova sono intesi a conferire un significato  specifico
alle definizioni di cui all'allegato III(*). 
  I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V  della
direttiva  67/548/CEE,  nella  versione  modificata  dalla  direttiva
84/449/CEE della  Commissione  o  dalle  successive  direttive  della
Commissione  che  adeguano  al   progresso   tecnico   la   direttiva
67/548/CEE.  Questi  metodi  sono   basati   sui   lavori   e   sulle
raccomandazioni  degli  organismi  internazionali.   competenti,   in
particolare su quelli dell'OCSE. 
  (*) Trattasi dell'allegato 1II alla direttiva 91/689/CEE.