(Parte V - Allegato I)
 
ALLEGATO I 
 
Valori di emissione e prescrizioni 
 
Parte I 
Disposizioni generali 
 
  1. Il  presente  allegato  fissa,  nella  parte  II,  i  valori  di
emissione minimi e massimi per le sostanze inquinanti e, nella  parte
III,  i  valori  di  emissione  minimi  e  massimi  per  le  sostanze
inquinanti  di  alcune  tipologie   di   impianti   e   le   relative
prescrizioni. Per gli impianti previsti nella parte III i  valori  di
emissione ivi stabiliti si applicano in luogo di quelli stabiliti per
le stesse sostanze nella parte II. Per le sostanze per cui  non  sono
stabiliti valori di emissione nella parte III si applicano, anche per
tali impianti, i valori di emissione stabiliti nella parte II. 
  2. Il  presente  allegato  fissa,  nella  parte  IV,  i  valori  di
emissione e le prescrizioni relativi alle raffinerie e agli  impianti
per la coltivazione di idrocarburi e dei flussi  geotermici.  A  tali
impianti si applicano esclusivamente  i  valori  di  emissione  e  le
prescrizioni ivi stabiliti. E' fatto salvo, per i grandi impianti  di
combustione  facenti  parti  di  una  raffineria,   quanto   previsto
dall'articolo 273. 
  3. Nei casi in cui  le  parti  II  e  III  stabiliscano  soglie  di
rilevanza delle  emissioni,  i  valori  di  emissione  devono  essere
rispettati solo se tali soglie sono raggiunte o superate. 
  4. Se per i valori di emissione della parte II e' previsto un unico
dato numerico lo stesso rappresenta il valore minimo, ferme  restando
le soglie di rilevanza delle emissioni; in tal caso il valore massimo
di emissione corrisponde al doppio del valore minimo. 
  5. Se per valori di emissione delle parti III e IV e'  previsto  un
unico dato numerico, il valore minimo e il valore massimo coincidono,
ferme restando le soglie di rilevanza delle emissioni. 
 
Parte II 
Valori di emissione 
  1.1. Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione
e/o mutagene (tabella A1) 
  In via generale le emissioni di sostanze ritenute  cancerogene  e/o
tossiche per la riproduzione  c/o  mutagene  devono  essere  limitate
nella  maggiore  misura  possibile  dal  punto  di  vista  tecnico  e
dell'esercizio. 
  Per le sostanze della  tabella  A1,  i  valori  di  emissione,  che
rappresentano valori minimi e massimi coincidenti, sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Fermi restando i valori di emissione sopra indicati,  ai  fini  del
calcolo del flusso di massa e di concentrazione: 
  - in caso di presenza di  piu'  sostanze  della  stessa  classe  le
quantita' delle stesse devono essere sommate; 
  - in caso di presenza di piu'  sostanze  di  classi  diverse,  alle
quantita' di sostanze  della  classe  II  devono  essere  sommate  le
quantita' di sostanze di classe I e alle quantita' di sostanze  della
classe III devono essere  sommate  le  quantita'  di  sostanze  delle
classi I e II. 
  Fermi restando i valori di emissione sopra indicati,  al  fine  del
rispetto del limite in concentrazione: 
  - in caso di presenza di piu' sostanze  delle  classi  I  e  II  la
concentrazione totale non deve superare il limite della classe II 
  - in caso di presenza di piu' sostanze delle classi I, II e III, la
concentrazione totale non deve superare il limite della classe III. 
 
Tabella A1 
  CLASSE I 
  - Asbesto (crisotilo, crocidolite, amosite, antofillite, aetinolite
e tremolite) 
  - Benzo(a)pirene 
  - Berillio e i suoi composti espressi come Be 
  - Dibenzo(a,h)antracene 
  - 2-naftilammina e suoi sali 
  - Benzo(a)antracene 
  - Benzo(b)fluorantene 
  - Benzo(j)fluorantene Benzo(k)fluorantene 
  - Dibenzo (a,h)acridina 
  - Dibenzo(a,j )acridina 
  - Dibenzo(a,e)pirene 
  - Dibenzo(a,h)pirene 
  - Dibenzo(a,i)pirene 
  - Dibenzo (a,l) pirene 
  - Cadmio e suoi composti, espressi come Cd (1) 
  - Dimetilnitrosamina 
  - Indeno (1,2,3-cd) pirene (1) 
  - 5-Nitroacenaftene 
  - 2-Nitronaftalene 
  - 1-Metil-3-Nitro- 1 - Nitrosoguanidina 
  (1) Il valore di emissione e la soglia ordinario di rilevanza  alla
previsti dal presente punto  si  applicano  a  decorrere  dalla  data
indicata nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo  281,
comma 1. 
 
  CLASSE II 
  - Arsenico e suoi composti, espressi come As 
  - Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr 
  - Cobalto e suoi composti, espressi come Co 
  - 3,3'-Diclorobenzidina e suoi sali 
  - Dimetilsolfato 
  - Etilenimmina 
  - Nichel e suoi composti espressi come Ni (2) 
  - 4- aminobifenile e suoi sali 
  - Benzidina e suoi sali 
  - 4,4'-Metilen bis (2-Cloroanilina) e suoi sali 
  - Dietilsolfato 
  - 3,3'-Dimetilbenzidina e suoi Sali 
  - Esametilfosforotriamide 
  - 2-Metilaziridina 
  - Metil ONN Azossimetile Acetato 
  - Sulfallate 
  - Dimetilcarbammoilcloruro 
  - 3,3'-Dimetossibenzidina e suoi sali 
  (2) Riferito ad emissioni in atmosfera nella forma  respirabile  ed
insolubile. 
 
  CLASSE III 
  - Acrilonitrile 
  - Benzene 
  - 1,3-butadiene 
  - 1-cloro-2,3-epossipropano (epieloridrina) 
  - 1,2-dibromoetano 
  - 1,2-epossipropano 
  - 1,2-dicloroetano 
  - vinile cloruro 
  - 1,3-Dicloro-2 -propanolo 
  - Clorometil (Metil) Etere 
  - NN-Dimetilidrazina 
  - Idrazina 
  - Ossido di etilene 
  - Etilentiourea 
  - 2-Nitropropano 
  - Bis-Clorometiletere 
  - 3-Propanolide 
  - 1,3-Propansultone 
  - Stirene Ossido 
  1.2. Sostanze di tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevate
(tabella A2) 
  Le  emissioni   di   sostanze   di   tossicita'   e   cumulabilita'
particolarmente elevate devono essere limitate nella maggiore  misura
possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. 
  I valori di emissione, che rappresentano valori  minimi  e  massimi
coincidenti, sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Fermi restando i valori di emissione sopra indicati,  ai  fini  del
calcolo del flusso di massa e di concentrazione, in caso di  presenza
di piu' sostanze della stessa classe le quantita' delle stesse devono
essere sommate. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  2. Sostanze inorganiche che  si  presentano  prevalentemente  sotto
forma di polvere (tabella B) 
  I valori di emissione sono quelli riportati nella tabella seguente: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Fermi restando i valori di emissione sopra indicati 
  a) ai fini del calcolo di flusso di massa e di concentrazione: 
  - in caso di presenza di piu' sostanze della stessa classe le 
quantita' delle stesse devono essere sommate- 
  - in caso di presenza di piu'  sostanze  di  classi  diverse,  alle
quantita' di sostanze  della  classe  II  devono  essere  sommate  le
quantita' di sostanze della classe I e  alle  quantita'  di  sostanze
della classe III devono essere sommate le quantita' di sostanze delle
classi I e II. 
  b) al fine del rispetto del limite di concentrazione: 
  - in caso di presenza di piu' sostanze delle classi I e  II,  ferme
restando il limite stabilito per ciascuna, la  concentrazione  totale
non deve superare il limite della classe II; in caso di  presenza  di
piu' sostanze delle classi I, II e  III,  fermo  restando  il  limite
stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il
limite della classe III. 
  Ove  non  indicato  diversamente  nella  tabella  B  devono  essere
considerate  anche  le  eventuali  quantita'  di  sostanze   presenti
nell'effluente gassoso sotto forma di gas o vapore. 
 
  Tabella B 
  CLASSE I 
  - Cadmio e suoi composti, espressi come Cd (1) 
  - Mercurio e suoi composti espressi come Hg 
  - Tallio e suoi composti, espressi come T1 
  (1) Fatto salvo quanto previsto dalla Tabella A1 
 
  CLASSE II 
  - Selenio e suoi composti, espressi come Se 
  - Tellurio e suoi composti, espressi come Te 
  - Nichel e suoi composti, espressi come Ni, in forma di polvere 
 
  CLASSE III 
  - Antimonio e suoi composti, espressi come Sb Cianuri, espressi 
come CN 
  - Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr 
  - Manganese e suoi composti, espressi come Mn 
  - Palladio e suoi composti, espressi come Pd 
  - Piombo e suoi composti, espressi come Pb 
  - Platino e suoi composti, espressi come Pt 
  - Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espressi 
come SiO2 
  - Rame e suoi composti, espressi come Cu 
  - Rodio e suoi composti, espressi come Rh 
  - Stagno e suoi composti, espressi come Sn 
  - Vanadio e suoi composti, espressi come V 
  3. Sostanze inorganiche che  si  presentano  prevalentemente  sotto
forma di gas o vapore (tabella C) 
  I valori di emissione sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  I flussi di massa e i  valori  di  emissione  si  riferiscono  alle
singole sostanze o famiglie di sostanze. 
 
  CLASSE I 
  - Clorocianuro 
  - Fosfina 
  - Fosgene 
 
  CLASSE II 
  - Acido cianidrico 
  - Bromo e suoi composti, espressi come acido bromidrico 
  - Cloro 
  - Fluoro e suoi composti, espressi come acido fluoridrico 
  - Idrogeno solforato 
 
  CLASSE III 
  - Composti inorganici del  cloro  sotto  forma  di  gas  o  vapore,
esclusi clorocianuro e fosgene, espressi come acido cloridrico. 
 
  CLASSE IV 
  - Ammoniaca 
 
  CLASSE V 
  - Ossidi di azoto (monossido e biossido), espressi come biossido di
azoto 
  - Ossidi di zolfo (biossido e triossido), espressi come biossido di
zolfo 
  4. Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri  (tabella
D) 
  I valori di emissione sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Fermi restando i valori di emissione sopra indicati,  ai  fini  del
calcolo del flusso di massa e di concentrazione: 
  - in caso di presenza di  piu'  sostanze  della  stessa  classe  le
quantita' delle stesse devono essere sommate; 
  - in caso di presenza di piu'  sostanze  di  classi  diverse,  alle
quantita' di  sostanze  di  ogni  classe  devono  essere  sommate  le
quantita' di sostanze delle classi inferiori. 
  A1 fine del rispetto del  limite  di  concentrazione,  in  caso  di
presenza di piu' sostanze di classe diverse, fermo restando il limite
stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il
limite della classe piu' elevata. 
  Per i composti  organici  sotto  forma  di  polvere  devono  essere
rispettate anche le condizioni contenute nel paragrafo 5. 
 
  CLASSE I 
  - Anisidina 
  - Butilmercaptano 
  - Cloropicrina 
  - Diazometano 
  - Dicloroacetilene Dinitrobenzene 
  - Dinitrocresolo 
  - Esaclorobutadiene 
  - Esaclorociclopentadiene 
  - Esafluoroacetone 
  - Etere diglicidilico 
  - Etilacrilato 
  - Etilenimina 
  - Etilmercaptano 
  - Isocianati Metilacrilato 
  - Nitroglicerina 
  - Perclorometilmercaptano 
  - 1,4-diossano 
 
  CLASSE II 
  - Acetaldeide 
  - Acido cloroacetico 
  - Acido formico 
  - Acido tioglicolico 
  - Acido tricloroacetico 
  - Anidride ftalica 
  - Anidride maleica 
  - Anilina 
  - Benzilcloruro 
  - Bifenile 
  - Butilacrilato 
  - Butilammina 
  - Canfora sintetica 
  - Carbonio tetrabromuro 
  - Carbonio tetracloruro 
  - Cicloesilammina 
  - Cloroacetaldeide 
  - 1 -Cloro- 1 -nitropentano 
  - Cresoli 
  - Crotonaldeide 
  - 1,2-Dibutilaminoetanolo 
  - Dibutilfosfato o-diclorobenzene 
  - 1,1-dicloroetilene 
  - Dicloroetiletere 
  - Diclorofenolo 
  - Diclorometano 
  - Dietilammina 
  - Difenilammina 
  - Diisopropilammina 
  - Dimetilammina 
  - Etilammina 
  - Etanolammina 
  - 2-etossietanolo 
  - 2-etossietilacetato 
  - Fenolo 
  - Ftalati 
  - 2-Furaldeide Furfurolo 
  - Iodoformio 
  - Iosoforone 
  - Iosopropilammina 
  - Metilacrilonitrile 
  - Metilammina 
  - Metilanilina 
  - Metilbromuro 
  - Metil n-butilbromuro 
  - Metilcloruro 
  - Metil-2-cianoacrilato 
  - Metilstirene 
  - 2-Metossietanolo 
  - 2-Metossietanolo acetato 
  - Nitroetano 
  - Nitrometano 
  - 1-Nitropropano 
  - Nitrotoluene 
  - Piretro 
  - Piridina 
  - Piomboalchili 
  - 2-Propenale 
  - 1, 1,2 ,2,-tetracloroetano 
  - Tetracloroetilene 
  - Tetranitrometano 
  - m, p toluidina 
  - Tributilfosfato 
  - Triclorofenolo 
  - Tricloroetilene 
  - Triclorometano 
  - Trietilammina 
  - Trimetilammina 
  - Trimetilfosfina 
  - Vinilbromuro 
  - Xilenolo (escluso 2,4-xilenolo) 
  - Formaldeide 
 
  CLASSE III 
  - Acido acrilico 
  - Acetonitrile 
  - Acido propinico 
  - Acido acetico 
  - Alcool n-butilico Alcool iso-butilico 
  - Alcool sec-butilico 
  - Alcool terb-utilico 
  - Alcool metilico 
  - Butirraldeide 
  - p-ter-butiltoluene 
  - 2-butossietanolo 
  - Caprolattame 
  - Disolfuro di carbonio 
  - Cicloesanone 
  - Ciclopentadiene 
  - Clorobenzene 
  - 2-cloro-1,3-butadiene 
  - o-clorostirene 
  - o-clorotoluente 
  - p-clorotoluene 
  - Cumene 
  - Diacetonalcool 
  - 1,4-diclorobenzene 
  - 1,1-dicloroetano 
  - Dicloropropano 
  - Dietanolammina 
  - Dietilformammide Diisobutilchetone 
  - N,N-Dimetilacetammide 
  - N,N-Dimetilformammide 
  - Dipropilchetone 
  - Esametilendiammina 
  - n-esano Etilamilchetone 
  - Etilbenzene 
  - Etilbutilchetone 
  - Etilenglicole 
  - Isobutilglicidiletere 
  - Isopropossietanolo 
  - Metilmetacrilato 
  - Metilamilchetone 
  - o-metilcicloesanone 
  - Metilcloroformio 
  - Metilformiato Metilisobutilchetone 
  - Metilisobutilcarbinolo 
  - Naftalene 
  - Propilenglicole 
  - Propilenglicolcmonometiletere 
  - Propionaldeide 
  - Stirene 
  - Tetraidrofurano 
  - Trimetilbenzene 
  - n-veratraldeide 
  - Vinilacetato 
  - Viniltoluene 
  2,4-xilenolo 
 
  CLASSE IV 
  - Alcool propilico 
  - Alcool isopropilico 
  - n-amilacetato 
  - sec-amilacetato 
  - Renzoato di metile 
  - n-butilacetato 
  - isobutilacctato 
  - Dietilche Lone 
  - Difluorodibromonetano 
  - Sec-esilacetato 
  - Etilformiato 
  - Metilacetato 
  - Metiletilchetone 
  - Metilisopropilchetone 
  - N-metilpirrolidone 
  - Pinene 
  - n-propilacetato 
  - iso-propilenacetato 
  - Toluene 
  - Xilene 
 
  CLASSE V 
  - Acetone 
  - Alcool etilico 
  - Butano 
  - Cicloesano 
  - Cicloesene 
  - Cloropentano 
  - Clorobromometano 
  - Clorodifluorometano 
  - Cloropentafluoroetano 
  - Dibromodifluoroetano 
  - Dibutiletere 
  - Diclorofluorometano 
  - Diclorotetrafluoroetano 
  - Dietiletere 
  - Diisopropiletere Dimetiletere 
  - Eptano 
  - Esano tecnico 
  - Etere i sopropilico 
  - Etilacetato 
  - Metilacetilene 
  - Metilcicloesano 
  - Pentano 
  - 1, 1,1,2-tetracloro-2,2- difluoroetano 
  - 1, 1,1,2-tetracloro-1,2- difluoroetano 
  - Triclorofluorometano 
  - 1, 1,2- tricloro- 1,2,2 -trifluoroetano 
  - Trifluorometano 
  - Triflu orobromometano 
  5. Polveri totali. 
  Il valore di emissione e' pari a: 
    
  50 mg/Nm3 se il flusso di massa e' pari o superiore a 0,5  kg/h  il
    
valore di emissione; 
    
  150 mg/Nm3 se il flusso di massa e' pari o superiore alla soglia di
    
rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed e' inferiore a 0,5 kg/h. 
 
Parte III 
Valori di emissione per specifiche tipologie di impianti 
  (1) Impianti di combustione con potenza termica nominale  inferiore
a 50 MW 
  Il presente paragrafo si applica agli impianti  di  combustione  di
potenza termica nominale inferiore a 50 MW destinati alla  produzione
di energia. 
  In particolare il paragrafo non si applica ai seguenti impianti: 
  - impianti in cui i  prodotti  della  combustione  sono  utilizzati
prevalentemente  per  il  riscaldamento  diretto,  l'essiccazione   o
qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni
di riscaldo e forni di trattamento termico 
  - impianti di postcombustione, cioe' qualsiasi dispositivo  tecnico
per la depurazione dell'effluente gassoso mediante  combustione,  che
non sia gestito come impianto indipendente di combustione 
  -  dispositivi  di  rigenerazione  dei  catalizzatori  di  cracking
catalitico 
  - dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo 
  - reattori utilizzati nell'industria chimica 
  - batterie di forni per il coke 
  - cowper degli altiforni 
  - impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas da  turbine
a gas. 
  1.1. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi. 
  Se sono utilizzate le biomasse di cui all'allegato  X  in  impianti
nuovi e in impianti anteriori al 2006 autorizzati a  partire  dal  12
marzo 2002, si applicano  i  valori  di  emissione,  riportati  nella
tabella seguente, riferiti ad un tenore  di  ossigeno  nell'effluente
gassoso dell'11%. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Se sono utilizzate le biomasse di cui all'allegato  X  in  impianti
anteriori al 1988, si applicano  i  valori  di  emissione,  riportati
nella  tabella  seguente,  riferiti  ad   un   tenore   di   ossigeno
nell'effluente gassoso dell'11%. 
  Se sono utilizzati altri combustibili solidi in impianti  anteriori
al 1988, si applicano i valori di emissione, riportati nella  tabella
seguente, riferiti ad un tenore di  ossigeno  nell'effluente  gassoso
del 6%. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  1.2. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi. 
  I  valori  di  emissione,  riportati  nella  tabella  seguente,  si
riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso  nel  3%.
Nel caso in cui il combustibile utilizzato sia  liscivia  proveniente
dalla produzione di cellulosa, il valore di emissione si riferisce ad
un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  1.3. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi. 
  1  valori  di  emissione,  riportati  nella  tabella  seguente,  si
riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Agli impianti che utilizzano il biogas di  cui  all'allegato  X  si
applicano i valori di emissione indicati alle lettere a), b) e c). 
  a) nel caso si tratti di motori a combustione interna i  valori  di
emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno  pari  al  5%
nell'effluente gassoso 
  anidro, sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  b) nel caso si tratti di turbine a gas fisse i valori di emissione,
riferiti  a  un  tenore  volumetrico  di  ossigeno   pari   al   15%,
nell'effluente gassoso anidro, sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  c) per le altre tipologie di impianti di combustione  i  valori  di
emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari  al  3%,
nell'effluente gassoso anidro, sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  1.4. Impianti multicombustibile 
  1.4.1. In caso di impiego simultaneo di due o piu'  combustibili  i
valori di emissione sono determinati nel modo seguente: 
  - assumendo ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 il valore di emissione relativo 
a ciascun combustibile e a ciascun inquinante 
  - calcolando i valori  di  emissione  ponderati  per  combustibile;
detti valori  si  ottengono  moltiplicando  ciascuno  dei  valori  di
emissione per l'energia fornita da ciascun combustibile  e  dividendo
il risultato di ciascuna moltiplicazione per  la  somma  dell'energia
fornita da tutti i combustibili 
  - addizionando i valori di emissione ponderati per combustibile. 
  I valori di emissione sono quelli  corrispondenti  al  combustibile
con il piu' elevato valore di emissione se l'energia fornita da  tale
combustibile e' il 70% o piu' rispetto al totale. 
  1.4.2. In caso di impiego alternato di due o  piu'  combustibili  i
valori di emissione sono quelli relativi al combustibile di volta  in
volta utilizzato. 
  1.4.3. Per gli impianti multicombustibile a letto fluido il  valore
di emissione per le polveri e': 
  - per impianti di potenza termica superiore a 5 MW 50 mg/Nm3 
  - per impianti di potenza termica uguale o inferiore  a  5  MW  150
mg/Nm3 . 
  (2) Impianti di essiccazione 
  I valori di emissione per gli impianti di essiccazione nei quali  i
gas combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con  i  materiali
da essiccare si riferiscono ad un tenore di  ossigeno  nell'effluente
gassoso del 170%. 
  (3) Motori fissi a combustione interna. 
  I  valori  di  emissione  riportati  nella  tabella   seguente   si
riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%. 
    

---------------------------------------------------------------------
polveri            |130 mg/Nm(elevato)3
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto    |200 mg/Nm(elevato)3 per i motori ad
                   |accensione spontanea di potenza uguale o
                   |superiore a 3 MW
                   |4000 mg/Nm(elevato)3 per i motori ad accensione
                   |spontanea di potenza inferiore a 3 MW
                   |500 mg/Nm(elevato)3 per gli altri motori a
                   |quattro tempi
                   |800 mg/Nm(elevato)3 per gli altri motori a
                   |due tempi.
---------------------------------------------------------------------
monossido di       |650 mg/Nm(elevato)3
carbonio           |
---------------------------------------------------------------------

    
  Non  si  applicano  valori  di  emissione  ai  gruppi   elettrogeni
d'emergenza  ed  agli  altri  motori  fissi  a  combustione   interna
funzionanti solo in caso di emergenza. 
  (4) Turbine a gas fisse 
  I  valori  di  emissione  riportati  nella  tabella   seguente   si
riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del  15%.
Se la turbina a gas e' accoppiata ad una caldaia di  recupero  con  o
senza sistema di postcombustione i valori di  emissione  misurati  al
camino della caldaia si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15%.
Per le turbine utilizzate nei cicli combinati i valori di riferimento
sono riferiti al combustibile principale. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (5) Cementifici 
  I  valori  di  emissione  riportati  nella  tabella   seguente   si
riferiscono agli effluenti gassosi umidi. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (6) Forni per la calcinazione di bauxite, dolomite, gesso, calcare,
diatomite, magnesite, quarzite 
  I valori di emissione di  seguito  riportati  si  riferiscono  agli
effluenti gassosi umidi, per gli  impianti  di  produzione  di  calce
spenta e di dolomite idrata. 
  - Cromo 
  Nella calcinazione di materiali  contenenti  cromo,  il  valore  di
emissione per il cromo [III] e i suoi composti, espressi come  cromo,
sotto forma di polvere e' 10 mg/Nm3 . 
  - Ossidi di azoto 
  Il valore di emissione e' 1800-3000 mg/Nm3 . 
  - Composti del fluoro 
  Per i forni usati periodicamente per la calcinazione  di  quarzite,
il valore di emissione di  composti  inorganici  gassosi  del  fluoro
espressi come acido fluoridrico e' 10 mg/Nm3 . 
  (7) Forni per la produzione di vetro 
  Per i forni a bacino a lavorazione continua i valori  di  emissione
si riferiscono  ad  un  tenore  di  ossigeno  nell'effluente  gassoso
dell'8% e per i forni a crogiolo e  quelli  a  bacino  a  lavorazione
giornaliera ad un tenore di ossigeno del 13%. 
  I valori di emissione per gli ossidi di azoto sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (8) Forni per la cottura di prodotti ceramici a base di argilla 
  I  valori  di  emissione  riportati  nella  tabella   seguente   si
riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 18% 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (9) Impianti per la fusione di prodotti minerali, in particolare di
basalto, di diabase o di scorie 
  In caso di  utilizzo  di  combustibile  solido  i  valori  alla  di
emissione si riferiscono ad  un  tenore  di  ossigeno  nell'effluente
gassoso dell'8%. valori di emissione per gli ossidi di azoto sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (10) Impianti per la produzione di piastrelle in ceramica. 
  Si applicano i seguenti valori di emissione 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (11) impianti per l'agglomerazione di  perlite,  scisti  o  argilla
espansa 
  I  valori  di  emissione  riportati  nella  tabella   seguente   si
riferiscono agli effluenti gassosi umidi ed a un tenore  di  ossigeno
del 14%. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (12) Impianti per la produzione o la fusione di miscele composte da
bitumi o da catrami e prodotti minerali, compresi gli impianti per la
preparazione di materiali da costruzione stradali a base di bitume  e
gli impianti per la produzione di pietrisco di catrame 
  I  valori  di  emissione  riportati  nella  tabella   seguente   si
riferiscono ad un tenore, di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (13) Impianti di distillazione a secco del carbone (cokerie) 
  13.1 Forno inferiore 
  I valori di emissione di seguito  indicati  si  riferiscono  ad  un
tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%. 
  - Polveri 
  Devono  essere  adottate  tutte  le  misure  atte  a  contenere  le
emissioni di polveri dalle camere di combustione in base  allo  stato
attuale della tecnica. 
  Sino alla ricostruzione del forno a coke, il valore di emissione e'
100 mg/Nm3 . 
  - Ossidi di zolfo 
  Se il combustibile utilizzato e' gas da forno a coke, il valore  di
emissione e' 1.700 mg/Nm3 . 
  Se il combustibile utilizzato e' gas da  forno  a  coke  e  gas  da
altoforno (o d'acciaieria) il valore di emissione e' 800 mg/Nm3 . 
  - Ossidi di azoto 
  II valore di emissione e' 600 mg/Nm3 
  Devono  essere  adottate  tutte  le  misure  atte  a  contenere  le
emissioni di ossidi di azoto dalle camere di combustione in base allo
stato attuale della tecnica. Le emissioni di ossidi  di  azoto,  sino
alla ricostruzione del forno a coke, non devono  essere  superiori  a
800 mg/Nm3 . 
  13.2 Caricamento dei forni da coke 
  Devono essere evitate le emissioni  di  polvere  nel  prelevare  il
carbone dalle tramogge e nel caricare i carrelli. 
  I gas di caricamento devono essere raccolti. 
  Nelle operazioni di versamento, i gas di caricamento devono  essere
deviati nel gas grezzo, o in un forno vicino, ove non fosse possibile
utilizzarli per lavorare i catrame grezzo. 
  Nelle operazioni di pigiatura, i gas di caricamento  devono  essere
deviati il piu' possibile nel gas grezzo. 
  I gas di caricamento che non possono essere deviati  devono  essere
convogliati ad un impianto di combustione cui si applica il valore di
emissione per le polveri di 25 mg/Nm3 . 
  Nelle operazioni di spianamento del carbone le emissioni dei gas di
caricamento  devono  essere  limitate  assicurando  la  tenuta  delle
aperture che servono a tali operazioni. 
  13.3 Coperchio portello di carica 
  Le emissioni dal coperchio di carica devono essere  evitate  quanto
piu' possibile, usando porte a elevata tenuta, spruzzando i  coperchi
dei portelli dopo ogni carica dei  forni,  pulendo  regolarmente  gli
stipiti e i coperchi dei portelli di carica  prima  di  chiudere.  La
copertura del forno deve essere  mantenuta  costantemente  pulita  da
resti di carbone. 
  13.4 Coperchio tubo di mandata 
  I coperchi dei tubi di mandata, per evitare emissioni di gas  o  di
catrame, devono essere dotati di dispositivi ad immersione in  acqua,
o sistemi analoghi, di pari  efficacia;  i  tubi  di  mandata  devono
venire costantemente puliti. 
  13.5 Macchine ausiliari per forno a coke 
  Le macchine ausiliarie adibite al funzionamento  del  foro  a  coke
devono  essere  dotate  di  dispositivo  per  mantenere   pulite   le
guarnizioni applicate agli stipiti dei portelli di carica. 
  13.6. Porte del forno a coke 
  Si devono usare porte ad elevate tenuta. Le guarnizioni delle porte
dei forni devono essere regolarmente pulite. 
  13.7. Sfornamento del coke 
  Nella ricostruzione delle batterie di forni a  coke  queste  devono
essere progettate in modo da permettere che vengano  installati,  sul
lato macchina e sul lato coke, impianti di captazione e  abbattimento
delle emissioni di polveri allo sforamento del coke, in modo  che  le
emissioni non superino 5 g/t di coke prodotto. 
  Sino alla ricostruzione del forno a  coke,  gli  effluenti  gassosi
devono essere raccolti e convogliati ad un impianto  di  abbattimento
delle polveri, ove tecnicamente possibile. 
  13.8. Raffreddamento del coke 
  Per il raffreddamento del coke devono essere limitate,  per  quanto
possibile, le emissioni. Nel caso in cui la tecnologia  adottata  sia
quella del raffreddamento a secco, il  valore  di  emissione  per  le
polveri e' 20 mg/Nm3 . 
  (14) Impianti per l'agglomerazione del minerale di ferro 
  I  valori  di  emissione  riportati  nella  tabella   seguente   si
riferiscono agli effluenti gassosi umidi. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (15) Impianti per la produzione di ghisa 
  Fino al rifacimento del rivestimento in refrattario  dell'altoforno
il valore di emissione per le polveri e' 150 mg/Nm3 . 
(16) Impianti per la produzione d'acciaio per mezzo di  convertitori,
  forni ad  arco  elettrici,  e  forni  di  fusione  sotto  vuoto  Si
  applicano i seguenti valori di emissione: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (17) Fonderie di ghisa, d'acciaio. 
  Si applicano i seguenti valori di emissione: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (18) Forni di riscaldo e per trattamenti termici, per  impianti  di
laminazione ed altre deformazioni plastiche 
  I  valori  di  emissione,  riportati  nella  tabella  seguente,  si
riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (19) Impianti di zincatura a caldo 
  Si applicano i seguenti valori di emissione: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (20) Impianti di trattamento di superfici  metalliche  con  uso  di
acido nitrico 
  Agli impianti di decapaggio funzionanti in continuo si  applica  il
valore di emissione per gli ossidi di azoto di 1500 mg/Nm3 . 
  (21) Impianti per la produzione  di  ferroleghe  mediante  processi
elettrotermici o pirometallurgici 
  Per le polveri i valori di emissione minimo  e  massimo  sono  pari
rispettivamente a 20 mg/Nm3 e 40 mg/Nm3 . 
  (22) Impianti per la produzione primaria di metalli non ferrosi 
  Si applicano i seguenti valori di emissione: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (23) Impianti per la produzione di alluminio 
  I  forni  elettrolitici  devono  essere   chiusi,   le   dimensioni
dell'apertura del forno devono essere  quelle  minime  indispensabili
per il funzionamento e il meccanismo di  apertura  deve  essere,  per
quanto possibile, automatizzato. Si applicano i  seguenti  valori  di
emissione: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (24) Impianti per la fusione dell'alluminio 
  Si applicano i seguenti valori di emissione: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (25) Impianti per  la  seconda  fusione  degli  altri  metalli  non
ferrosi e delle loro leghe. 
  Si applicano i seguenti valori di emissione: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (26) Impianti per la produzione di accumulatori al piombo 
  Per le polveri, se il flusso di massa e' uguale  o  superiore  a  5
g/h, si applica il valore di emissione di 0,5 mg/Nm3 . 
  (27) Impianti per la produzione di ossidi di zolfo, acido solforico 
e oleum 
  Negli impianti per la produzione di  ossidi  di  zolfo  allo  stato
liquido l'effluente gassoso deve essere convogliato  ad  un  impianto
per  la  produzione  di  acido  solforico  o  ad  altri  impianti  di
trattamento. 
  Nei processi a doppio contatto deve essere mantenuta  una  resa  di
conversione minima del 99%. Per concentrazioni di biossido  di  zolfo
nel gas d'alimentazione uguali o  superiori  all'8%  in  volume  deve
essere mantenuta: 
  - una resa del 99,5% in condizioni variabili del gas 
  - una resa del 99,6% in condizioni costanti del gas 
  Le emissioni di  biossido  di  zolfo  devono  essere  ulteriormente
limitate con adeguati  processi  di  trattamento,  se  superano  1200
mg/Nm3 . 
  Nei processi a contatto semplice deve essere mantenuta una resa  di
conversione minima del 97,5%. Per concentrazioni di biossido di zolfo
nel gas d'alimentazione inferiori al 6% le  emissioni  devono  essere
ulteriormente limitate. 
  Nei processi di catalisi ad umido deve essere mantenuta una resa di
conversione di almeno il 97,5%. 
  Per l'acido solforico si applicano valori  di  emissione  minimo  e
massimo rispettivamente pari a 80 mg/Nm3 e 100 mg/Nm3 . 
  (28) Impianti per la produzione di cloro 
  Si applicano i seguenti valori di emissione 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (29) Impianti Claus per la produzione di zolfo 
  Gli effluenti gassosi devono essere convogliati ad un  impianto  di
combustione.  Per  l'idrogeno  solforato  si  applica  un  valore  di
emissione di 10 mg/Nm3 . 
  (30) Impianti per la produzione, granulazione  ed  essiccamento  di
fertilizzanti fosfatici, azotati o potassici. 
  Si applicano i seguenti valori di emissioni: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (31) Impianti per la produzione di acrilonitrile 
  L'effluente gassoso prodotto dal reattore e  dall'assorbitore  deve
essere   combusto.   L'effluente   gassoso   prodotto   durante    la
purificazione per distillazione dei prodotti  di  reazione  e  quello
proveniente dal processo di travaso deve essere convogliato ad idonei
sistemi di abbattimento. 
  (32) Impianti per la produzione di principi attivi antiparassitari 
  Per le polveri, se il flusso di massa e' uguale o  superiore  a  25
g/h, si applica un valore di emissione di 5 mg/Nm3 . 
  (33) Impianti per la produzione di polivinile cloruro (PVC) 
  I tenori residui in cloruro di vinile monomero (CVM)  nel  polimero
devono essere ridotti al massimo. Nella zona di passaggio dal sistema
chiuso a quello aperto il tenore residuo non puo' superare i seguenti
valori: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Al fine di ridurre ulteriormente la concentrazione  di  cloruro  di
vinile  nell'effluente  gassoso  proveniente  dall'essiccatore   tale
effluente  deve,  per  quanto  possibile,  essere   utilizzato   come
comburente in un impianto di combustione. 
  (34) Impianti per la produzione di polimeri in poliacrilonitrile 
  I gas provenienti dal reattore  e  dall'assorbitore  devono  essere
convogliati ad un efficace sistema di combustione. I gas  provenienti
dalla purificazione per distillazione e dalle operazioni  di  travaso
devono essere convogliati ad idonei sistemi di abbattimento. 
  34.1. Produzione e lavorazione di polimeri acrilici per fibre 
  Se la polimerizzazione e' effettuata  in  soluzione  acquosa,  agli
impianti di polimerizzazione,  di  essiccamento  del  polimero  e  di
filatura si applica un valore di emissione per l'acrilonitrile pari a
25 mg/Nm3 . 
  Se la polimerizzazione e' effettuata in solvente, agli impianti  di
polimerizzazione si applica un valore di emissione  di  acrilonitrile
pari a 5 mg/Nm3 ed agli impianti di filatura, lavaggio ed 
essiccamento si applica un valore di emissione di acrilonitrile  pari
a 50 mg/Nm3 . 
  34.2. Produzione di materie plastiche ABS e SAN 
  - Polimerizzazione in  emulsione:  l'effluente  gassoso  contenente
acrilonitrile    proveniente    dalla     polimerizzazione,     dalla
precipitazione e dalla pulizia del reattore deve  essere  convogliato
ad  un  termocombustore.   A   tale   effluente   si   applica,   per
l'acrilonitrile, un valore di emissione di 25 mg/Nm3 . 
  - Polimerizzazione combinata  in  soluzione/emulsione:  l'effluente
gassoso contenente acrilonitrile proveniente dalla  polimerizzazione,
dai serbatoi di stoccaggio  intermedi,  dalla  precipitazione,  dalla
disidratazione, dal recupero dei solventi  e  dai  miscelatori,  deve
essere convogliato ad  un  termocombustore.  Alle  emissioni  che  si
formano  nella  zona  di  uscita  dei  miscelatori  si  applica,  per
l'acrilonitrile, un valore di emissione di 10 mg/Nm3 . 
  34.3. Produzione di gomma acrilonitrilica (NBR) 
  L'effluente  gassoso  contenente  acrilonitrile   proveniente   dal
recupero di butadiene, dal deposito  di  lattice,  dal  lavaggio  del
caucciu' solido,  deve  essere  convogliato  ad  un  termocombustore.
L'effluente gassoso proveniente dal recupero dell'acrilonitrile  deve
essere convogliato ad un impianto di lavaggio.  Agli  essiccatori  si
applica, per l'acrilonitrile, un valore di emissione di 15 mg/Nm3 . 
  34.4. Produzione di lattice per polimerizzazione, in emulsione,  di
acrilonitrile.  L'effluente  gassoso   contenente   acrilonitrile   e
proveniente dai contenitori di monomeri, dai reattori,  dai  serbatoi
di stoccaggio e  dai  condensatori  deve  essere  convogliato  ad  un
impianto  di  abbattimento  se  la  concentrazione  di  acrilonitrile
nell'effluente gassoso e' superiore a 5 mg/Nm3 . 
  (35) Impianti per la produzione e la lavorazione della viscosa. 
  35.1. Le emissioni dalla produzione di viscosa, dalla  preparazione
del bagno di rilavatura e dai trattamenti  successivi  connessi  alla
produzione di rayon tessile, devono essere convogliate ad un impianto
di abbattimento. A tali attivita' si applicano i seguenti  valori  di
emissione: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  35.2. Nella produzione di fibra cellulosica in fiocco e  cellofane,
i gas provenienti dai filatoi e  dal  trattamento  successivo  devono
essere convogliati ad un impianto di abbattimento. A  tali  attivita'
si applicano i seguenti valori di emissione: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  35.3. Nella produzione  di  prodotti  da  viscosa  all'impianto  di
aspirazione generale e agli aspiratori delle macchine, si applica  un
valore di emissione per l'idrogeno solforato pari a 50 mg/Nm3 , 
mentre per il solfuro di carbonio  si  applicano  i  seguenti  valori
emissione: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (36) Impianti per la produzione di acido nitrosilsolforico 
  Per la fase di concentrazione i valori di emissione sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (37) Impianti di produzione di poliesteri 
  Negli  impianti  di  produzione   di   acido   tereftalico   e   di
dimetiltereftalato facenti parte di cicli di produzione di polimeri e
fibre poliesteri per flussi di massa superiori a 3 kg/h il valore  di
emissione delle sostanze organiche, espresso come  carbonio  organico
totale, e' 350 mg/Nm3 . 
  (38) Impianti di produzione di acetato di cellulosa per fibre. 
  Negli impianti di  polimerizzazione,  dissoluzione  e  filatura  di
acetato di cellulosa per flussi di massa superiori a 3 kg/h il valore
di emissione di acetone e' pari a 400 mg/Nm3 . 
  (39) Impianti di produzione di fibre poliammidiche 
  Negli  impianti  di  filatura  per  fili  continui   del   polimero
"poliammide 6" per flussi di massa superiori a 2 kg/h  il  valore  di
emissione del caprolattame e' 100 mg/Nm3 . Negli impianti di filatura 
per fiocco il valore di emissione del caprolattame e' 150 mg/Nm3 . 
  (40) Impianti perla formulazione di preparati antiparassitari 
  Le emissioni contenenti polveri devono  essere  convogliate  ad  un
impianto di abbattimento. Il valore di emissione per  le  polveri  e'
pari a 10 mg/Nm3 . 
  (41) Impianti per la nitrazione della cellulosa 
  Il valore di emissione per gli ossidi  di  azoto  e'  pari  a  2000
mg/Nm3 . 
  (42) Impianti per la produzione di biossido di titanio 
  Il valore di emissione per gli ossidi di  zolfo  provenienti  dalla
digestione e dalla calcinazione e' pari a  10  kg/t  di  biossido  di
titanio prodotto. Il valore di emissione  per  gli  ossidi  di  zolfo
provenienti dalla concentrazione degli acidi residui e'  pari  a  500
mg/Nm3 . 
  (43) Impianti per la produzione di fibre acriliche 
  Se   il    flusso    di    massa    di    N,N-dimetilacetamide    e
N.N-dimetilformamide e' uguale o superiore a 2 kg/h si  applica,  per
tali sostanze, un valore di emissione di 150 mg/Nm3 . 
  (44) Impianti per la produzione di policarbonato 
  Il valore di emissione per il diclorometano e' pari a 100 mg/Nm3 . 
  (45) Impianti per la produzione di nero carbonio 
  I  valori  di  emissione,  riportati  nella  tabella  seguente,  si
riferiscono  agli  effluenti  gassosi  umidi.   L'effluente   gassoso
contenente idrogeno  solforato,  monossido  di  carbonio  o  sostanze
organiche deve essere convogliato ad un termocombustore. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (46)  Impianti  per  la  produzione  di  carbone  o  elettrografite
mediante cottura, ad esempio per la fabbricazione di elettrodi 
  Per le  sostanze  organiche  si  applicano  i  seguenti  valori  di
emissione, espressi come carbonio organico totale: 
  (47) Impianti per la verniciatura in serie, inclusi gli impianti in
cui si effettuano i trattamenti preliminari, delle carrozzerie  degli
autoveicoli e componenti  degli  stessi,  eccettuate  le  carrozzerie
degli autobus 
  Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  275,  si  applicano  i
seguenti valori di emissione, espressi  in  grammi  di  solvente  per
metro quadrato di manufatto trattato, inclusi i solventi emessi dagli
impianti in cui si effettuano i trattamenti preliminari: 
  a) vernici a due strati 120 g/m2 
  b) altre vernici 60 g/m2 . 
  Per le zone d'applicazione della vernice all'aria  di  ventilazione
delle cabine di verniciatura non si applicano i valori  di  emissione
indicati nella parte II, paragrafo 4, classi III, IV e V. 
  Per  gli  essiccatori  il  valore  di  emissione  per  le  sostanze
organiche, espresse come carbonio  organico  totale,  e'  pari  a  50
mg/Nm3 . Il valore di emissione per le polveri e' pari a 3 mg/Nm3 . 
  (48) Altri impianti di verniciatura 
  48.1 Verniciatura del legno 
  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  275,  il  valore  di
emissione per la verniciatura piana, espresso in grammi  di  solvente
per metro quadro di superficie verniciata e' 40 g/m2 . Il valore di 
emissione per le polveri e' pari a 10 mg/Nm3 . 
  48.2 Verniciatura manuale a spruzzo 
  Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  275,  per  l'aria  di
ventilazione delle cabine di verniciatura nelle quali si  vernicia  a
mano con pistola a spruzzo non si applicano  i  valori  di  emissione
indicati nella parte II, paragrafo 4, classi  III,  IV  e  V;  devono
comunque essere prese le misure possibili per ridurre  le  emissioni,
facendo  ricorso  a  procedimenti  di  applicazione   della   vernice
particolarmente efficaci, assicurando un efficace ricambio  dell'aria
e il suo  convogliamento  ad  un  impianto  di  abbattimento,  oppure
utilizzando vernici  prodotte  secondo  le  migliori  tecnologie.  Il
valore di emissione per le polveri e' pari a 3 mg/Nm3 . 
  48.3 Essiccatori 
  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  275,  il  valore  di
emissione per le sostanze organiche, espresse con carbonio totale, e'
50 mg/Nm3 . 
  (49) Impianti per la produzione di manufatti in gomma 
  Per le polveri, nella fase di preparazione  mescole,  i  valori  di
emissione minimo e massimo sono rispettivamente pari a 20 mg/Nm3 e 50 
mg/Nm3 . 
  (50) Impianti per impregnare di resine le fibre di vetro o le fibre
minerali 
  Le emissioni di sostanze di cui alla parte II, paragrafo 4,  classe
I non devono superare 40 mg/Nm3 e devono essere adottate le possibili 
soluzioni atte a limitare le emissioni, come  la  postcombustione,  o
altre misure della medesima efficacia. 
  (51) Impianti per la produzione di zucchero 
      - Ossidi di zolfo Il valore di emissione e' 1700 mg/Nm3 . 
  - Ammoniaca Se il flusso di massa supera  1,5  kg/h,  i  valori  di
emissione sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  - Polveri 
    
  Il valore di emissione e' pari a 75  mg/Nm3  ,  e,  nella  fase  di
    
movimentazione e condizionamento zucchero, e' pari a 20 mg/Nm3 . 
  (52) Impianti per l'estrazione e la raffinazione degli oli di sansa
di oliva 
  I valori di emissione sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (53) Impianti per l'estrazione e la raffinazione di oli di semi 
  I valori di emissione per le polveri sono i seguenti: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
Parte IV 
Sezione 1 
Valori di emissione e prescrizioni relativi alle raffinerie 
  1. Valori di emissione 
  1.1 In deroga a quanto previsto all'articolo 270, comma 5, i valori
di emissione per i  composti  sotto  riportati  sono  calcolati  come
rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di inquinanti emesse
e  la  sommatoria  dei  volumi  di  effluenti   gassosi   dell'intera
raffineria: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  1.2. I valori di emissione per le sostanze inorganiche di cui  alla
parte II, paragrafo 2, che si presentano prevalentemente sotto  forma
di polvere sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  1.3. Per le  sostanze  di  cui  alla  parte  II,  paragrafo  1,  si
applicano i valori di emissione ivi stabiliti. 
  1.4. I valori di emissione  per  le  sostanze  inorganiche  che  si
presentano sotto forma di gas o vapore sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  1.5. Gli effluenti  gassosi  degli  impianti  Claus  devono  essere
convogliati ad un postcombustore. In deroga  al  punto  1.1,  a  tali
impianti si applica, per l'idrogeno solforato, un valore di emissione
minimo pari a 10 e un valore di emissione massimo pari a 30 mg/Nm3 . 
In  tali  impianti  la  conversione  operativa  dello  zolfo,   nelle
condizioni ottimali di funzionamento, non deve  essere  inferiore,  a
seconda della capacita' produttiva, rispettivamente al: 
  a) 95%, se la capacita' produttiva e' inferiore o uguale a 20 ton. 
al giorno di zolfo 
  b) 96% se la capacita' produttiva e' superiore a 20 ton. e 
inferiore o uguale a 50 ton. al giorno di zolfo 
  c) 97,5% se la capacita' produttiva  e'  superiore  a  50  ton.  al
giorno di zolfo. 
  2. Prescrizioni per le emissioni diffuse 
  2.1. Fatto salvo quanto diversamente  disposto  dall'articolo  276,
per  lo  stoccaggio  di  petrolio  greggio  e   di   prodotti   della
raffinazione, aventi una tensione di vapore superiore a 13 mbar  alla
temperatura di 20  °C  devono  essere  utilizzati  serbatoi  a  tetto
galleggiante, serbatoi  a  tetto  fisso  con  membrana  galleggiante,
serbatoi  a  tetto  fisso   polmonati   con   emissioni   convogliate
opportunamente ad un sistema  di  abbattimento  o  ad  altro  sistema
idoneo ad evitare la diffusione delle emissioni; i tetti dei serbatoi
a tetto galleggiante devono essere muniti di un'efficace tenuta verso
il mantello del serbatoio. 
  Per lo stoccaggio di altri prodotti  i  serbatoi  con  tetto  fisso
devono essere muniti di un sistema di ricambio forzato dei gas  e  di
convogliamento ad un sistema di raccolta o ad  un  postcombustore  se
gli stessi contengono liquidi che, nelle  condizioni  di  stoccaggio,
possono emettere sostanze cancerogene o organiche  di  classe  I  con
flussi di massa uguali o superiori a quelli indicati nella parte  II,
paragrafo 1. 
  2.2 Gli effluenti gassosi che si formano durante le  operazioni  di
avviamento e di arresto degli  impianti  devono  essere,  per  quanto
possibile, raccolti e convogliati ad un sistema di raccolta di gas  e
reimmessi nel processo, oppure combusti nell'impianto di  combustione
del processo; qualora queste soluzioni non fossero possibili,  devono
essere convogliati ad un bruciatore a torcia. 
  In quest'ultimo  caso  il  valore  di  emissione  per  le  sostanze
organiche volatili, espresso come carbonio totale e' 1% in volume. 
  3. I gas e i vapori che si producono nelle apparecchiature  per  la
riduzione detta pressione o nelle  apparecchiature  da  vuoto  devono
essere  convogliati  ad  un  sistema  di  raccolta  del   gas;   tale
disposizione non si applica per le apparecchiature per l'abbassamento
della pressione che si usano in caso di emergenza o di incendio o nei
casi in cui si forma sovrappressione a seguito della polimerizzazione
o di processi analoghi; i gas  raccolti  devono  essere  combusti  in
impianti di processo, oppure, nel caso  questa  soluzione  non  fosse
possibile, devono essere portati ad un bruciatore a torcia. 
  4. I gas derivanti dai processi, dalla rigenerazione catalizzatori,
dalle  ispezioni,  dalle  operazioni  di   pulizia,   devono   essere
convogliati  ed  inviati  alla  postcombustione.  In  alternativa  al
trattamento  di  post-combustione  possono  essere  applicate   altre
misure, atte al contenimento delle emissioni. 
  5. Fatto salvo  quanto  diversamente  disposto  dall'articolo  276,
nella caricazione  di  prodotti  grezzi,  semilavorati,  finiti,  con
pressione di vapore di oltre 13 mbar  a  temperatura  di  20  °C,  le
emissioni devono essere  limitate  adottando  misure  adeguate,  come
sistemi di aspirazione e convogliamento dell'effluente gassoso ad  un
impianto di abbattimento. 
  6. L'acqua di processo eccedente puo' essere fatta defluire  in  un
sistema aperto solo dopo il  degassaggio.  In  tal  caso  l'effluente
gassoso deve essere depurato mediante lavaggio, combustione  o  altro
opportuno sistema. 
  7. Per le emissioni derivanti da prodotti polverulenti  si  applica
l'allegato V. 
 
Sezione 2 
Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi 
geotermici 
  1.  L'autorita'  competente  si  avvale  delle  competenti  Sezioni
dell'Ufficio nazionale Minerario per gli Idrocarburi e  la  Geotermia
ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  alle  emissioni   degli
impianti  per  la  coltivazione  degli  idrocarburi  e   dei   fluidi
geotermici. 
  2. Coltivazione di idrocarburi 
  2.1. Disposizioni generali. 
  Le emissioni devono essere  limitate  all'origine,  convogliate  ed
abbattute utilizzando la migliore tecnologia disponibile. 
  2.2. Emissioni da combustione di gas di coda. 
  I gas di coda derivanti dalle centrali di raccolta e trattamento di
idrocarburi liquidi e gassosi, se non utilizzati  come  combustibili,
devono essere convogliati ad unita' di  termodistruzione  in  cui  la
combustione deve avvenire ad una temperatura minima di 950 °C per  un
tempo di almeno 2 secondi e con eccesso di ossigeno non inferiore  al
6%. A tali emissioni si applicano i limiti seguenti: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Quale unita' di riserva a quella di  termodistruzione  deve  essere
prevista  una  torcia,  con  pilota,  in  grado  di  assicurare   una
efficienza minima di combustione del 99% espressa come CO2 / (CO2 
+CO). 
  2.3. Emissioni  da  impianti  di  combustione  utilizzanti  il  gas
naturale del giacimento. 
  a) Nel caso di impiego di gas naturale proveniente  dal  giacimento
con contenuto di H2 S massimo fino a 5 mg/Nm3 i valori di emissione 
si intendono comunque rispettati. 
    
  b) Nel caso che il contenuto di H2 S sia superiore a 5 mg/Nm3 o che
il gas naturale venga miscelato con  gas  di  coda  e/o  con  gas  di
saturazione, si applicano i seguenti limiti:
    
    

---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo (espressi come SO(base)2)    |800 mg/N(elevato)3
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto (espressi come NO(base)2)    |3500 mg/N(elevato)3
---------------------------------------------------------------------
monossido di carbonio (CO)                   |100 mg/N(elevato)3
---------------------------------------------------------------------
sostanze organiche volatili (espresse come   |10 mg/N(elevato)3
COT)                                         |
---------------------------------------------------------------------
polveri                                      |10 mg/N(elevato)3
---------------------------------------------------------------------

    
  2.4. Emissioni da stoccaggi in attivita' di coltivazione 
  Per lo stoccaggio degli idrocarburi estratti dal giacimento  e  dei
prodotti ausiliari aventi tensione di vapore superiore a 13 mbar alla
temperatura di 20°C devono essere usati i seguenti sistemi: 
  a) i serbatoi a tetto galleggiante devono essere dotati di  sistemi
di tenuta  di  elevata  efficienza  realizzati  secondo  la  migliore
tecnologia disponibile; 
  b) i serbatoi a tetto fisso devono  essere  dotati  di  sistemi  di
condotte per l'invio dei gas di  sfiato  e/o  di  flussaggio  ad  una
unita' di combustione o termodistruzione; 
  c) le superfici esterne dei serbatoi devono essere trattate in modo
tale che venga  riflesso  inizialmente  almeno  il  70%  dell'energia
solare,  Detta  protezione  e'  ripristinata  quando  il  valore   di
riflessione diventa inferiore al 45%. 
  2.5. Vapori di rigenerazione termica di glicoli etilenici (DEG  e/o
TEG) usati per la disidratazione del gas naturale. 
  I vapori di  rigenerazione  termica  di  glicoli  etilenici  devono
essere convogliati ad una unita' di termodistruzione oppure miscelati
al gas combustibile primario. 
    
  Solo nel caso di piccoli impianti (fino a 200.000  Nm3  /giorno  di
gas naturale trattato) e/o per flussi di massa non  superiori  a  200
g/h come HAS e' consentita l'emissione in atmosfera cui si  applicano
i seguenti valori di emissione:
    
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  2.6. Emissioni da piattaforme di coltivazione  di  idrocarburi  off
shore  ossia  ubicate  nel  mare  territoriale  e  nella  piattaforma
continentale italiana. 
  Se  la  collocazione  geografica  della  piattaforma  assicura  una
ottimale  dispersione  delle  emissioni,  evitando  che   le   stesse
interessino localita' abitate, i limiti  di  emissione  si  intendono
rispettati  quando  in  torcia  viene  bruciato  esclusivamente   gas
naturale. 
  In caso contrario si applicano i valori di emissione indicati  alla
parte II, paragrafo 3, per le sostanze gassose e un valore pari a  10
mg/Nm3 per le polveri totali. Per i motori a combustione interna e le 
turbine a gas si applicano i pertinenti paragrafi della parte III. 
  3. Impianti che utilizzano fluidi geotermici 
  1. Gli effluenti gassosi negli impianti  che  utilizzano  i  fluidi
geotermici di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896,
devono essere  dispersi  mediante  torri  refrigeranti  e  camini  di
caratteristiche adatte. Per ciascuno dei  due  tipi  di  emissione  i
valori di emissione minimi e  massimi,  di  seguito  riportati,  sono
riferiti agli effluenti gassosi umidi ed intesi come media oraria  su
base mensile: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico